Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Novembre 2009

Sentenza 30 luglio 2008, n.311

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici:
Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a
seguito del regolamento della Regione Marche del 15 novembre 2007, n.
4, recante la disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche
nelle cerimonie a carattere locale, promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri, notificato il 30 gennaio 2008, depositato
in cancelleria il 5 febbraio 2008 ed iscritto al n. 2 del registro
conflitti tra enti 2008.

Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell’udienza pubblica del 24 giugno 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

udito l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per
il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi
per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 30 gennaio 2008 e depositato
il successivo 5 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Marche,
in relazione al regolamento regionale 15 novembre 2007, recante la
disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a
carattere locale, per contrasto con gli artt. 117, secondo comma,
lettere
a), c), f), g), p), e 118 della Costituzione, nonché con il principio di leale collaborazione.

Il ricorrente chiede che la Corte dichiari che spetta
«esclusivamente» allo Stato stabilire l’ordine delle precedenze tra le
cariche pubbliche e conseguentemente che annulli il cennato regolamento
regionale.

Premette il ricorrente che «la determinazione dell’ordine
delle precedenze tra le varie cariche pubbliche di qualunque livello»
costituisce «una delle più antiche e tradizionali prerogative dello
Stato», la cui disciplina è contenuta nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 aprile 2006.

La difesa erariale, dopo aver ricordato che ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera
a), della Costituzione, la disciplina delle relazioni
internazionali e diplomatiche è di competenza esclusiva dello Stato,
ritiene che la Regione Marche non possa disciplinare, con regolamento o
con legge regionale, «la posizione protocollare delle cariche straniere
e delle rappresentanze diplomatiche», in quanto l’intervento regionale
incide «sugli indirizzi di politica estera e nelle relazioni
internazionali e diplomatiche» e non consente al Governo «di assicurare
l’uniformità di trattamento nel territorio nazionale delle autorità
estere in visita o ospiti».

Il regolamento impugnato, ad avviso del ricorrente, si porrebbe, altresì, in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera
c), della Costituzione, poiché individuerebbe «una posizione
protocollare distinta da quella definita dal Governo per le cariche
ecclesiastiche e per le altre figure religiose e del culto».

Infine, l’atto impugnato, sempre secondo lo stesso ricorrente, sarebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettere
f), g) e p), della Costituzione, in quanto
«effettua unilateralmente una parificazione tra Prefetti, Questori,
Presidente della Corte d’Appello e Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte d’Appello», nonché ridisegna «la definizione
protocollare data dal […] D.P.C.M del 14 aprile 2006 alle cariche
maggiormente rappresentative della Repubblica e delle Autonomie
territoriali e locali». In particolare, ad avviso del Presidente del
Consiglio dei ministri, il regolamento «antepone […] il Sindaco in sede
ai Ministri, pone sullo stesso piano Vice Ministri e Sottosegretari di
Stato con Assessori regionali, equipara i parlamentari nazionali ed
europei agli assessori e consiglieri regionali, stabilisce un ordine di
precedenza tra distinzioni cavalleresche, onorifiche e ricompense, del
tutto autonomo e diverso rispetto a quello stabilito dall’unico
soggetto competente al conferimento».

Il ricorrente rileva che la Corte costituzionale, con la
sentenza n. 496 del 1989, ha già riconosciuto la competenza esclusiva
dello Stato in tema di disciplina dell’ordine delle precedenze fra alte
cariche e fra queste e le altre istituzioni della Repubblica di vario
livello; competenza che non sarebbe venuta meno anche dopo la riforma
del titolo V della Costituzione. In proposito, il Presidente del
Consiglio dei ministri, richiamando il principio di sussidiarietà e la
finalità dell’esercizio unitario, previsti dall’art. 118, primo comma,
della Costituzione, sottolinea che lo Stato sarebbe «l’unico soggetto
in grado di adeguatamente ed opportunamente dosare ed apprezzare il
confronto e l’intreccio dei poteri statali e costituzionali con quelli
regionali e locali, con le autorità estere e con i rappresentanti di
organismi comunitari e con le organizzazioni internazionali».

Sul punto, il ricorrente, dopo aver precisato che le Regioni
sono state invitate al procedimento di formazione del cennato d.P.C.m.
del 2006 e che la disciplina generale in materia di protocollo in esso
contenuta è stata adottata «sulla base di un testo elaborato con il
continuo apporto di un tavolo tecnico Governo-Regioni e Consigli
regionali», ritiene che la Regione Marche nel disciplinare «la materia
già oggetto di trattazione unitaria» nel d.P.C.m. del 2006, abbia
violato il principio di leale collaborazione.

2. – Con atto depositato il 19 febbraio 2008 si è costituita in giudizio la Regione Marche chiedendo il rigetto del ricorso.

La difesa regionale assume, in via preliminare, che l’àmbito
di applicazione dell’atto impugnato è limitato «esclusivamente» alle
cerimonie a carattere locale. In particolare, la resistente, pur non
dubitando della competenza dello Stato nello «stabilire quali cerimonie
rivestano carattere nazionale o internazionale» e nel disciplinare «in
via esclusiva le relative precedenze tra le cariche pubbliche», ritiene
che la Regione avrebbe una competenza residuale nella disciplina
dell’ordine delle precedenze nelle cerimonie, «prive del carattere
nazionale o internazionale», che si svolgono ad iniziativa propria
ovvero degli enti da essa dipendenti. In proposito, la Regione Marche
ritiene che la sentenza n. 496 del 1989 non costituirebbe «di per sé un
precedente in termini da applicare automaticamente al caso di specie» e
sottolinea che la posizione protocollare non è prevista tra le materie
elencate dall’art. 117, secondo comma, della Costituzione.

