Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Settembre 2004

Statuto 03 agosto 2004

Consiglio Regionale del Lazio: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”.

Approvato dal Consiglio regionale, in seconda lettura, nella seduta del 3 agosto 2004.

(omissis)

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
(La Regione Lazio)

1. Il Lazio è Regione autonoma nell’unità della Repubblica italiana e nell’ambito dell’Unione europea, secondo i principi fissati dalla Costituzione.
2. La bandiera, lo stemma, il gonfalone e la fascia della Regione sono stabiliti con legge regionale.

Art. 2
(Territorio e capoluogo)

1. Il territorio della Regione comprende i territori dei Comuni e delle Province del Lazio.
2. Roma, capitale della Repubblica, è capoluogo della Regione.

Art. 3
(Unità nazionale, integrazione europea, rappresentanza degli interessi dei cittadini e delle comunità)

1. La Regione promuove l’unità nazionale nonchè, ispirandosi ai principi contenuti nel Manifesto di Ventotene, per una Europa libera e unità, l’integrazione europea come valori fondamentali della propria identità.
2. Rappresenta gli interessi dei cittadini e delle comunità locali nelle sedi nazionali, dell’Unione europea ed internazionali e ne promuove la tutela. Si impegna a rafforzare in tali sedi la propria autonomia e quella degli enti locali, assumendo adeguate iniziative.

Art. 4
(Concorso degli enti locali)

1. La Regione favorisce il concorso dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali, in quanto istituzioni autonome rappresentative delle rispettive comunità, alla determinazione delle proprie scelte politiche e degli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale.

Art. 5
(Roma capitale)

1. La Regione contribuisce a valorizzare Roma, capitale della Repubblica e simbolo dell’unità d’Italia, centro del Cattolicesimo e del dialogo fra i cristiani, luogo di incontro fra culture diverse e patrimonio storico e culturale universale.
2. Promuove, in considerazione della presenza di Roma nel territorio regionale, la destinazione, anche da parte dello Stato, di risorse aggiuntive nonchè l’effettuazione di interventi speciali.
3. Opera affinchè il ruolo e le funzioni nazionali ed internazionali di Roma contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale equilibrato dell’intero territorio regionale.

Art. 6
(Diritti e valori fondamentali)

1. La Regione fa propri i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani.
2. Riconosce il primato della persona e della vita, tutela i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sanciti dalle convenzioni internazionali nonchè il diritto degli anziani ad un’esistenza dignitosa ed indipendente nell’ambito familiare e sociale.
3. Salvaguarda e valorizza il diritto alla libertà e garantisce l’eguaglianza di ogni componente della comunità laziale nell’esercizio dei diritti civili, sociali, economici e politici sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
4. Opera affinchè siano garantiti i diritti alla riservatezza della sfera personale dei singoli individui, i diritti dei consumatori nonchè il diritto alla informazione ed alla fruizione dei mezzi di comunicazione di massa e delle reti informatiche.
5. Riconosce nel diritto al lavoro di ogni persona e nella funzione sociale del lavoro valori fondamentali ed irrinunciabili ai quali ispirare la propria attività e assume iniziative per rendere effettivo tale diritto.
6. Rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini e nei vari settori di attività attraverso l’attivazione di azioni positive. Garantisce le pari opportunità tra donne e uomini nell’esercizio delle funzioni regionali ed assicura l’equilibrio tra i sessi nelle nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.
7. Promuove i valori della democrazia, della partecipazione e del pluralismo, ripudiando ogni forma di discriminazione e di intolleranza e sostiene il libero svolgimento delle attività nelle quali si esprime la personalità umana e la coscienza democratica, civile e sociale della Nazione.
8. Fa propri i principi della Carta europea dell’autonomia locale e si impegna a darne piena attuazione.
9. Promuove la pace e l’amicizia tra i popoli e sostiene ogni iniziativa volta a favorire la loro realizzazione.
10. Collabora con la Chiesa cattolica, nel rispetto delle previsioni del quadro concordatario nonchè con le confessioni religiose con le quali lo Stato stipula intese, al fine di tutelare la dignità della persona e perseguire il bene della comunità, in conformità ai principi della Costituzione.

Art. 7
(Sviluppo civile e sociale)

1. La Regione, ispirandosi al principio di solidarietà, persegue l’obiettivo della tutela delle fasce più deboli della popolazione operando per il superamento degli squilibri sociali, anche di carattere generazionale, presenti nel proprio territorio e promuovendo iniziative dirette ad assicurare ad ogni persona condizioni per una vita libera e dignitosa. Promuove come obiettivi prioritari la salvaguardia della salute, la piena occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell’istruzione e della cultura.
2. Per il raggiungimento dei propri fini di sviluppo civile e sociale, la Regione, tra l’altro:
a) promuove ogni iniziativa per garantire ai bambini la protezione e le cure necessarie per il loro benessere;
b) riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio e la sostiene nell’adempimento della sua funzione sociale;
c) favorisce l’integrazione degli stranieri, regolarmente soggiornanti, nel rispetto delle loro culture nonchè le relative associazioni e comunità;
d) favorisce e rinsalda i legami culturali con gli emigrati laziali all’estero e le loro associazioni e comunità;
e) garantisce adeguati livelli dei servizi pubblici in tutto il territorio regionale;
f) opera per realizzare un sistema integrato di interventi e servizi di prevenzione, cura e assistenza socio-sanitaria adeguato alle esigenze della popolazione e informato al principio del pieno rispetto della dignità della persona e, in particolare, dei minori, degli anziani e dei disabili;
g) persegue una politica abitativa che, compatibilmente con le esigenze di rispetto del territorio e dell’ambiente, crei le condizioni per assicurare a tutti il diritto ad un’abitazione adeguata, con particolare attenzione ai giovani, ai nuclei familiari di nuova formazione e ai cittadini delle fasce svantaggiate per condizioni economiche, sociali o personali;
h) promuove lo sviluppo dell’istruzione in ogni sua forma e grado, della formazione professionale e della cultura, garantendo il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa;
i) incentiva lo sviluppo dell’attività sportiva, amatoriale e agonistica e ne promuove lo svolgimento da parte di ogni individuo, riconoscendone gli effetti positivi per il benessere psicofisico e per l’aggregazione sociale;
l) favorisce l’iniziativa privata diretta allo svolgimento di attività e servizi d’interesse generale;
m) agevola e sostiene le iniziative e le attività di utilità sociale poste in essere da associazioni e da organizzazioni non lucrative di solidarietà e di volontariato;
n) favorisce le iniziative imprenditoriali che consentono l’incremento dei livelli occupazionali;
o) promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità, riconoscendone la funzione sociale.
3. La Regione, al fine di garantire nel rispetto delle proprie competenze lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata, collabora con lo Stato e con le autonomie locali per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nel proprio territorio.

Art. 8
(Sviluppo economico)

1. La Regione persegue l’obiettivo dello sviluppo economico e del miglioramento della qualità della vita della popolazione secondo criteri di compatibilità ecologica e di agricoltura sostenibile, attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori e delle rispettive comunità. Riconosce il mercato e la concorrenza e prevede l’intervento pubblico in tutti i casi e le situazioni in cui l’iniziativa privata non sia in grado di fornire adeguate prestazioni di interesse generale.
2. Contribuisce alla realizzazione di infrastrutture e di opere di interesse generale che consentano al Lazio di divenire un primario polo di sviluppo in Europa e nell’area mediterranea.
3. Opera per rimuovere gli squilibri economici mediante la destinazione di risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di aree territoriali svantaggiate, con particolare riguardo ai piccoli comuni, alle aree rurali e montane nonchè alle isole.
4. L’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Art. 9
(Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale)

1. La Regione, nel rispetto delle norme di tutela, valorizza l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio naturale in ogni sua specificità e diversità biologica e promuove la salvaguardia dei diritti degli animali previsti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria.
2. Nel rispetto delle norme di tutela, valorizza altresì il patrimonio culturale, artistico e monumentale, salvaguardando, in particolare, i nuclei architettonici originari e l’assetto storico dei centri cittadini.
3. Promuove la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle comunità locali.

TITOLO II
RAPPORTI INTERNAZIONALI, CON L’UNIONE EUROPEA, CON LO STATO
E CON ALTRE REGIONI

Art. 10
(Rapporti internazionali e con l’Unione europea)

1. La Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione, ispirandosi ai principi di solidarietà e collaborazione reciproca,
2. Attua ed esegue, nelle materie di propria competenza, gli accordi internazionali conclusi dallo Stato, secondo le procedure stabilite dalla legge statale.
3. Partecipa con propri rappresentanti agli organismi internazionali e dell’Unione europea di cui fanno parte Stati federati e Regioni autonome, in particolare al Comitato delle Regioni, nonchè ad associazioni tra gli enti stessi per la tutela di interessi comuni.
4. Concorre con lo Stato e le altre Regioni alla formazione della normativa comunitaria e da immediata attuazione agli atti dell’Unione europea, anche realizzando, a tal fine, forme di collegamento con i relativi organi.
5. Cura, per quanto di propria competenza, i rapporti con la Città del Vaticano.

Art. 11
(Adeguamento all’ordinamento comunitario)

1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario.
2. Assicura l’attuazione della normativa comunitaria nelle materie di propria competenza, di norma attraverso apposita legge regionale comunitaria, nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite dalla legge dello Stato.
3. La legge regionale comunitaria, d’iniziativa della Giunta regionale, e approvata annualmente dal Consiglio nell’ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata.
4. Con la legge regionale comunitaria si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria ovvero si dispone che vi provveda la Giunta con regolamento. La legge regionale comunitaria dispone comunque in via diretta qualora l’adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate o l’istituzione di nuovi organi amministrativi.

Art. 12
(Rapporti con lo Stato e le altre Regioni)

1. La Regione partecipa ai processi decisionali statali di interesse regionale, nelle sedi di concertazione, negoziazione e coordinamento tra Stato e Regioni, sulla base del principio di leale collaborazione.
2. Opera con le altre Regioni per lo sviluppo sociale, economico e democratico del Paese.
3. Stipula intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni relative alla cura di interessi aventi riflessi oltre i limiti del proprio territorio, con particolare riferimento ai bacini territoriali con caratteristiche omogenee. Le intese, ratificate con legge regionale, possono prevedere la costituzione di organi ed uffici comuni.

TITOLO III
L’ AUTONOMIA DELLA REGIONE

Art. 13
(Espressioni dell’autonomia regionale)

1. L’autonomia della Regione si esprime nell’esercizio della potestà legislativa, regolamentare e amministrativa e delle altre funzioni riconosciute dalla Costituzione.
2. La Regione dispone di autonomia tributaria e finanziaria e di un proprio demanio e patrimonio.
3. L’autonomia della Regione si esprime altresì nella determinazione della forma di governo.

Art. 14
(Potestà legislativa)

1. La Regione esercita la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, nel rispetto della Costituzione nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
2. Nelle materie di legislazione concorrente, la potestà legislativa e esercitata nel rispetto altresì dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato.

Art. 15
(Potestà regolamentare)

1. La Regione esercita la potestà regolamentare in ogni materia di legislazione concorrente e di legislazione esclusiva regionale nonchè, su delega dello Stato, nelle materie di legislazione esclusiva statale, nel rispetto della potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in ordine alla disciplina dell’organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Art. 16
(Potestà amministrativa)

1. In applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni amministrative relative alle materie oggetto di potestà legislative della Regione sono, con legge regionale, attribuite di norma ai Comuni ovvero conferite alle Province ed agli altri enti locali o riservate alla Regione medesima qualora ciò sia necessario per garantirne l’esercizio unitario ai fini dell’efficace tutela degli interessi dei cittadini e della collettività.
2. La ripartizione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) indicazione tassativa delle funzioni riservate alla Regione in quanto attengano ad esigenze di carattere unitario;
b) conferimento, mediante attribuzione o delega, delle altre funzioni alle Province, ai Comuni e alle loro forme associative, in rapporto al ruolo che tali enti sono tenuti rispettivamente a svolgere nonchè alle dimensioni territoriali, all’idoneità organizzativa ed alle diverse caratteristiche demografiche e strutturali;
c) attribuzione comunque ai Comuni della generalità delle funzioni non riservate alla Regione e non conferite espressamente ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) e b );
d) trasferimento agli enti destinatari delle funzioni conferite delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l’esercizio delle funzioni stesse.
3. La Regione esercita altresì le funzioni amministrative ad essa espressamente conferite dallo Stato nelle materie rientranti nella legislazione esclusiva statale.
4. Promuove l’esercizio associato delle funzioni amministrative da parte dei Comuni, in particolare attraverso le unioni di Comuni, le comunità montane e le comunità di arcipelago.
5. Valorizza il ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle altre autonomie funzionali, rendendole partecipi dell’esercizio di funzioni amministrative attinenti ai rispettivi ambiti di attività.
6. Favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d’interesse generale.

Art. 17
(Autonomia tributaria e finanziaria. Demanio e patrimonio)

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. Determina l’ammontare delle risorse derivanti dall’imposizione fiscale e da altre fonti con apposita legge finanziaria regionale, al fine di non superare il limite complessivo della pressione fiscale stabilito negli atti di programmazione economica e finanziaria.
3. Può ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
4. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Art. 18
(Forma di governo)

1. La forma di governo della Regione è determinata dallo Statuto regionale, in armonia con i principi della Costituzione e in osservanza del principio della separazione dei poteri.

TITOLO IV
ORGANI COSTITUZIONALI DELLA REGIONE

CAPO I
IL CONSIGLIO REGIONALE

SEZIONE I
ASSEMBLEA CONSILIARE

Art. 19
(Elezione, composizione e scioglimento del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto. Ne fanno parte settanta consiglieri e il Presidente della Regione.
2. Il sistema elettorale a stabilito dalla legge regionale, approvata con la maggioranza dei componenti del Consiglio, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia del Lazio. La legge elettorale promuove la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale, anche mediante azioni positive.
3. Con legge regionale sono disciplinati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.
4. Fermi restando i casi di scioglimento del Consiglio di cui agli articoli 43 e 44, le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, che viene dichiarato con decreto dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 20
(Elezione del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di presidenza)

1. Il Consiglio regionale si riunisce in prima seduta il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti ed a convocato dal consigliere anziano, eletto nelle liste provinciali, il quale ne assume la presidenza provvisoria. Fungono da segretari i tre consiglieri più giovani.
2. Nella prima seduta il Consiglio procede all’elezione dell’Ufficio di presidenza, costituito dal Presidente del Consiglio, da due vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza della minoranza, da tre segretari, uno dei quali in rappresentanza della minoranza. Nell’Ufficio di presidenza a garantita un’equilibrata presenza delle donne.
3. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nel primo scrutinio nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza prevista, nel corso del secondo essa a ridotta a tre quinti dei componenti e, dal terzo scrutinio, e sufficiente la maggioranza dei componenti.
4. I vicepresidenti e i segretari sono eletti a scrutinio segreto con separate votazioni, in ciascuna delle quali ogni consigliere vota per un solo nominativo. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti e, a parità, i piu anziani di età.
5. I componenti l’Ufficio di presidenza restano in carica per l’intera legislatura, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.

