Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Luglio 2005

Sentenza 29 gennaio 2002, n.6799

Corte di Cassazione. Sezione lavoro. Sentenza 29 gennaio 2002, n. 6799: “Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992 e indennizzo di natura assistenziale”.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dai Signori:

Dott. Ettore MERCURIO – Presidente –
Dott. Pietro CUOCO – Consigliere –
Dott. Attilio CELENTANO – Rel. Consigliere –
Dott. Alessandro DE RENZIS – Consigliere –
Dott. Camillo FILADORO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

IL MINISTERO DELLA SANITÀ, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;

contro

ALESSANDRI FRANCO;

e sul 2 ricorso n 17173-99 proposto da:

ALESSANDRI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE QUATTRO FONTANE 16, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GRASSELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;- controricorrente e ricorrente incidentale –

nonché contro

IL MINISTERO DELLA SANITÀ, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;- controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 245-98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 29-07-98 – 359-97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29-01-02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed incidentale.

Fatto

Con sentenza del 4 giugno 1997 il Pretore di Firenze rigettava l’opposizione proposta dal Ministero della Sanità avverso il decreto ingiuntivo con il quale lo stesso giudice aveva condannato il Ministero al pagamento di lire 1.259.808 a favore di Franco Alessandri, a titolo di interessi sui ratei arretrati dell’indennizzo riconosciuto, ai sensi della legge n. 210-1992, allo stesso Alessandri per una epatite post-trasfusionale.
Con la stessa sentenza il Pretore dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall’opposto al fine di conseguire la prestazione indennitaria dal momento di entrata in vigore della citata legge, previa rimessione alla Corte Costituzionale del giudizio sulla legittimità dell’art. 2 della legge 210-92 nella parte in cui la norma non prevede una tale possibilità.
L’appello principale del Ministero e quello incidentale di Franco Alessandri venivano rigettati dal Tribunale di Firenze con sentenza del 22-29 luglio 1998.
Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando due motivi di censura, il Ministero della Sanità.
Franco Alessandri resiste con controricorso e propone ricorso incidentale contenente un unico motivo, illustrato con memoria.

Diritto

Ricorso principale e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.).
Con il primo motivo del ricorso principale la difesa del Ministero denuncia violazione dell’art. 442 c.p.c. in relazione agli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992 n. 210, nonché vizio di motivazione.
Assume che la controversia relativa all’indennizzo dovuto ex art. 1 della legge n. 210-1992 non ha carattere assistenziale nè previdenziale, trattandosi del risarcimento del danno dovuto al singolo a seguito di un determinato trattamento sanitario.
Erroneamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la controversia rientrasse nella competenza del giudice del lavoro, dovendo la stessa, invece, in relazione all’importo degli interessi richiesto, essere ritenuta di competenza del Giudice di pace di Roma (sede del Ministero) o di Firenze (luogo di insorgenza o di esecuzione dell’obbligazione).
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha chiarito che l’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992, ha natura non risarcitoria, ma assistenziale in senso lato, riconducibile agli artt. 2 e 32 Cost. ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale; per cui le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennità (e dei suoi accessori, quali gli interessi) rientrano in quelle previste dall’art. 442 c.p.c. (Cass., 21 ottobre 2000 n. 13923).
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 1224 c.c. e 1 e 2 della legge n. 210-1992, nonché vizio di motivazione, la difesa del Ministero ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale ha applicato alla fattispecie per cui è causa la normativa relativa ai crediti previdenziali ed assistenziali, non avvedendosi che, come già rilevato con il primo motivo, l’indennizzo concesso non costituisce una forma di previdenza o assistenza; e non tenendo conto del fatto che il beneficio in questione viene concesso al termine di un procedimento amministrativo complesso ed articolato, con la partecipazione di diverse amministrazioni, e che il provvedimento finale ha natura costitutiva, e diviene esecutivo solo dopo il superamento del controllo della Ragioneria Centrale presso il Ministero della Sanità.
Il motivo è infondato.
Dalla ricordata natura assistenziale dell’indennizzo previsto dall’art. 1 della legge n. 210 del 1992 deriva l’applicabilità del disposto dell’art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Correttamente il Tribunale ha escluso che la previsione di un complesso procedimento amministrativo possa coinvolgere il meccanismo di salvaguardia della consistenza economica delle prestazioni assistenziali, anche in considerazione del contenuto dell’art. 429, terzo comma, c.p.c., pur limitato a seguito dell’art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991.
Con il ricorso incidentale la difesa di Franco Alessandri censura le motivazioni addotte dal Tribunale a proposito della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge n. 210-1992, nella parte in cui non prevede il diritto dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni al riconoscimento di un assegno una tantum per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo.
Anche il ricorso incidentale è infondato.
Correttamente il Tribunale ha confermato la decisione di primo grado sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, atteso che la situazione di coloro che hanno riportato lesioni o infermità a causa di vaccinazioni obbligatorie è diversa da quella di chi abbia riportato danni a causa di somministrazione di sangue o suoi derivati; e la diversità dell’evento dannoso ben può giustificare la diversità dell’indennizzo accordato.
Nè a diverse conclusioni conduce la considerazione, svolta dalla difesa del signor Iovine, che costui ha preferito adire il giudice “per richiedere il minore importo garantito dalla legge 210-92 ai danneggiati, anziché la somma molto maggiore che allo stesso spetterebbe in applicazione dei criteri della responsabilità civile”.
Vanno, in conclusione, rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.
Si ritiene equo, in considerazione della reciproca soccombenza, compensare fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.