Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Marzo 2009

Sentenza 31 gennaio 2009, n.198

TAR Puglia. Sentenza 31 gennaio 2009, n. 198: “IRC: idoneità all’insegnamento della religione cattolica”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce – Seconda Sezione

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

Luigi Costantini Presidente
Enrico d’Arpe Consigliere
Giuseppe Esposito Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al R.G. n. 1026/2004 proposto dalla Prof. A.F., rappresentata e difesa dall’avv. Franco Carrozzo ed elettivamente domiciliati in Lecce alla Via Salandra n. 30,

contro

– il Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante Dirigente p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliatio ope legis in Lecce alla Via Rubichi,

– il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del legale rappresentante Ministro p.t., non costituito,

per l’annullamento

del decreto del Dirigente del Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Lecce del 26/4/2004 prot. n. 7117/C10, con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale, per esami e titoli, a posti di insegnante di Religione cattolica indetto con D.D.G. del Ministero dell’Istruzione del 2/2/2004 e l’annullamento della prova scritta sostenuta il 21/4/2004; nonché per l’annullamento di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale.

Visto il ricorso, notificato in data 12/5/2004 e depositato il 21/5/2004, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante Dirigente p.t., e la documentazione esibita;

Visti i documenti e la memoria, contenente motivi aggiunti, prodotti dalla ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Ref. Giuseppe Esposito e uditi, all’udienza pubblica del 18 dicembre 2008, l’avv. Franco Carrozzo e l’Avvocato dello Stato Gabriella Marzo.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente è stata incaricata per l’insegnamento della Religione cattolica per 15 anni consecutivi nelle scuole elementari della provincia di Lecce, in possesso tra l’altro dell’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano di Otranto, ai sensi della delibera n. 41/90 della C.E.I.

Ha quindi chiesto di essere ammessa a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a posti di insegnante di Religione cattolica, indetto con D.D.G. del Ministero dell’Istruzione del 2/2/2004.

Il Dirigente del Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Lecce ha escluso la ricorrente con l’impugnato provvedimento (con cui è stata, altresì, annullata la prova scritta sostenuta), ai sensi dell’art 2 del bando di concorso, riscontrando la mancanza dell’idoneità all’insegnamento della Religione cattolica, previsto al n. 5 lett. a) dal Protocollo addizionale di modifica dei Patti Lateranensi del 18/2/1984.

Avverso il provvedimento è stato proposto il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi:

eccesso di potere per incompetenza; violazione e falsa applicazione della legge 18 luglio 2003, n. 186 e del bando di concorso. Trattandosi di concorso indetto su base regionale, l’esclusione non poteva essere disposta dal Dirigente del C.S.A., né risulta ammissibile la delega di tale compito;
violazione e mancata applicazione degli artt. 7 e segg. della L. 241/90; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento. L’esclusione dal concorso e l’annullamento della prova sono stati disposti senza la comunicazione dell’avvio del procedimento;
violazione e falsa applicazione del bando di concorso di cui al DDG 2.2.04; eccesso di potere per errore nei presupposti. L’esclusione risulta comminata sul presupposto che l,a ricorrente non sia mai stata in possesso dell’idoneità, la quale è stata invece conseguita e solo recentemente revocata (a causa di evento destinato a venir meno);
violazione e falsa applicazione del DDG 2.2.04; eccesso di potere per errore nei presupposti. Risulta comunque illegittimo l’annullamento della prova scritta come conseguenza dell’esclusione dal concorso, non prevedendo ciò il bando.
Si è costituito in giudizio il Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante Dirigente p.t., e chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, gradatamente, rigettato.

Le parti hanno esibito ulteriore documentazione in prossimità dell’udienza di discussione.

La ricorrente ha, altresì, notificato in data 29/11/2008 memoria contenente motivi aggiunti, depositata il 5/12/2008.

All’udienza pubblica del 18 dicembre 2008, su richiesta della ricorrente, il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

1.- Il Collegio ritiene fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si è denunciata la violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Occorre por mente al fatto che la ricorrente è stata in possesso del riconoscimento di idoneità all’insegnamento della Religione cattolica (impartito per 15 anni), e che solo recentemente esso le veniva revocato.

Nella domanda di partecipazione al concorso, la Prof. A. evidenziava, con riferimento al decreto già rilasciato in suo favore dall’Ordinario diocesano di Otranto, che “vi è revoca con istanza di riconsiderazione e riesame in corso”.

Tale puntuale indicazione avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione scolastica a verificare se la ricorrente avesse effettivamente e definitivamente perso l’idoneità a insegnare la Religione cattolica, ovvero se – secondo quanto dichiarato – la Prof. F. potesse tuttora vantare il possesso del riconoscimento di idoneità di cui trattasi.

Sta di fatto che quest’ultimo le è stato nuovamente rilasciato (come risulta dalla documentazione versata in atti), sicché la dichiarazione della ricorrente è apparsa veritiera.

In altri termini, tale dichiarazione avrebbe dovuto suggerire un approfondimento istruttorio, da effettuare in contraddittorio con l’interessata e comunicando l’avvio del procedimento, non essendo assimilabile la peculiare situazione della ricorrente all’ipotesi di candidato privo tout court del riconoscimento di idoneità all’insegnamento della Religione cattolica.

Per tali ragioni il ricorso va accolto, con conseguente assorbimento degli altri motivi di ricorso.

2.- Sussistono giuste ragioni, considerata la specificità della questione trattata, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del Dirigente del Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Lecce del 26/4/2004 prot. n. 7117/C10.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2008.

Luigi Costantini – Presidente

Giuseppe Esposito – Estensore