Art. 21
(Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta il Consiglio ed è il garante della sua autonomia e dei diritti dei consiglieri.
2. Convoca il Consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento dei lavori del Consiglio, e formula il relativo ordine del giorno, assicurandone la regolarità delle sedute ed il buon andamento. Programma le sedute del Consiglio secondo le indicazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
3. Convoca e presiede l’Ufficio di presidenza, assicura il buon funzionamento dell’amministrazione interna ed esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti interni.
4. Chiede al Presidente della Regione lo svolgimento di comunicazioni al Consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

Art. 22
(Ufficio di presidenza)

1. L’Ufficio di presidenza predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio regionale ed esercita funzioni inerenti all’autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile del Consiglio, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.
2. L’Ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per un libero ed efficace svolgimento delle loro funzioni e dispone l’assegnazione di risorse aggiuntive in misura proporzionale alla presenza femminile nei gruppi stessi, con le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio. Garantisce e tutela le prerogative e l’esercizio dei diritti dei consiglieri ed assicura l’adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio. Esercita ogni altro compito attribuito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.
3. Quando è rinnovato il Consiglio, l’Ufficio di presidenza resta in carica, per i soli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima seduta della nuova Assemblea.
4. Il regolamento dei lavori del Consiglio prevede idonee forme di pubblicità degli atti dell’Ufficio di presidenza.

Art. 23
(Funzioni del Consiglio)
1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell’indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull’attività dell’esecutivo nonchè ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.
2. Spetta al Consiglio in particolare:
a) formulare voti e proposte di legge al Parlamento ed esprimere i pareri relativi alle modifiche territoriali previste dagli articoli 132 e 133, primo comma, della Costituzione;
b) istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite le popolazioni interessate;
c) eleggere i delegati della Regione per l’elezione del Presidente
della Repubblica, secondo quanto previsto dalla Costituzione;
d) deliberare per la richiesta di referendum abrogativo e di quello
costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
e) deliberare il documento di programmazione economico-finanziaria
regionale nonchè approvare con legge il bilancio di previsione
annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto generale della Regione adottati dalla Giunta regionale;
f) deliberare, su proposta della Giunta, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale della Regione ed i relativi piani settoriali ed intersettoriali;
g) deliberare, su proposta della Giunta, il piano territoriale generale dell’uso e dell’assetto del territorio ed i relativi piani settoriali;
h) istituire e modificare con legge i tributi e le imposte regionali nonchè ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
i) istituire, disciplinare e sopprimere con legge enti pubblici, anche economici, dipendenti dalla Regione ed approvarne i bilanci e i rendiconti con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia contabile;
l) istituire con legge le agenzie regionali;
m) deliberare la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere consortile, ovvero la promozione della costituzione di tali enti, nel rispetto delle norme generali dettate con apposita legge regionale;
n) ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni nonchè, nel rispetto delle leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
o) approvare i regolamenti delegati dallo Stato, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione;
p) deliberare le nomine degli amministratori degli enti pubblici dipendenti dalla Regione nonchè degli enti privati a partecipazione
regionale nei casi in cui vi sia l’obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni.
q) valutare la rispondenza dell’attività del Presidente della Regione e della Giunta nonchè degli enti pubblici dipendenti dalla Regione agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, ed ai propri atti d’indirizzo politico.

Art. 24
(Autonomia del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale, che esercita con le modalità stabilite dai propri regolamenti interni.
2. Il Consiglio approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità del Consiglio stesso.
3. Le risorse necessarie per il funzionamento del Consiglio sono costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione e da propri introiti. Gli stanziamenti relativi ai trasferimenti al Consiglio costituiscono spese obbligatorie per la Regione.
4. Lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio e incluso nel bilancio della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

Art. 25
(Regolamenti interni)

1. Il regolamento dei lavori del Consiglio regionale a adottato e modificato con la maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio. Qualora in due votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza dei tre quinti, dalla terza votazione, che ha luogo non prima di quindici giorni dalla precedente, a sufficiente la maggioranza dei componenti del Consiglio.
2. Il regolamento dei lavori del Consiglio determina, nel rispetto dello Statuto, l’organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni ed assicura l’effettivo esercizio delle prerogative dei consiglieri e dei diritti dell’opposizione.
3. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina in ogni caso:
a) le funzioni del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di presidenza;
b) la Giunta delle elezioni e la Giunta per il regolamento;
c) il numero, le competenze, l’organizzazione ed il funzionamento delle commissioni permanenti;
d) le modalità di svolgimento dei lavori dell’Assemblea e delle commissioni;
e) le modalità di costituzione, funzionamento ed organizzazione dei gruppi consiliari.
f) l’attribuzione all’opposizione della presidenza degli organi consiliari di controllo e di vigilanza.
4. La Giunta per il regolamento è presieduta dal Presidente del Consiglio. Spetta alla Giunta per il regolamento l’esame di ogni proposta di modifica del regolamento dei lavori del Consiglio e l’espressione del parere su questioni d’interpretazione del regolamento stesso sottoposte dal Presidente del Consiglio.
5. Il regolamento di contabilità e gli altri regolamenti interni sono approvati a maggioranza dei componenti del Consiglio.

Art. 26
(Convocazione del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente del Consiglio ovvero su richiesta motivata del Presidente della Regione o di un quinto dei suoi componenti, secondo quanto disposto dal regolamento dei lavori del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio dispone la convocazione con preavviso di almeno cinque giorni, ridotto fino a tre qualora ricorrano motivi di urgenza. L’atto di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta.
3. Il Presidente del Consiglio stabilisce i periodi di chiusura del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

Art. 27
(Sedute e deliberazioni del Consiglio)

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
2. Il regolamento dei lavori del Consiglio stabilisce i casi eccezionali in cui il Consiglio si riunisce in seduta non pubblica.
3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza in aula della maggioranza dei componenti del Consiglio che non abbiano ottenuto congedo a norma del regolamento dei lavori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a scrutinio palese. Le votazioni concernenti persone si svolgono a scrutino segreto, salvo i casi in cui il regolamento dei lavori stabilisca altrimenti.
5. Il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale, anche se non fanno parte del Consiglio, hanno diritto e obbligo se richiesti dal Presidente del Consiglio, di assistere alle sedute e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano. Il Presidente della Regione, in caso di assenza o impedimento, può delegare il Vicepresidente o un assessore.

Sezione II
I CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 28
(I consiglieri)

1. I consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle loro funzioni all’atto della proclamazione e restano in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio regionale.
2. Il Consiglio provvede alla convalida dell’elezione entro sessanta giorni dall’insediamento, a norma del regolamento dei lavori, su proposta dell’Ufficio di presidenza, che a tal fine assume la denominazione di Giunta delle elezioni.
3. La decadenza dei consiglieri è dichiarata dal Consiglio, a norma del regolamento dei lavori, e ha efficacia dal momento nel quale il Consiglio la dichiara.
4. Le indennità di funzione, i rimborsi e le forme di previdenza spettanti ai consiglieri sono determinati con legge regionale.

Art. 29
(Divieto di mandato imperativo e insindacabilità)

1. I consiglieri regionali rappresentano la Regione ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 30
(Prerogative)

1. I consiglieri regionali presentano proposte di legge e, relativamente agli ambiti di competenza del Consiglio regionale, proposte di regolamento e di deliberazione.
2. Ogni consigliere pub presentare ordini del giorno, mozioni o proposte di risoluzione per concorrere a determinare l’indirizzo politico, sociale ed economico della Regione, nonchè interrogazioni ed interpellanze.
3. I consiglieri hanno diritto di ricevere dall’Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale tutte le notizie, le informazioni ed i documenti utili all’espletamento del proprio mandato. Hanno diritto, inoltre, di ottenere dagli uffici regionali e da quelli degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi istituiti dalla Regione o che comunque esercitano funzioni e compiti da essa conferiti tutte le informazioni necessarie e ad esaminare ogni documento attinente all’attività svolta.
4. Hanno diritto altresì di ottenere la visione di atti e documenti che in base alla legge siano qualificati come riservati, con l’obbligo di mantenerne la riservatezza.
5. Sono tenuti ad intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali fanno parte.
6. Esercitano l’attività di controllo e di sindacato ispettivo nei confronti della Giunta e del Presidente della Regione.

