Sentenza 30 marzo 1998, n.3325
Corte di Cassazione. Prima Sezione Civile. Sentenza 30 marzo 1998, n. 3325: “Matrimonio: rettificazione dell’atto di trascrizione. Giudice competente per territorio in caso di non coincidenza tra il Comune di celebrazione del matrimonio ed il Comune di richiesta di pubblicazioni”.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA
Presidente
Ugo VITRONE
Giulio GRAZIADEI Salvatore DI PALMA
Angelo SPIRITO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per REGOLAMENTO Dl COMPETENZA proposto da:
P.M. presso il TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
Ricorrente
contro
COMUNE DI SANT’EGIDIO MONTE ALBINO, PEPE NATALINA,IOMMAZZO ANTONIO;
Intimati
avverso la sentenza n. 20-96 del Tribunale di NOCERA INFERIORE, depositata il 24-10-96;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18-19-97 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Dott. Antonio MARTONE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di
consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore, con le conseguenze di legge.
Fatto
– che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, con ricorso del 14 settembre 1996, chiese al Tribunale di quella Città la rettifica dell’atto di trascrizione del matrimonio religioso contratto da Antonio IAMAZZO e Natalina PEPE, celebrato in Praiano l’11 giugno 1988 e trascritto (oltreché nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Praiano in data 14 giugno 1988, anche, quale uno dei due Comuni di pubblicazione) dall’Ufficiale dello stato civile del Comune di S.Egidio Monte Albino in data 21 giugno 1988 nel relativo registro, nel senso che il cognome IAMAZZO doveva correggersi in quello IOMMAZZO;
– che il Tribunale adito, con sentenza del 23 – 24 ottobre 1996, dichiarò la propria incompetenza a provvedere, rilevando, tra l’altro, che “per tale rettifica questo Tribunale è senz’altro incompetente trattandosi di atto formato dall’Ufficiale dello Stato civile di Praiano”;
– che avverso tale sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore ha proposto regolamento di competenza, chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale di quella Città;
– che il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Nocera Inferiore.
Diritto
– che deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore a conoscere la domanda di rettificazione de qua;
– che, infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 165 e 167 R.d. 9 luglio 1939 n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), competente per territorio a conoscere la domanda di rettificazione proposta dal procuratore della Repubblica è il “tribunale nella cui circoscrizione si trova l’ufficio dello stato civile, nei registri del quale è inserito….l’atto da rettificare” (cfr. Cass. n. 2888 del 1963);
– che, nel caso di specie, in cui si tratta di matrimonio celebrato in comune diverso da quello in cui furono fatte le richieste di pubblicazione (cfr. combinato disposto degli artt. 106 e 109 comma 1 cod. civ.), la rettificazione attiene (non già all’atto di matrimonio, celebrato davanti al parroco di Praiano – e trascritto dall’Ufficiale dello stato civile del Comune di quella Città ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 comma 2 l. n. 847 del 1929, 8 comma 4 l. n. 121 del 1985 e 125 comma 2 R.d. n. 1238 del 1939, ma) all’atto di matrimonio trascritto dall’Ufficiale dello stato civile del Comune di S.Egidio Monte Albino, quale Comune di residenza della sposa e, quindi, di richiesta di pubblicazione (art. 94 comma 1 cod. civ.), ai sensi del combinato disposto degli artt. 109 comma 2 seconda proposizione cod. civ. e 125 comma 3 R.d. n. 1238 del 1939; la quale ultima disposizione prescrive, appunto, che “nella serie B (della parte seconda dei registri di matrimonio)…. si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati in un altro comune dello Stato davanti ai ministri del culto cattolico…. già trascritti dall’ufficio di stato civile di quel comune nella serie A, riproducendo per intero la copia del verbale della prima trascrizione già avvenuta”;
– che, pertanto, trattandosi di rettificazione di atto (di trascrizione di atto di matrimonio), formato dall’Ufficiale dello stato civile del Comune di S.Egidio Monte Albino e inserito nel relativo registro dei matrimoni del 1988; e siccome l’ufficio dello stato civile di tale Comune si trova nella circoscrizione del Tribunale di Nocera Inferiore; ne consegue che a questo Tribunale è attribuita la competenza per territorio a conoscere la domanda di rettificazione de qua;
– che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M
Dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore. Nulla per le spese.
Autore:
Corte di Cassazione - Civile
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Matrimonio, Parrocchia, Competenza, Famiglia, Rettificazione, Registri dello stato civile, Atto di trascrizione
Natura:
Sentenza