Procedendo nella disamina delle singole censure prospettate
dal ricorrente, la difesa regionale, con riferimento alla violazione
dell’art. 117, secondo comma, lettera
a), della Costituzione ribadisce che il Regolamento impugnato
non si applica né alle cerimonie nazionali né a quelle internazionali
di cui al citato d.P.C.m. del 2006. Parimenti infondata sarebbe la
censura relativa all’art. 117, secondo comma, lettera
c), della Costituzione, poiché, precisa la Regione, il
Regolamento non avrebbe introdotto alcuna disciplina distinta rispetto
a quella prevista dal d.P.C.m. del 2006.

Quanto all’asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere
f
), g) e p),
della Costituzione, la difesa regionale, richiamando la sentenza n. 10
del 2008, ritiene infondate le censure poiché il Regolamento impugnato
non inciderebbe «sulle attribuzioni […] di organi e amministrazioni
dello Stato».

Ad avviso della Regione Marche, con riferimento all’art. 118
della Costituzione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,
la «chiamata in sussidiarietà» non potrebbe essere invocata nel
presente conflitto, poiché mancherebbe «nel caso di specie l’attrazione
allo Stato di una funzione amministrativa cui ricollegare la normazione
ad essa strumentale». Da ultimo, sempre a parere della resistente, non
vi sarebbe alcuna violazione del principio di leale collaborazione, in
quanto il coinvolgimento delle Regioni nell’adozione del d.P.C.m.,
sarebbe avvenuto attraverso una consultazione «in sedi del tutto
informali», nella specie “tavoli tecnici”, che non potrebbero essere
considerate «giuridicamente impegnative o […] dispositive delle
attribuzioni costituzionali spettanti alle autonomie regionali».

3. – In prossimità dell’udienza hanno depositato memorie sia la Regione Marche sia il Presidente del Consiglio dei ministri.

3.1. – La difesa regionale, nel ribadire le precedenti
argomentazioni difensive, precisa che la disciplina delle cerimonie a
carattere locale, attenendo «all’ordinamento e all’organizzazione
amministrativa regionale», deve essere attribuita alle Regioni, poiché
inciderebbe «su interessi esclusivamente locali».

3.2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri,
nell’insistere nell’accoglimento del ricorso, precisa che la
distinzione, contenuta nel citato d.P.C.m. del 2006, tra cerimonie
nazionali e cerimonie territoriali non sarebbe fondata su «un criterio
territoriale afferente al luogo di svolgimento della cerimonia», né
sull’autorità che nel caso specifico assuma l’iniziativa dell’evento o
che ospiti l’evento stesso. Detta distinzione si baserebbe piuttosto
«sull’apprezzamento del carattere della cerimonia, sul valore simbolico
della stessa (nel caso di festività nazionale o di esequie di Stato) e
sulla presenza delle cariche istituzionali». Ne consegue che, secondo
il Presidente del Consiglio dei ministri, «a tali nozioni non può
attribuirsi», come erroneamente riterrebbe la resistente, «il valore di
discriminante tra ciò che è interesse dello Stato e ciò che si ritiene
non lo sia».

 

Considerato in diritto

 

1. – Il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente
del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Marche, concerne
il regolamento regionale 15 novembre 2007 recante la disciplina delle
precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale,
del quale viene chiesto l’annullamento.

Ad avviso del ricorrente, l’atto impugnato sarebbe invasivo
della competenza statale riguardo alla determinazione dell’ordine delle
precedenze tra le varie cariche pubbliche e si porrebbe in contrasto
con gli artt. 117, secondo comma, lettere
a), c), f), g), p), e 118 della Costituzione, nonché con il principio di leale collaborazione.

2. – In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità
delle censure sollevate con riferimento ai parametri di cui all’art.
117, secondo comma, lettere
a), c), f) e p), della Costituzione,
poiché detti parametri non sono contenuti nella delibera di
autorizzazione del Consiglio dei ministri (sentenza n. 275 del 2007).

3. – Nel merito, il ricorso deve essere accolto.

4. – La giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 496 del
1989), invocata anche dall’odierno ricorrente, secondo la quale la
determinazione dell’ordine delle precedenze rientra tra le «più antiche
e tradizionali prerogative dello Stato», non è di per sé sufficiente
per risolvere il conflitto risalendo ad epoca precedente alla modifica
del titolo V della parte seconda della Costituzione.

5. – Ciò nondimeno, il coinvolgimento di organi statali che,
nell’individuazione e coordinamento del sistema delle precedenze nelle
cerimonie pubbliche, viene in rilievo, comporta che ad essere implicata
sia la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato
e degli enti pubblici nazionali»; materia che, ai sensi dell’art. 117,
secondo comma, lettera
g), della Costituzione, è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, per assicurarne l’esercizio unitario.

6. – Di conseguenza il regolamento impugnato, introducendo
una apposita disciplina in tema di ordine delle precedenze tra le varie
cariche pubbliche, ancorché riferita alle cerimonie di carattere
locale, risulta invasivo della competenza esclusiva dello Stato.

Pertanto, va accolto il ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri e annullato il regolamento della Regione Marche con il
quale si è inteso disciplinare l’ordine delle precedenze tra le cariche
pubbliche nelle cerimonie locali.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Regione Marche
disciplinare l’ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle
cerimonie a carattere locale;

annulla, per l’effetto, il regolamento 15 novembre 2007 della Regione Marche.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA