Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Settembre 2003

Sentenza 30 gennaio 1997, n.31

Corte costituzionale. Sentenza 30 gennaio 1997, n. 31.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. Renato GRANATA Presidente
Prof. Giuliano VASSALLI Giudice
Prof. Francesco GUIZZI ”
Prof. Cesare MIRABELLI ”
Prof. Fernando SANTOSUOSSO ”
Avv. Massimo VARI ”
Dott. Cesare RUPERTO ”
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY ”
Prof. Valerio ONIDA ”
Prof. Carlo MEZZANOTTE ”
Avv. Fernanda CONTRI ”
Prof. Guido NEPPI MODONA ”
Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI ”
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante “Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza”, così come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: “essere ammessi a”, comma 2 (“I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.”) e comma 3, limitatamente alla parola “comunque”;
articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: “entro 60 giorni dall’arruolamento”, e comma 2 (“Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla chiamata alle armi.”);
articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: “sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente”;
articolo 4;
articolo 8, comma 6, limitatamente alle parole: “, sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall’articolo 4”, iscritto al n. 99 del registro referendum.
Vista l’ordinanza dell’11-13 dicembre 1996 con la quale l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

udito nella camera di consiglio dell’8 gennaio 1997 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

udito l’avvocato Giovanni Pitruzzella per i presentatori Bernardini Rita e Sabatano Mauro.

(omissis)

Considerato in diritto

— La richiesta di referendum abrogativo di alcune parti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza) concerne le disposizioni che subordinano la decisione del Ministro per la difesa sulle domande di coloro che, adducendo i motivi indicati nell’art. 1, secondo comma, della legge, chiedono di essere ammessi a soddisfare l’obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla legge stessa (servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile), all’acquisizione del parere di una commissione, nominata con decreto ministeriale, circa la fondatezza e la sincerità dei motivi di coscienza fatti valere dai richiedenti.
— La richiesta di referendum abrogativo è ammissibile.
Il significato unitario del quesito referendario, estraneo alle materie indicate dal secondo comma dell’art. 75 della Costituzione, consiste all’evidenza nell’eliminazione delle norme che prevedono e organizzano il riscontro sulla validità delle motivazioni degli obiettori di coscienza, sia quanto a fondatezza (rispetto alle indicazioni del secondo comma dell’art. 1) sia quanto a sincerità, e da tale riscontro fanno dipendere la decisione del Ministro sull’accoglimento della domanda di ammissione al servizio militare non armato o al servizio sostitutivo civile.

Indipendentemente da ogni valutazione circa le conseguenze dell’eventuale approvazione popolare della domanda referendaria in questione e circa il possibile mutamento di qualificazione giuridica della pretesa dell’obiettore di coscienza, nel passaggio dal testo attuale della legge a quello che ne residuerebbe, si deve osservare che tali conseguenze e tale mutamento, una volta effettuato il referendum con esito positivo, deriverebbero come effetto di sistema da un’operazione in se stessa conforme alla natura abrogativa dell’istituto previsto dall’art. 75 della Costituzione.

In nessun caso, infine, potrebbe ritenersi che la presenza di una valutazione sulla validità delle motivazioni di coscienza, come condizione dell’accesso ai modi di soddisfacimento dell’obbligo del servizio militare previsti dalla legge n. 772 del 1972, costituisca imprescindibile attuazione dell’art. 52 della Costituzione, né che la vigente configurazione dell’obiezione di coscienza rappresenti l’unico possibile equilibrio, conforme alla Costituzione, tra le esigenze individuali e quelle collettive che si esprimono nell’obbligo del servizio militare, obbligo configurabile dalla legge in ordine tanto ai “modi” quanto ai “limiti” del suo assolvimento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante “Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza”, così come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: “essere ammessi a”, comma 2 (“I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.”) e comma 3, limitatamente alla parola “comunque”;
articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: “entro 60 giorni dall’arruolamento”, e comma 2 (“Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla chiamata alle armi.”);
articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: “sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente”;
articolo 4;
articolo 8, comma 6, limitatamente alle parole: “, sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall’articolo 4”; richiesta dichiarata legittima con ordinanza dell’11-13 dicembre 1996 dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

(omissis)