Art. 31
(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità disciplinate dal regolamento dei lavori.
2. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il Presidente del Consiglio regionale per l’organizzazione dell’attività e dei lavori del Consiglio stesso.

Sezione III
LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 32
(Istituzione e composizione delle commissioni permanenti)

1. Il regolamento dei lavori istituisce commissioni permanenti interne al Consiglio regionale, le cui competenze sono distinte per materie o loro ambiti omogenei, prevedendo comunque l’esistenza della commissione per gli affari costituzionali e statutari, della commissione per gli affari comunitari nonchè della commissione di vigilanza sul pluralismo dell’informazione.
2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni permanenti, assicurando a tutti i gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei componenti le stesse commissioni nonchè, per quanto più possibile, la rappresentanza in ciascuna commissione in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.
3. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale non possono far parte delle commissioni permanenti.
4. Il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta nonchè ciascun consigliere regionale che non faccia parte della commissione permanente possono partecipare alle sue sedute con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto. I componenti della Giunta hanno l’obbligo di assistere alle sedute delle commissioni permanenti, se richiesti dal Presidente della stessa commissione. Il Presidente della Regione può delegare il vicepresidente o un assessore.
5. L’ufficio di Presidente di commissione permanente è incompatibile con quello di componente dell’Ufficio di presidenza.

Art. 33
(Funzioni delle commissioni permanenti)

1. Le commissioni permanenti si riuniscono:
a) in sede referente, per l’esame delle proposte di legge nonchè delle proposte di regolamento e di deliberazione di competenza del Consiglio regionale, al quale riferiscono;
b) in sede redigente, per l’esame e l’approvazione di singoli articoli di proposte di legge nonchè di proposte di regolamento di competenza del Consiglio, al quale sono sottoposte per la sola votazione finale;
c)in sede consultiva, per l’espressione di pareri su proposte di legge, di regolamento e su altri atti, in base a quanto previsto dallo Statuto, dalla legge regionale e dal regolamento dei lavori del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio regionale può assegnare alla competente commissione permanente le proposte in sede redigente, a seguito di richiesta in tal senso da parte dell’unanimità dei componenti della commissione permanente ovvero della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. In ogni caso, le proposte assegnate alle commissioni in sede redigente, fino al momento dell’ultima votazione, sono sottoposte alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne faccia richiesta la Giunta regionale o un presidente di gruppo consiliare non rappresentato nella commissione o un quinto dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della stessa commissione. La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi di revisione dello Statuto, le leggi tributarie e di bilancio, la legge elettorale, le leggi di ratifica delle intese e degli accordi internazionali e le leggi e i regolamenti per l’approvazione dei quali è richiesta una maggioranza qualificata.
3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati alla commissione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ciascuna commissione può adottare, nell’ambito di propria competenza, risoluzioni rivolte ad esprimere orientamenti o a formulare indirizzi su specifici argomenti in merito ai quali non debba riferire al Consiglio.
5. Le commissioni permanenti svolgono funzioni di sindacato ispettivo sull’attività della Regione nonchè degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi da essa istituiti. A tal fine possono:
a) richiedere l’intervento in commissione del Presidente della Regione e degli assessori per ottenere chiarimenti su questioni di loro competenza;
b) ordinare l’esibizione di atti e documenti e convocare, previo avviso al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio, i titolari di organismi ed uffici della Regione nonchè gli amministratori ed i dirigenti di enti pubblici dipendenti ed agenzie da essa istituiti, i quali sono tenuti a fornire tutti i documenti e le informazioni richiesti senza che possa essere opposto il segreto d’ufficio.
6. Le commissioni possono effettuare audizioni di rappresentanti di enti locali, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali, di associazioni nonchè svolgere, d’intesa con il Presidente del Consiglio, indagini conoscitive rivolte all’acquisizione di notizie, informazioni e documenti utili all’approfondimento di temi e questioni relative alla loro attività e a quella dell’Assemblea.
7. Ogni commissione permanente può chiedere al Presidente della Regione ed agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all’attuazione di leggi, di accordi e di intese nonchè di mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio.

Art. 34
(Commissione di vigilanza sul pluralismo dell’informazione)

1. Il regolamento dei lavori del Consiglio istituisce la Commissione permanente di vigilanza sul pluralismo dell’informazione e ne disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento in modo da rispecchiare la composizione dei gruppi consiliari.
2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina altresì i rapporti della commissione con le autorità indipendenti e gli organi tecnici di garanzia del sistema delle comunicazioni.
3. La commissione a presieduta da un consigliere dell’opposizione e svolge funzioni di monitoraggio e di vigilanza sulle attività di informazione istituzionale della Regione, sulle attività di propaganda elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e sulla completezza dell’informazione resa dal servizio radiotelevisivo pubblico regionale.

Art. 35
(Commissioni speciali e d’inchiesta)

1. Il Consiglio regionale può istituire commissioni speciali, la cui durata non può superare quella della legislatura, per l’effettuazione di studi, indagini conoscitive o per approfondimenti di particolari temi.
2. Con legge possono essere istituite commissioni d’inchiesta sull’operato della Giunta regionale, sull’attività di enti pubblici dipendenti ed agenzie regionali e, in generale, su fenomeni e situazioni anche estranei all’amministrazione della Regione, di rilevante interesse per la comunità regionale.
3. Le commissioni d’inchiesta sono presiedute da un consigliere regionale e sono costituite in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.
4. La legge regionale istitutiva disciplina l’oggetto, la composizione e la durata della commissione d’inchiesta.

Sezione IV
LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Art. 36
(Esercizio della funzione)

1. La funzione legislativa della Regione è esercitata dal Consiglio regionale.
2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la verifica della redazione dei testi normativi, ai fini della chiara formulazione e agevole interpretazione delle disposizioni ivi contenute, dell’omogeneità delle materie trattate e del coordinamento con la normativa vigente.
3. La Giunta regionale, al fine della semplificazione e del conferimento di organicità alla normativa vigente nei vari settori di materie omogenee, procede periodicamente alla predisposizione ovvero all’aggiornamento di testi unici a carattere compilativo, previa comunicazione al Consiglio. Ove tale attività consista in un riordino normativo ovvero comporti modifiche di carattere non meramente formale, la Giunta sottopone l’iniziativa all’esame del Consiglio sotto forma di proposta di legge per la successiva approvazione da parte del Consiglio stesso.
4. I testi unici legislativi e quelli di riordino normativo non possono essere modificati, integrati o derogati se non mediante disposizione espressa che preveda, in ogni caso, l’inserimento della nuova disposizione nel testo unico.
5. La legge regionale disciplina le funzioni di Comuni e Province nel rispetto della potestà regolamentare di tali enti, cui è riservata la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione.

