Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Marzo 2007

Sentenza 30 gennaio 2007, n.783

TAR Campania. Sentenza 30 gennaio 2007, n. 783: “IRC e Magistero in Scienze Religiose”.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la CAMPANIA – NAPOLI Sezione VI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 2831 del 2006 proposto da T. L. rappresentata e difesa da: Avv.to Angelo Carbone e Caterina Miranda quale elettivamente domiciliata unitamente agli stessi in viale Gramsci n.16 presso studio Abbamonte;

contro

– MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA in persona del Ministro p.t. DIREZIONE GENERALE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA Centro Servizi Amministrativi di Napoli in persona del Dirigente p.t. ambedue rappresentati e difesi dall’Avv.ra Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in via Diaz n.11 di Napoli Avv. Angelo D’Amico;

e nei confronti di

– O. I. P., non costituitasi in giudizio

per l’annullamento

1. del decreto prot. n.13462/A1317/1 del 6.02.2006 del Dirigente p.t. del Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania centro Servizi Amministrativi di Napoli, con cui si è disposta la modifica alle graduatorie permanenti del personale docente per scuole elementari e, per l’effetto, si è disposta la rettifica della graduatoria generale della ricorrente, con attribuzione di punti 0,25 del titolo di grado accademico di Magistero in Scienze Religiose (rispetto alla precedente valutazione di punti 2);

2. nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi: 2a) il D.P. prot. 13464 del 18.10.2000 con cui è stata rettificata la graduatoria del concorso indetto con decreto del D.G. del M.P.I. datato 02.04.1999 per titoli ed esami a posti di insegnante elementare, al fine di determinare le corrette posizioni assegnate;
2b) nota n.13462/A/1317 del 21.11.2005 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Centro Servizi Amministrativi – Ufficio Reclutamento Scuola Primaria e dell’Infanzia – con cui è stato comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di rettifica della graduatoria generale di merito del concorso magistrale;
ed il conseguente riconoscimento ed equiparazione del titolo accademico di Magistero in Scienze religiose al grado di diploma universitario con attribuzione di punti 2; per l’effetto confermare la posizione della ricorrente in graduatoria di merito ex D.D.G. del 02.04.1999 con complessivi punti 90,00.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 4 dicembre 2006, il relatore il Referendario dott. Sergio Zeuli, e i difensori, come da verbale;
letta la memoria dell’amministrazione intimata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato in data 7 aprile 2006 e depositato il 26 successivo T. L. impugnava gli atti indicati in epigrafe.
All’uopo esponeva le seguenti circostanze:
– aveva superato il Concorso Magistrale bandito con D.D.G. del 02.04.1999, collocandosi in graduatoria definitiva regionale con il punteggio totale di punti 90,00, così ottenuto: 34 punti per la prova scritta, 40 punti per la prova orale, 8 punti per la prova di lingua, 2,75 punti per titoli di studio e 5,25 punti per “altri titoli”.
In data 21.11.2005 le era stato comunicato l’avvio del procedimento di rettifica, in quanto erroneamente le erano stati attribuiti 5,25 punti alla voce “altri titoli”, invece che punti 3,50.
Nonostante controdeduzioni da lei ritualmente presentate, l’amministrazione emetteva il primo dei provvedimenti impugnati, di contenuto conforme a quello dell’avviso di inizio procedimento.
Tanto premesso, il provvedimento era da ritenersi illegittimo per violazione del D.P.R. n.175 del 02.02.1994 e del D.P.R. n.751 del 1985 nonché per violazione della legge sul procedimento amministrativo n.241 del 1990.
Si costituiva l’amministrazione intimata, confutando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza la causa veniva spedita in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va accolto perché è fondato il primo motivo di ricorso.
A tal fine, va premesso che ai sensi del comma 2 art.10 della Legge n.121/1985 – che recepisce l’Accordo con protocollo Addizionale firmato a Roma il 28.02.1984 tra Repubblica Italiana e Stato Vaticano, – si prevede il riconoscimento, da parte dello stato italiano, dei titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, individuate di concerto fra le parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede.
Va di poi ricordato che l’articolo 4.3. del Testo Coordinato delle Intese 14.12.1984 nell’esperire il raffronto tra titoli rilasciati da enti riconosciuti dalla Santa Sede ed enti universitari italiani, individua tre categorie di qualificazioni: alla lett.a) il titolo accademico di teologia che va equiparato alla laurea universitaria; alla lett. b) l’attestato di conferimento di regolare corso di studi teologici in un Seminario Maggiore; alla lett. c) il diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose, rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede, che va invece equiparato ad un semplice diploma di grado universitario e quindi in grado poziore rispetto al titolo disciplinato sub a). Questo articolo deve ritenersi tuttora in vigore, e non abrogato o modificato dal D.P.R. 175/1994 che, all’art.2 ri-definisce il raffronto comparativo fra titoli, includendovi la disciplina “sacra scrittura”.
Orbene, la L. possedeva – al momento della presentazione della domanda, il titolo di Magistero in scienze Religiose. Ritiene il Collegio che quest’ultimo debba essere inquadrato fra quelli disciplinati dalla lett. c) del sopra-ricordato art.4.3.
Infatti, certamente siffatto diploma non può essere equiparato al titolo accademico conferito dalla Facoltà di Teologia, ma altrettanto certamente non si ravvisa alcuna ragione ostativa per escludere la sua sussumibilità – nel raffronto comparativo- alla categoria del diploma di grado universitario.
Tanto si opina, almeno per un triplice ordine di ragioni: innanzitutto, perché – all’esito di una lettura del percorso didattico di quel corso di studi – si evince chiaramente che le materie in esso insegnate sono di grado universitario e non certo scolastico. In secondo luogo perché l’Istituto abilitato a rilasciare quel titolo è inserito nella Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale ed ha carattere universitario, e cioè possiede tutti i requisiti richiesti al corrispondente ente dell’ordinamento giuridico interno, pacificamente abilitato al rilascio di titolo di siffatto grado (a puro titolo esemplificativo si ponga mente alle Facoltà di Magistero gestite da enti pubblici e privati ed autorizzate dallo stato italiano).
In terzo luogo, perché, a voler diversamente opinare, escludendosi che il titolo di cui si discorre possa inquadrarsi nella lett. c) del citato punto 4.3.dell’accordo, davvero non si vede quali attestati potrebbero rientrare in quest’ultima categoria, che evidentemente è stata individuata proprio per censire i titoli che contengono un quid pluris culturale rispetto a quelli scolastici, e che non sono tuttavia elevabili a quello della laurea.
Sul punto, peraltro, il Collegio ritiene di uniformarsi all’orientamento espresso dal TAR Catania nelle sentenze 698/97 e 2332/2001.
Quanto all’orientamento giurisprudenziale – che si pretende avverso alla qui accolta interpretazione nella memoria della resistente – di cui v’è traccia nel verbale di riunione del 21 giugno 2000 avutasi fra i rappresentanti del Provveditorato campano (orientamento peraltro erroneamente individuato con estremi di una sentenza che si riferiva a tutt’altro caso) va osservato che esso si limita, correttamente, ad escludere l’equiparazione tra detto diploma ed il diploma di laurea, nulla aggiungendo circa l’equiparabilità di esso con il titolo individuato dalla lett. c) del citato articolo 4.3, secondo l’opzione poi accolta da questo giudice. All’uopo si riporta la seguente massima: il diploma di magistero in scienze teologiche rilasciato da istituti superiori di scienze religiose presso le Facoltà teologiche, in base all’intesa intervenuta fra lo Stato italiano e la Santa Sede relativa al riconoscimento dei titoli accademici in teologia e in sacra scrittura, resa esecutiva con l’art.1 d.P.R. 2 febbraio 1994, n.175, sebbene costituisca un valido titolo per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, non è, tuttavia, assimilabile al diploma di laurea conseguito presso le Università degli studi italiane ai fini del punteggio riconosciuto per i titoli di studio di grado accademico nei concorsi magistrali. T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 13 febbraio 1998 , n. 521.
Pertanto il richiamo alla giurisprudenza contraria, operato nel predetto verbale dall’amministrazione, è inconferente e fuorviante perché non esclude affatto la prospettata equiparazione.
Orbene, poiché la ricorrente – come attestato in atti – era in possesso del titolo accademico di Magistero in scienze Religiose, rilasciato dall’Istituto Superiore di scienze Religiose “Donna Regina” di Napoli Pontificia Facoltà di Teologia dell’Italia meridionale, aveva diritto – alla voce altri titoli – giusto quanto prevedeva il Bando, a punti 2, invece di punti 0,25.
Da ciò consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato e dei conseguenti atti, che vanno pertanto annullati.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli – Sezione VI, accoglie il ricorso 2831/06, meglio in epigrafe specificato, proposto da T. L. e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna le amministrazioni convenute al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro millecinquecento,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2006, con l’intervento dei Magistrati.
Filippo Giamportone Presidente
Alessandro Pagano Correlatore
Sergio Zeuli Relatore- est.