Sentenza 30 ottobre 2001, n.236
Consiglio di Stato. Sezione IV. Sentenza 17 gennaio 2002, n. 236: “Decorrenza del termine di nove mesi previsto dall’art. 1, comma 5, del D.lgs 504/1997”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente:
DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
Ex art. 9 legge 21 luglio 2000 n. 205 sul ricorso in appello iscritto al NRG 9839 dell’anno 2001 proposto dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ufficio Nazionale del Servizio Civile, in persona del Presidente del Consiglio in carica, e
dal MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
MONTI FRANCESCO, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensiva, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna, sezione 1^, n. 331 del 10 agosto 2001;
Visto l’appello proposto dalle amministrazioni segnate in epigrafe;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata;
Relatore all’udienza in camera di consiglio del 30 ottobre 2001 del consigliere Carlo Saltelli;
Viste le decisioni emesse da questa stessa sezione in analoghe questioni (ex multis n. 2189 del 10 aprile 2001, depositata l’11 aprile 2001);
Letto l’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 e informate le parti costituite circa l’intenzione del Collegio di decidere la causa in forma semplificata;
Udito l’Avv. Palmieri;
– con sentenza n. 331 del 10 agosto 2001 il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna (sezione 1^) ha accolto il ricorso proposto da Francesco Monti avverso la cartolina precetto del 19 dicembre 2000 per l’espletamento del servizio civile dal 28 dicembre 2000, in quanto, essendo stata presentata dall’interessato istanza in data 14 dicembre 1999 di ammissione al servizio civile, l’Amministrazione avrebbe violato il termine massimo consentito per la chiamata fissato dall’art. 1, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1997 n. 504;
– la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Nazionale Servizio Civile) ed il Ministero della Difesa hanno impugnato tale statuizione, sostenendo che nei confronti di coloro che chiedono l’ammissione al servizio sostitutivo civile la norma di cui all’art. 1, commi 2 e 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1997 n. 504 trova applicazione solo a partire dall’anno 2000, nel senso cioè che si applica a coloro che, chiamati a visita di leva a partire dall’anno 2000 e riconosciuti abili e arruolati, abbiano presentato domanda di obiezione di coscienza nei 15 giorni successivi, ai sensi dell’art. 4 della legge 8 luglio 1998 n. 230, fattispecie che non si attaglia al caso di specie;
– non bisogna confondere: a) i termini perentori concernenti la presentazione della domanda di obiezione di coscienza, divisati dall’art. 4, commi 1 e 3, della legge n. 230 del 1998, come modificato dall’art. 12 della legge n. 64 del 2001, inapplicabile ratione temporis, decorrenti dalla data di arruolamento ovvero ricompresi nel 31 dicembre dell’anno antecedente la chiamata alle armi per l’incorporazione; b) i termini perentori concessi al Ministro della difesa, ed ora all’Ufficio nazionale per il servizio civile, per l’accoglimento, anche attraverso il meccanismo del silenzio assenso, ovvero per la reiezione della domanda di obiezione di coscienza, sanciti dall’art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 230 del 1998; c) i termini del diverso procedimento di avviamento al servizio civile;
– con riferimento a tali ultimi devono essere distinti quelli sanciti dalla legge per la fase transitoria (un anno decorrente dall’accoglimento espresso o tacito della domanda di obiezione di coscienza proposta al 31 dicembre 1999, ex art. 9, comma 2, della l. n. 230 del 1998) da quelli previsti a regime (nove mesi ex art. 1, comma 5, del D. Lgs. N. 504 del 1997, decorrenti dalla data di accoglimento espresso o tacito della domanda di obiezione;
– i termini previsti dall’art. 1, commi 1 e 2, del D. Lgs. N. 504 del 1997, concernenti la chiamata alla leva, l’arruolamento e la successiva incorporazione, disciplinando una fattispecie procedimentale unitaria, possono riferirsi esclusivamente ai cittadini chiamati alla leva in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso (C.d.S., sez. IV, ord. 2475 del 23 maggio 2000);
– il legislatore, volendo rendere omogenei i tempi massimi di disponibilità del cittadino militare o obiettore, rispetto al servizio obbligatorio militare o civile, ha differito l’applicazione del termine di nove mesi, sancito dal ricordato art. 1, comma 5, del D.lgs. n. 504 del 1997, al 1° gennaio 2000, come risulta univocamente dall’art. 13 del medesimo decreto che rinvia l’entrata in vigore della disposizione normativa in esame rispetto a tutte le altre;
– pertanto, i termini concernenti l’avviamento al servizio civile, avendo ugualmente ad oggetto un procedimento unitario, debbono riferirsi a soggetti chiamati alla leva dopo il 1° gennaio 2000;
RITENUTO, in conclusione che l’appello deve essere accolto, con la riforma dell’impugnata sentenza e compensazione integrale delle spese di giudizio;
Accoglie l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Nazionale del Servizio Civile) e dal Ministero della Difesa e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado da Francesco Monti.
Dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, con la partecipazione dei seguenti signori:
LUCIO VENTURINI – Presidente
DOMENICO LA MEDICA – Consigliere
CESARE LAMBERTI – Consigliere
ALDO SCOLA – Consigliere
CARLO SALTELLI – Consigliere, est.
Autore:
Consiglio di Stato
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Obiezione di coscienza, Servizio militare, Servizio sostitutivo, Servizio civile, Chiamata alle armi, Arruolamento, Termini per la chiamata, Visita di leva
Natura:
Sentenza