Art. 37
(Iniziativa legislativa)

1. L’iniziativa delle leggi regionali appartiene alla Giunta regionale, a ciascun consigliere regionale, a ciascun consiglio provinciale, ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque che rappresentino congiuntamente una popolazione di almeno diecimila abitanti nonchè agli elettori della Regione in numero non inferiore a diecimila, nonchè al Consiglio delle autonomie locali, relativamente alle funzioni degli enti locali, ai rapporti tra gli stessi e la Regione e alla revisione dello Statuto.
2. La deliberazione con la quale i consigli provinciali e comunali adottano la proposta di legge è approvata con la maggioranza dei componenti dei consigli stessi. Le proposte di legge di iniziativa del Consiglio delle autonomie locali sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti.
3. Le proposte di legge del Consiglio delle autonomie locali, dei consigli provinciali e comunali nonchè quelle d’iniziativa popolare sono in ogni caso discusse dal Consiglio regionale entro sei mesi dalla loro presentazione.
4. L’iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di proposte di legge redatte in articoli ed accompagnate da una relazione illustrativa.

Art. 38
(Esame ed approvazione delle proposte di legge)

1. Ogni proposta di legge è esaminata dalla commissione permanente competente in sede referente e quindi discussa dal Consiglio regionale che l’approva articolo per articolo e nel suo complesso con votazione finale, salvo i casi di assegnazione alla sede redigente.
2. Il regolamento dei lavori stabilisce la procedura d’urgenza per l’esame delle proposte di legge d’iniziativa della Giunta regionale quando il Presidente della Regione ne presenti richiesta motivata. I consiglieri regionali possono chiedere l’esame con procedura d’urgenza di ogni proposta di legge. In tale ultimo caso spetta al Consiglio decidere sulla richiesta.

Art. 39
(Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore della legge regionale)

1. Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro trenta giorni dall’approvazione.
2. Ove il Consiglio regionale a maggioranza dei propri componenti ne dichiari l’urgenza, la legge regionale a promulgata nel termine da esso stabilito.
3. Successivamente alla promulgazione, la legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la stessa legge preveda un termine diverso.
4. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi nel caso di richiesta, ai sensi dell’articolo 68, comma 7, della pronuncia del Comitato di garanzia statutaria sulla conformità allo Statuto della legge regionale approvata dal Consiglio. I termini riprendono a decorrere dalla data in cui il Comitato di garanzia statutaria si pronuncia favorevolmente in ordine alla conformità ovvero dalla data di riapprovazione della legge regionale sottoposta a riesame del Consiglio ai sensi dell’articolo 68, comma 8.

CAPO II
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Art. 40
(Elezione)

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.
2. La legge regionale di cui all’articolo 19, comma 2, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione.

Art. 41
(Funzioni)

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, dirige la politica dell’esecutivo, convoca, presiede e dirige la Giunta regionale della cui azione è responsabile.
2. Promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti regionali.
3. Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
4. Promuove l’impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni e propone ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nonchè ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, previa deliberazione della Giunta, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale.
5. Indice i referendum regionali.
6. Partecipa, anche a mezzo di suoi delegati, agli organi dell’Unione Europea competenti a trattare materie d’interesse regionale nonchè, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai procedimenti diretti a regolare rapporti fra l’Unione stessa, la Regione e gli enti locali.
7. Adotta misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari immediatamente precettivi e alle sentenze della Corte costituzionale.
8. Nomina e designa membri di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali per i quali la legge statale o regionale non prescriva la rappresentanza delle opposizioni.
9. Conferisce particolari riconoscimenti a coloro che si siano distinti in modo significativo e determinante, in ambito regionale, per azioni di notevole valore civile o per attività in campo sociale, economico, artistico e culturale.
10. Spetta altresì al Presidente della Regione ogni altra funzione prevista dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 42
(Nomina e revoca dei componenti della Giunta)

1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vicepresidente, scegliendoli anche al di fuori del Consiglio regionale. Essi devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale. Dell’avvenuta nomina viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina stessa, unitamente al programma politico e amministrativo dell’esecutivo.
2. Il Presidente della Regione può revocare o sostituire uno o pio componenti della Giunta o modificarne gli incarichi dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 43
(Mozione di sfiducia)

1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti stessi. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.
2. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio.

Art. 44
(Ulteriori cause di cessazione dalla carica di Presidente)

1. Le dimissioni volontarie, la rimozione, la decadenza, l’impedimento permanente e la morte del Presidente della Regione comportano le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio regionale.
2. L’esistenza di una causa di cessazione dalla carica di Presidente della Regione, fatta salva l’ipotesi della rimozione nonchè di scioglimento del Consiglio ai sensi dell’articolo 126, comma 1, della Costituzione, è dichiarata con proprio decreto dal Presidente del Consiglio regionale.

CAPO III
LA GIUNTA REGIONALE

Art. 45
(Composizione e durata in carica)

1. Della Giunta regionale fa parte, oltre al Presidente della Regione, un numero di componenti non superiore a sedici, di cui uno è nominato Vicepresidente. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata un’equilibrata presenza dei due sessi e comunque tale che il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia superiore ad undici.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. Le indennità e le forme di previdenza del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta sono stabilite dalla legge regionale.
4. Il Presidente della Regione e la Giunta durano in carica fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.
5. Fino alla nomina dei componenti della nuova Giunta, il Presidente della Regione neoeletto esercita anche le funzioni di competenza della Giunta limitatamente all’ordinaria amministrazione.
6. La Giunta dimissionaria ai sensi dell’articolo 19, comma 4, dell’ articolo 43, comma 2, dell’articolo 44, comma 1, resta in carica, presieduta dal Presidente della Regione ovvero dal Vicepresidente nei casi di rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del Presidente, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.

Art. 46
(Funzioni)

1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione.
2. Realizza gli obiettivi stabiliti nel programma politico e amministrativo del Presidente della Regione e negli atti di indirizzo del Consiglio regionale.
3. Esercita la funzione regolamentare e le funzioni amministrative secondo quanto previsto negli articoli 47 e 48.

Art. 47
(Funzione regolamentare)

1. La Giunta regionale esercita la funzione regolamentare nelle materie di competenza legislativa, concorrente ed esclusiva della Regione, nei limiti previsti dalle specifiche leggi regionali che rinviano espressamente alle norme regolamentari, ferma restando la funzione regolamentare del Consiglio regionale prevista all’articolo 23, comma 2, lettera o).
2. I regolamenti adottati dalla Giunta possono assumere la forma di:
a) regolamenti esecutivi di leggi regionali;
b) regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali;
c) regolamenti autorizzati da apposita legge regionale, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone, ove necessario, l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, purchè relativi a disciplina non coperta da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione ne riservata alla legge regionale ai sensi dello Statuto;
d) regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture della Giunta, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale.
3. I regolamenti di cui al comma 2, lettera c), sono adottati sentito il parere del Comitato di garanzia statutaria. Eventuali modifiche agli stessi regolamenti possono essere apportate purchè compatibili con le norme generali regolatrici della materia determinate dalla legge regionale di autorizzazione.
4. La Giunta può altresì adottare regolamenti per l’attuazione della normativa comunitaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 4.

