Sentenza 29 gennaio 2008, n.238
Consiglio di Stato. Sezione VI. Sentenza 29 gennaio 2008, n. 238: “Concorso riservato per IRC e titoli di qualificazione professionale richiesti”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1050/2007, proposto da […], rappresentata e difesa dall’Avv. Eliseo Laurenza, con il quale ha eletto domicilio in Roma, al viale Parioli, 67, presso lo studio dell’Avv. Lamberti;
contro
il Ministero della Pubblica Istruzione (già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 ha legale domicilio;
e nei confronti di
[…], non costituitisi in giudizio;
per l’annullamento e la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede di Napoli, Sezione II, n. 20046/2005, resa tra le parti;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 30 Ottobre 2007, relatore il Consigliere Roberto Giovagnoli ed uditi, altresì, l’avv. Lamberti per delega dell’Avv. Laurenza e l’Avv. dello Stato Massarelli;
FATTO
1. Con ricorso proposto davanti al T.a.r. Campania, la prof. [..] ha impugnato:
– il Decreto del 2.2.2004 del Direttore Generale Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale della Scuola – che ha indetto un concorso riservato per titoli ed esami a posti di insegnante di religione cattolica nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi;
– tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, tra cui la tabella di valutazione dei titoli nella parte in cui consente l’attribuzione fino ad un massimo di 15 punti ai titoli di servizio e solo fino a un massimo di 5 punti ai titoli culturali;
– il parere espresso dal Consiglio nazione della Pubblica istruzione in data 17.12.2003;
– il decreto in data 8.2.2005 del Direttore Generale del MURST – USR Campania – Direzione Generale area funzionale C – CSA di Caserta, che ha approvato la graduatoria generale di merito dei candidati che hanno superato il concorso de quo.
2. La ricorrente – premesso di essere insegnante di religione cattolica nella scuola elementare sin dal 1992/93 e di avere al proprio attivo numerosi titoli culturali tra i quali il Diploma di Magistero in scienze religiose, la Licenza in teologia e il Baccalaureato in teologia presso la Pontificia Università Lateranense – ha lamentato che il bando impugnato, nell’indire il concorso riservato per titoli ed esami ai fini dell’immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole per l’infanzia, ed elementare in particolare, abbia previsto un’attribuzione di punteggio eccessiva per i titoli di servizio, e del tutto sproporzionata rispetto ai titoli di qualificazione professionale.
3. Il T.a.r. Campania ha respinto il ricorso.
Il primo Giudice ha evidenziato desumendolo anche da un esame dei lavori preparatori che hanno portato all’approvazione dell’art. 5 L. n. 186/2003 (sulla cui base è stato adottato il bando impugnato) che il concorso oggetto del presente giudizio rappresenta una procedura speciale, prevalentemente diretta alla sistemazione del c.d. precariato, e come tale prevalentemente diretto a persone che hanno già svolto per un certo periodo di tempo l’insegnamento della religione cattolica.
Trattandosi di un concorso avente, per espressa volontà legislativa, tale finalità, non sarebbe illogica la prevalenza attribuita dall’Amministrazione, anche sulla base del parere espresso dal Consiglio Nazionale per la Pubblica Istruzione, ai titoli di servizio rispetto a quelli culturali.
4. Avverso tale sentenza la [….] ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato deducendo, nell’ambito di un unico e articolato motivo: Error in iudicando. Violazione dell’art. 7 Cost.. Violazione e falsa applicazione della L. n. 810/1929. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 751/1985, della L. n. 186/2003; della L. n. 241/1990.
5. Si è costituito il Ministero della Pubblica Istruzione chiedendo che il gravame fosse respinto.
6. All’udienza del 30 ottobre 2007, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’appello è infondato.
L’attribuzione di un peso preponderante ai titoli di servizio rispetto a quelli culturali è espressione di una scelta discrezionale dell’Amministrazione, alla quale spetta il potere di decidere il peso relativo da attribuire alle diverse categorie di titoli di cui i candidati sono in possesso.
Tale scelta, per pacifica giurisprudenza, è sindacabile in sede di giurisdizione amministrativa solo laddove contrasti con puntuali previsioni legislative che prescrivano una diversa ponderazione oppure laddove risulti manifestamente illogica, tenuto conto, in particolare, della natura e delle finalità del concorso e delle mansioni che i vincitori saranno chiamati a svolgere (in tal senso, cfr. Consiglio Stato, sez. V, 5 febbraio 2007, n. 437)
2. Nel caso di specie non sussiste alcuna violazione di legge, in quanto, diversamente da quanto sostiene l’appellante, nessuna delle norme richiamate nell’appello imponevano all’Amministrazione di attribuire ai titoli culturali un peso superiore rispetto a quelli di servizio.
Tali norme lasciano, al contrario, ampio spazio alla discrezionalità dell’Amministrazione. Lo stesso art. 5, comma 1, L. n. 186/2003, invocato dalla ricorrente per sostenere la necessaria marginalità che i titoli di servizio avrebbero dovuto avere, nel disegno legislativo, rispetto a quelli culturali, non fornisce, ad avviso del Collegio, alcun elemento che possa essere invocato a suffragio della posizione dell’appellante.
La norma in questione si limita, infatti, ad attribuire all’Amministrazione il potere di includere, tra i titoli valutabili, anche il servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica, senza fissare, diversamente da quanto vorrebbe l’appellante, alcun criterio all’esercizio della discrezionalità della p.a.
3. Non sussistono neanche i denunciati vizi di illogicità: la scelta dell’Amministrazione risulta infatti coerente con lo scopo del concorso in esame (che si desume, come correttamente evidenzia il primo giudice, anche dai lavori preparatori dell’art. 5 L. n. 186/2003), che era, appunto, quello di consentire la sistemazione del c.d. precariato.
In quest’ottica, la decisione di privilegiare i titoli professionali e, quindi, il servizio già svolto dagli insegnanti di religione cattolica, rispetto ai titoli culturali, risulta ragionevole o, comunque, non affetta da quei vizi di macroscopica illegittimità, solo in presenza dei quali questo Giudice potrebbe censurare la decisione dell’Amministrazione.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia e dello sforzo difensivo profuso dalle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (sez, VI), nella camera di consiglio del 30 ottobre 2007, con l’intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Giovagnoli Consigliere Est.