Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Agosto 2003

Statuto 14 luglio 2002

Statuto dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti.

Approvato nella prima versione (Padova, 19/10/1987)

Registrato con modifiche insieme con l’atto costitutivo (Padova, 19/3/1991)

Approvato al 1º Congresso nazionale (Venezia, 6/12/1992)

Modificato al 2º Congresso nazionale (Bologna, 26/11/1995)

Confermato al 3º Congresso nazionale (Trento, 17/5/1998)

Modificato al 4º Congresso nazionale (Firenze, 18/11/2001)

Modificato al 1º Congresso straordinario nazionale (Firenze, 14/7/2002)

Articolo 1
Costituzione

È costituita l’associazione denominata Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, con sigla UAAR, con sede legale in Padova c/o Studio Arslan, via Altinate 67 – 35121 Padova, recapito postale Associazione UAAR, casella postale 989 – 35100 Padova, sito internet www.uaar.it.

Per favorire le relazioni internazionali si affianca al nome in italiano quello in inglese Italian Union of Rationalist Atheists and Agnostics.

L’UAAR è una organizzazione filosofica non confessionale, apartitica, e non persegue fini di lucro.

Articolo 2
Scopi

L’UAAR si propone i seguenti scopi generali:

promozione della conoscenza delle teorie atee e agnostiche e di ogni concezione razionale del mondo, della vita e dell’uomo;
sostegno alle istanze pluralistiche nella divulgazione delle diverse concezioni del mondo e nel confronto fra di esse, opponendosi all’intolleranza, alla discriminazione e alla prevaricazione;
superamento del principio della libertà di religione in favore del principio del pari trattamento da parte degli stati e delle loro articolazioni di tutte le scelte filosofiche e concezioni del mondo, comprese ovviamente quelle non religiose.
riaffermazione, nella concreta situazione italiana, della completa laicità dello Stato lottando contro le discriminazioni giuridiche e di fatto, aperte e subdole, contro atei ed agnostici, pretendendo l’abolizione di ogni privilegio accordato alla religione cattolica e promuovendo la stessa abrogazione dell’articolo 7 della Costituzione che fa propri i Patti lateranensi fra Stato italiano e Vaticano.

Articolo 3
Soci

L’ammissione all’UAAR avviene su semplice richiesta da parte di persone atee e agnostiche, aliene da posizioni irrazionalistiche, e versamento della quota annuale il cui ammontare è fissato dall’organo direttivo nazionale. Lo stesso organo ha facoltà di verificare i requisiti necessari per l’ammissione; esso può anche revocare l’iscrizione a soci che abbiano agito in grave contrasto con gli scopi dell’UAAR.

Il recesso dall’UAAR avviene su semplice comunicazione del socio o per autoesclusione in seguito al mancato versamento della quota annuale.

Il socio ha diritto di prendere visione dello statuto e dell’elenco dei soci, di partecipare alle votazioni nel Circolo di appartenenza e di partecipare al Congresso nazionale versando l’eventuale quota di iscrizione stabilita dall’organo direttivo nazionale; inoltre ha facoltà di prendere iniziative a nome dell’UAAR di concerto con un membro del Comitato di coordinamento.

Articolo 4
Organi collegiali

Gli organi collegiali dell’UAAR sono il Comitato di coordinamento e i Circoli.

Il Comitato di coordinamento è l’organo direttivo nazionale. Esso è costituito dai soci eletti direttamente dal Congresso nazionale (almeno tre) e dai soci successivamente cooptati. Subito dopo il Congresso nazionale il decano degli eletti convoca i medesimi per cooptare, di norma, i coordinatori dei Circoli e convocare a breve termine la prima riunione del nuovo Comitato di coordinamento. Esso elegge al proprio interno il segretario e il tesoriere nazionali; può anche nominare un presidente nazionale o promuovere la costituzione di un Comitato di presidenza. Non possono fare parte del Comitato di coordinamento soci che svolgano per l’UAAR un compito retribuito.

Il Comitato di coordinamento si adopera per il perseguimento degli scopi dell’UAAR sia direttamente sia in rapporto con i Circoli; si occupa dell’amministrazione e delle necessità primarie per il funzionamento dell’UAAR anche dotandosi di un regolamento; si riunisce almeno nel primo trimestre dell’anno per approvare il bilancio consuntivo e nell’ultimo trimestre per approvare il bilancio preventivo; convoca di norma il Congresso nazionale, provvede a sottoporre alla sua attenzione le questioni di particolare importanza e pone in essere le sue deliberazioni.

I Circoli sono organi locali che riuniscono almeno dieci soci appartenenti ad una provincia, di norma, ed eleggono al loro interno un coordinatore che convoca il Circolo al completo almeno una volta all’anno.

Gli organi collegiali dell’UAAR possono essere convocati anche da un terzo dei loro membri.

Articolo 5
Organi individuali

Gli organi individuali dell’UAAR sono il segretario e il tesoriere nazionali.

Il segretario dirige l’UAAR, la rappresenta a tutti gli effetti, convoca il Comitato di coordinamento e ne custodisce i verbali, custodisce l’elenco dei soci, custodisce l’elenco degli enti e delle persone con i quali l’UAAR intrattiene rapporti e ne decide la diffusione all’interno dell’UAAR stessa.

Il tesoriere amministra il patrimonio dell’UAAR secondo le deliberazioni del Comitato di coordinamento e predispone i bilanci.

In caso di impedimento del segretario o del tesoriere ne assumono le funzioni loro delegati.

Articolo 6
Congresso nazionale

Il Comitato di coordinamento convoca il Congresso nazionale con frequenza di norma triennale, con almeno tre mesi di anticipo e stabilisce l’eventuale quota di iscrizione. Per le votazioni può essere definita dal Comitato di coordinamento una forma di rappresentanza. I rappresentanti possono votare per delega; le deleghe vanno verificate dal segretario o da suoi incaricati prima dell’inizio delle votazioni.

Il Congresso nazionale può essere convocato anche da almeno un quarto dei soci o più della metà dei Circoli.

Il Congresso nazionale può anche deliberare l’eventuale scioglimento dell’UAAR con la maggioranza dei tre quarti.

Articolo 7
Deliberazioni

Le deliberazioni del Congresso nazionale e degli organi collegiali sono valide se prese a maggioranza assoluta dei votanti (salvo quando si stabilisca espressamente una diversa maggioranza).

Le attività nazionali e le prese di posizione ufficiali fra un Congresso nazionale e il successivo sono deliberate dal Comitato di coordinamento.

Articolo 8
Patrimonio

Il patrimonio dell’UAAR è costituito dalle quote annuali dei soci, da proventi derivanti dalla vendita di materiale di interesse dell’UAAR e da eventuali elargizioni o donazioni a favore di essa e da beni materiali acquisiti.

In caso di scioglimento, deliberato dal Congresso nazionale o sopravvenuto di fatto, il patrimonio viene devoluto ad associazioni affini.

Articolo 9
Variazioni dello statuto

Le variazioni del presente statuto devono essere approvate da almeno due terzi del Congresso nazionale, tranne per quanto riguarda il cambiamento della sede legale, della casella postale e dell’indirizzo Internet del sito, i quali possono essere modificati dal Comitato di Coordinamento a maggioranza.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile italiano.