Art. 48
(Funzioni amministrative)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative riservate o conferite alla Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza stabiliti dalla Costituzione e dallo Statuto, in quanto richiedono l’unitario esercizio a livello regionale.
2. Sono riservate alla Regione ed esercitate dalla Giunta le funzioni amministrative concernenti:
a) l’adozione dei provvedimenti generali attuativi degli strumenti della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale approvati dal Consiglio regionale;
b) le direttive per la raccolta e l’elaborazione, con la collaborazione degli enti locali, delle informazioni utili all’esercizio delle funzioni amministrative o derivanti da esso;
c) la verifica complessiva dell’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa nell’ambito del territorio del Lazio, in relazione al perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale ed alla realizzazione di specifici interventi finanziati dalla Regione.
3. Nell’esercizio delle altre funzioni amministrative di competenza della Regione ai sensi del comma 1, la Giunta applica, nell’ambito del proprio ordinamento, il principio della distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e controllo, spettanti agli organi di governo, e attuazione e gestione, spettanti ai dirigenti. In conformità a tale principio e nel rispetto delle leggi regionali, la Giunta:
a) adotta gli atti di organizzazione generale delle proprie strutture amministrative;
b) adotta i programmi annuali di attività dell’amministrazione regionale, che costituiscono gli atti di indirizzo e di direttiva nei confronti dei dirigenti per l’attività di loro competenza;
c) fissa i criteri per la formazione e l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi allo scopo di assicurare la legalità, l’imparzialità, il buon andamento, la trasparenza, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa;
d) assegna ai dirigenti gli obiettivi ed i progetti da realizzare e le risorse finanziarie, umane e strumentali;
e) verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e gestionale agli indirizzi e alle direttive impartite;
f) definisce gli indirizzi, le direttive ed i criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, delle agenzie e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione ed esercita la vigilanza su di essi.
4. La Giunta esercita, inoltre, le altre funzioni previste dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 49
(Potere sostitutivo)

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, disciplina con legge l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempimento, da parte degli enti locali destinatari di funzioni conferite, nel compimento di atti o attività obbligatori per la tutela di interessi di livello superiore espressi da norme o dai programmi regionali e provinciali.
2. La legge regionale stabilisce, in particolare, i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo e adeguate garanzie nei confronti dell’ente locale, in conformità al principio di leale collaborazione, prevedendo un procedimento nel quale l’ente sostituito sia, comunque, messo in condizioni di interloquire e di adempiere autonomamente fino al momento dell’adozione del provvedimento sostitutivo.
3. Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale o sulla base di una sua decisione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE
DELLA REGIONE

Art. 50
(Programmazione)

1. La Regione assume quale criterio generale ispiratore della propria attività il metodo della programmazione nell’ambito della collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo presenti nel proprio territorio e della concertazione con le forze sociali ed economiche nonchè con le organizzazioni sindacali al fine di consentire l’apporto sinergico di risorse progettuali, organizzative, di capitali e imprenditoriali pubbliche e private, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente.
2. La Regione, in particolare:
a) concorre alla formazione degli strumenti della programmazione nazionale;
b) provvede, in armonia con gli indirizzi della programmazione statale, alla formazione dei propri programmi assicurando la partecipazione degli enti locali e acquisendo i contributi delle categorie interessate.
3. La legge regionale disciplina gli atti generali e settoriali della programmazione, le relative procedure e le modalità di raccordo con gli strumenti della programmazione locale.

Art. 51
(Attivita amministrativa)

1. L’attività amministrativa si conforma ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia ed efficienza.
2. A tal fine, le leggi ed i regolamenti regionali introducono disposizioni dirette a garantire la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi, anche mediante la previsione di sedi istruttorie e decisionali collegiali, la loro conclusione entro termini certi mediante provvedimenti espressi e motivati, l’individuazione dei dirigenti e dei funzionari responsabili e la partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti stessi, l’accesso ai documenti amministrativi e la relativa pubblicità.
3. Nell’esercizio della propria attività amministrativa la Regione assicura l’applicazione di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente per prevenire conflitti con i cittadini ovvero per risolverli in via amministrativa.
4. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali e all’adeguata informazione dei potenziali interessati.

Art. 52
(Pubblicità degli atti regionali)

1. La legge regionale disciplina le modalità di pubblicazione delle leggi nonchè dei regolamenti e degli atti di alta amministrazione regionali sul bollettino ufficiale della Regione e le ulteriori forme di pubblicità degli atti regionali, anche attraverso sistemi di diffusione telematica.

Art. 53
(Organizzazione e personale)

1. L’organizzazione delle strutture regionali a stabilita, nel rispetto di norme generali dettate dalla legge regionale, fatto salvo il potere organizzativo dei dirigenti, con regolamenti di organizzazione adottati dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di presidenza, nell’ambito delle rispettive competenze.
2. La disciplina dell’organizzazione si ispira a criteri di flessibilità operativa e prevede formule organizzative rispondenti alle esigenze del coordinamento e della programmazione dell’azione amministrativa della Regione nonchè l’attribuzione ai dirigenti della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, con le connesse responsabilità, in coerenza con il principio della distinzione tra i ruoli degli organi di governo e della dirigenza. Alle posizioni di particolare rilievo e responsabilità sono preposti dirigenti nominati dalla Giunta e dall’Ufficio di presidenza, nell’ambito delle rispettive competenze. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato a persone scelte, anche tra esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale, secondo criteri, fissati dalla legge regionale, di professionalità e di merito legati a competenze ed esperienze acquisite ed ai risultati conseguiti in precedenti incarichi. Tali incarichi possono essere revocati, prima della scadenza, con provvedimento motivato, esclusivamente per i motivi individuati dalla legge regionale e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all’insediamento dei nuovi organi di riferimento, salvo conferma da parte degli organi stessi. La legge regionale prevede che gli incarichi di responsabilità delle strutture di supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico¬amministrativo e controllo proprie degli organi di governo possano essere conferiti e revocati con criterio fiduciario, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica corrispondente.
3. L’amministrazione regionale assicura al proprio personale l’effettivo esercizio dei diritti fondamentali dei lavoratori ed in particolare di quelli sindacali. Promuove altresì le relazioni sindacali con le organizzazioni rappresentative dei dipendenti al fine di valorizzare la professionalità di ciascun lavoratore e di migliorare la qualità e quantità dei servizi resi alla collettività.
4. L’amministrazione regionale, nell’ambito del proprio sistema organizzativo, attua azioni positive per garantire l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia e dai contratti collettivi di lavoro, anche mediante un apposito comitato regionale.

Art. 54
(Agenzie regionali)

1. La Regione può istituire, con legge, agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici.
2. Le agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall’assegnazione di risorse organizzative ed economiche con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.
3. Alle agenzie è preposto un dirigente regionale.

Art. 55
(Enti pubblici dipendenti)

1. Possono essere istituiti, con specifiche leggi regionali, enti pubblici dipendenti dalla Regione per l’esercizio di funzioni amministrative, tecniche o specialistiche, di competenza regionale, nel rispetto di norme generali stabilite da apposita legge regionale la quale preveda, in particolare, i criteri da seguire ai fini dell’istituzione degli enti, dell’individuazione degli organi istituzionali e delle relative funzioni ed indennità di carica nonchè dell’esercizio dei poteri d’indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale. La legge regionale prevede altresì la disciplina dell’apparato organizzativo, garantendo la massima snellezza operativa e l’effettiva autonomia, in coerenza con il principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali ed attività di gestione ed attuazione dei dirigenti.
2. Le leggi regionali istitutive prevedono le modalità di raccordo tra gli enti pubblici dipendenti e gli enti locali in relazione alle funzioni conferite a questi ultimi.
3. I componenti degli organi istituzionali sono nominati dal Presidente della Regione acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia, nel caso di organo di amministrazione monocratico o del presidente dell’organo di amministrazione collegiale, ovvero dandone comunicazione al Consiglio regionale, nel caso degli altri componenti dell’organo di amministrazione. Il Consiglio provvede alla designazione dei componenti degli organi di amministrazione nei casi in cui la legge regionale istitutiva prescriva la rappresentanza delle opposizioni.
4. I componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina.
5. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione degli enti pubblici dipendenti sono conferiti dai rispettivi organi di amministrazione e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all’insediamento dei nuovi organi, salvo conferma da parte degli organi stessi.
6. Il personale degli enti pubblici dipendenti a equiparato al personale regionale, fermo restando il rispetto dei contratti collettivi di lavoro dello specifico settore e fatta salva diversa disposizione di legge regionale che si renda necessaria per la peculiarità delle funzioni.
7. La vigilanza ed il controllo sull’attività e sugli organi degli enti pubblici dipendenti, ivi compresi i conseguenti adempimenti, spettano alla Giunta che ne riferisce periodicamente alla commissione consiliare permanente competente per materia.
8. I bilanci ed i rendiconti degli enti pubblici dipendenti sono approvati dalla Regione con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità della Regione, sentito il Comitato contabile regionale, e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

Art. 56
(Società ed altri enti privati a partecipazione regionale)

1. La Regione può partecipare ovvero promuovere la costituzione di società di capitali, di associazioni, di fondazioni e di altri enti privati che operino nelle materie di competenza regionale, in conformità alle disposizioni del codice civile e nel rispetto delle norme generali stabilite da apposita legge regionale.
2. Gli statuti degli enti privati o gli accordi parasociali stipulati dalla Regione assicurano forme e modalità di raccordo con gli enti locali, in relazione alle funzioni amministrative conferite a questi ultimi.
3. La Regione è rappresentata nell’assemblea sociale dal Presidente della Regione o dall’assessore competente in materia da lui delegato.

TITOLO VI
FINANZA E BILANCIO DELLA REGIONE

Art. 57
(Finanza regionale)

1. La Regione definisce ed organizza il proprio sistema di finanza regionale in base a quanto previsto dall’articolo 119 della Costituzione, dallo Statuto, dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità e dalla legge finanziaria regionale.

Art. 58
(Bilancio di previsione)

1. La Regione ha un proprio bilancio di previsione, annuale e pluriennale, ordinato ai sensi della legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità.
2. L’esercizio finanziario regionale ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
3. Il bilancio di previsione a approvato con legge, su proposta della Giunta regionale, con le modalità e nei termini previsti dalla legge di cui al comma 1.
4. Il Consiglio regionale approva altresì, su proposta della Giunta, la legge finanziaria regionale e gli altri documenti programmatici previsti dalla legge di cui al comma 1.
5. Ogni legge regionale che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.
6. L’esercizio provvisorio del bilancio di previsione può essere concesso, in via eccezionale, con apposita legge regionale per periodi complessivamente non superiori a tre mesi.

Art. 59
(Rendiconto generale)

1. Il rendiconto generale della Regione è approvato con legge, su proposta della Giunta regionale, con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità.

TITOLO VII
ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA E FORME DI PARTECIPAZIONE
POPOLARE

CAPO I
INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Art. 60
(Modalità di esercizio)

1. L’iniziativa legislativa popolare, di cui all’articolo 37, è esercitata con le modalità stabilite dalla legge regionale.
2. Le proposte di legge regionale d’iniziativa popolare mantengono la loro validità fino al termine della legislatura successiva a quella nella quale la proposta di legge è stata presentata.

CAPO II
REFERENDUM

Art. 61
(Referendum abrogativo di leggi, regolamenti ed atti amministrativi)

1. Il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento regionale e di un atto amministrativo generale e indetto dal Presidente della Regione quando lo richiedano:
a) cinquantamila elettori;
b) due consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio;
c) dieci consigli comunali che abbiano iscritti nelle liste elettorali non meno di cinquantamila elettori, nel loro complesso, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio.
2. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed a stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. L’abrogazione a seguito del referendum ha effetto il centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati della consultazione popolare.

Art. 62
(Referendum propositivo di leggi regionali)

1. I soggetti titolari del potere di promuovere il referendum abrogativo di cui all’articolo 61 possono presentare al Presidente del Consiglio regionale, con le modalità previste dallo stesso articolo e dall’articolo 37, comma 4, una proposta di legge regionale da sottoporre a referendum propositivo popolare.
2. Qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da sottoporre al referendum propositivo entro un anno dalla dichiarazione di ammissibilità della relativa richiesta, il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice il referendum propositivo popolare sulla proposta stessa.
3. L’esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l’esito è favorevole, il Consiglio 6 tenuto ad esaminare la proposta di legge sottoposta al referendum stesso.
5. La proposta di legge oggetto di referendum propositivo non decade alla fine della legislatura e, in tale caso, i termini di cui ai commi 2 e 4 decorrono nuovamente dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 63
(Disposizioni comuni ai referendum abrogativi e propositivi)

1. I referendum abrogativi e propositivi di leggi regionali non sono ammessi in relazione alle leggi concernenti le modifiche allo Statuto, alle leggi di bilancio e finanziarie, alle leggi tributarie nonchè a quelle che danno attuazione a intese con altre Regioni ovvero ad accordi con Stati o a intese con enti territoriali interni ad altri Stati.
2. Le richieste di referendum devono avere oggetti omogenei e unitari.
3. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione dei referendum e può limitare il numero delle richieste da presentare in ciascun anno.
4. La Regione prevede forme di assistenza da parte delle proprie strutture nei confronti dei promotori dei referendum.

Art. 64
(Referendum consultivi)

1. Il Consiglio regionale può deliberare lo svolgimento di referendum consultivi delle popolazioni interessate, da indire con decreto del Presidente della Regione, in ordine a provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, incluse le iniziative regionali di proposizione di leggi statali, anche costituzionali.
2. Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge regionale concernenti l’istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
3. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione dei referendum consultivi.

CAPO III
PETIZIONI E VOTI

Art. 65
(Titolarità ed esercizio)

1. Chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Le assemblee elettive dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali possono sottoporre all’esame del Consiglio regionale voti che chiedono provvedimenti o prospettino esigenze.
3. Il Consiglio esamina le petizioni e i voti con le modalità indicate dal regolamento dei lavori.

TITOLO VIII
ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, GARANZIA, CONTROLLO E CONSULTAZIONE

CAPO I
ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE

Art. 66
(Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali, istituito presso il Consiglio regionale, è organo rappresentativo e di consultazione degli enti locali ai fini della concertazione tra gli stessi e la Regione.
2. Sono componenti di diritto il Sindaco di Roma, i Sindaci dei Comuni capoluogo e i Presidenti delle Province.
3. La legge regionale stabilisce il numero, che non può comunque essere superiore a quaranta, e le modalità di nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie secondo criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale per ambito provinciale garantendo che gli enti locali siano rappresentati indipendentemente dalla loro classe di grandezza.
4. La legge regionale può prevedere la partecipazione, senza diritto di voto, di rappresentanti delle autonomie funzionali e, in particolare, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle università laziali.
5. La legge regionale prevede altresì le forme di raccordo tra il Consiglio delle autonomie locali e gli organi regionali, i termini per la trasmissione degli atti e per l’acquisizione dei pareri nonchè la struttura organizzativa di supporto ed adeguate risorse per l’espletamento delle funzioni.
6. Il Consiglio delle autonomie locali ha una durata pari a quella della legislatura della Regione.
7. Il Consiglio delle autonomie locali, che è validamente costituito con la nomina dei quattro quinti dei componenti elettivi, si insedia entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale.

Art. 67
(Funzioni e prerogative)

1. Il Consiglio delle autonomie locali è titolare d’iniziativa legislativa che esercita, ai sensi dell’articolo 37, a maggioranza dei componenti.
2.Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri obbligatori sulle proposte di legge regionale di revisione dello Statuto, di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali nonchè sulle proposte di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione, di legge finanziaria regionale, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale e sugli strumenti di programmazione generale socio-economica e di pianificazione generale territoriale della Regione. Esprime altresì pareri su ogni altra questione ad esso demandata dallo Statuto e dalla legge regionale nonchè a seguito di richiesta da parte del Consiglio o della Giunta regionale, nei confronti dei quali può anche autonomamente formulare proposte.
3. Il Consiglio delle autonomie locali esercita le ulteriori funzioni previste dallo Statuto.
4. Il Consiglio regionale, nelle deliberazioni di propria competenza, tiene conto del parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali. Qualora, per le leggi di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, il Consiglio delle autonomie locali delibera parere negativo a maggioranza dei due terzi, il Consiglio regionale può procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei componenti.
5. Il Consiglio delle autonomie locali stabilisce il proprio funzionamento in piena autonomia, nel rispetto dello Statuto, della legge regionale e del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

CAPO II
ORGANI DI GARANZIA

Art. 68
(Comitato di garanzia statutaria)

1. Il Comitato di garanzia statutaria è organo regionale indipendente, composto da sette giuristi di provata esperienza che abbiano superato il quarantesimo anno di età eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, su proposta congiunta del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale.
2. E’ insediato dal Presidente del Consiglio, dura in carica sei anni e i suoi componenti non possono essere immediatamente rieletti.
3. La carica di componente del Comitato di garanzia statutaria e incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica nonchè con l’esercizio di funzioni che siano in conflitto con i compiti istituzionali del Comitato stesso.
4. Il Comitato di garanzia statutaria elegge al suo interno il Presidente che resta in carica per la durata dell’organo.
5. Ha sede presso il Consiglio, è dotato di autonomia organizzativa e svolge le sue funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale che disciplina altresì il trattamento economico dei componenti.
6. Il Comitato di garanzia statutaria:
a) verifica l’ammissibilità dei referendum propositivi e dei referendum abrogativi di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali della Regione;
b) si pronuncia sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, prima della loro promulgazione;
c) esprime parere sulle proposte di regolamento regionale di cui all’articolo 47, comma 2, lettera c);
d) si pronuncia sull’interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi costituzionali della Regione e tra gli altri organi regionali previsti dallo Statuto.
7. Le pronunce e i pareri previsti al comma 6, lettere b ), c), e d) sono formulati dal Comitato su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale nonchè su richiesta del Presidente del Consiglio delle autonomie locali a seguito di deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.
8. Il Comitato di garanzia statutaria si pronuncia nei casi previsti dal comma 6, lett. b) entro venti giorni dalla richiesta. Se il Comitato si pronuncia nel senso della non conformità della legge regionale allo Statuto ne dia comunicazione al Presidente del Consiglio affinchè la legge venga sottoposta al riesame del Consiglio stesso. Qualora il Consiglio intenda approvare la legge regionale senza modificarla sulla base dei rilievi contenuti nella pronuncia del Comitato occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 69
(Difensore civico)

1. Il Difensore civico regionale è organo indipendente della Regione, a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini.
2. Concorre ad assicurare la legalità, l’imparzialità e il buon andamento dell’attività amministrativa della Regione, degli enti pubblici dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie, delle agenzie regionali degli enti privati a partecipazione regionale e degli organismi tecnici regionali, segnalando, di propria iniziativa o su istanza degli interessati, abusi e disfunzioni nello svolgimento dell’attività stessa.
3. E’ eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.
4. La legge regionale disciplina le modalità di nomina e le funzioni del Difensore civico e ne determina la durata in carica.

CAPO III
ORGANI DI CONTROLLO

Art. 70
(Comitato regionale di controllo contabile)

1. Il Comitato regionale di controllo contabile, composto da un presidente e da quattro componenti, ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull’adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale.
2. Il Consiglio, nella seduta successiva a quella nella quale si è provveduto all’elezione del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell’Ufficio di presidenza, elegge a maggioranza, nel proprio seno e a scrutinio segreto, il presidente del Comitato regionale di controllo contabile.
3. Successivamente all’elezione del presidente del Comitato regionale di controllo contabile, il Consiglio elegge, con unica votazione a scrutinio segreto, nel proprio seno, i quattro componenti del Comitato stesso. Ciascun consigliere esprime il proprio voto limitatamente a due nominativi.
4. I componenti del Comitato regionale di controllo contabile restano in carica per l’intera legislatura, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.
5. La funzione di presidente e di componente del Comitato di controllo contabile è incompatibile con quella di componente della Giunta e dell’Ufficio di presidenza.
6. Il Comitato regionale di controllo contabile può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonchè richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.
7. Le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame al Comitato regionale di controllo contabile che riferisce in merito alle commissioni permanenti competenti per materia.

CAPO IV
ORGANI DI CONSULTAZIONE

Art. 71
(Consiglio regionale dell’economia e del lavoro)

1. Il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge regionale, da esperti e rappresentanti delle categorie produttive, delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori.
2. E’ organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionali e contribuisce all’elaborazione della normativa e della programmazione di carattere economico-sociale della Regione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge di cui al comma 1.
3. La legge regionale determina la composizione e la durata del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro.

Art. 72
(Osservatorio regionale permanente sulle famiglie)

1. E’ istituito con legge regionale l’Osservatorio regionale permanente sulle famiglie, quale organismo di consultazione e di monitoraggio, con il compito, in particolare, di studiare ed analizzare le situazioni di disagio familiare nonchè di valutare l’efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da gruppi ed associazioni.

Art. 73
(Consulta femminile regionale per le pari opportunità)

1. La Consulta femminile regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica sostanziale fra donne e uomini a organismo autonomo, con sede presso il Consiglio regionale.
2. Opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione diretta. Esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali.
3. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la partecipazione della Consulta ai procedimenti consiliari.

Art. 74
(Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap)

1. La Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap è organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali per la piena inclusione sociale delle persone disabili.
2. Opera per promuovere la partecipazione attiva delle persone disabili alla vita della collettività.

Art. 75
(Istituzione di consulte)

1. Con legge regionale possono essere istituite altre consulte nell’ambito di materie di competenza della Regione e, in particolare, in relazione ai temi dell’immigrazione, del volontariato e della tutela dei minori nonchè ai temi socio-sanitari, con specifico riguardo alla salute mentale.
2. Le consulte dispongono di risorse strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle relative attività.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76
(Revisione dello Statuto)

1. Lo Statuto è approvato e modificato secondo quanto previsto dall’articolo 123 della Costituzione.
2. Non è ammessa l’abrogazione totale dello Statuto se non previa deliberazione del nuovo Statuto.
3. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione del referendum di cui all’articolo 123, terzo comma, della Costituzione.

Art. 77
(Entrata in vigore dello Statuto)

1. Lo Statuto e le relative modifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione, a seguito della relativa promulgazione.

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 78
(Sistema di elezione transitorio)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge elettorale di cui all’articolo 19, comma 2, l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale è effettuata con le modalità stabilite dalle disposizioni della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1.

Art. 79
(Primo insediamento del Consiglio delle autonomie locali, del Comitato di
garanzia statutaria e del Comitato regionale di controllo contabile)

1. Il Comitato di garanzia statutaria ed il Comitato regionale di controllo contabile si insediano per la prima volta nella legislatura immediatamente successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Il Consiglio delle autonomie locali si insedia per la prima volta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Se alla data di insediamento non a entrata in vigore la legge di cui all’articolo 66, comma 3, il Consiglio delle autonomie locali a costituito soltanto dai componenti di diritto di cui allo stesso articolo, comma 2.
3. Fino alla data di insediamento degli organi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni dello Statuto relative alle attribuzioni degli organi stessi.

Art. 80
(Adeguamento della normativa vigente allo Statuto)

1. Al regolamento dei lavori del Consiglio vigente alla data di entrata in vigore dello Statuto sono apportate, con le modalità di cui all’articolo 25, comma 1, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’adeguamento alle disposizioni dello Statuto stesso.
2. La Regione adegua la propria normativa alle disposizioni statutarie e alle successive modifiche entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

IL SEGRETARIO
(Angelo D’OVIDIO)
IL PRESIDENTE
(Claudio FAZZONE)

Si attesta che la presente legge è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale del Lazio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Claudio FAZZONE)
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AULA
(Dott. Aldo CIULLA)