Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Aprile 2010

Sentenza 28 settembre 2009, n.20743

Cassazione – Sezione terza – sentenza 18 giugno – 28 settembre 2009, n. 20743: "Risarcimento danni derivanti da attività sportiva svolta su di un campo di proprietà parrocchiale".

Presidente Di Nanni – Relatore Spagna Musso

(omissis)

Con atto di citazione in data 16-11-2001, i coniugi F.G. e P.L., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale, convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Capriati al Volturno il Circolo omissis per sentirlo condannare al risarcimento dei danni fisici subiti dal figlio minore L., in data omissis, in occasione di una partita di calcetto svoltasi presso il campo della parrocchia e organizzata dal circolo medesimo. In particolare si deduceva che durante detta gara il minore era stato colpito involontariamente da un coetaneo, in uno scontro di gioco, al naso ed alla bocca, riportando la rottura delle ossa nasali con rottura e lesione dei denti incisivi superiori.
Si costituiva il Circolo omissis, chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in garanzia la Soc. Cattolica di Assicurazioni, poi, a sua volta, regolarmente costituitasi.
Espletate prova testimoniale e consulenza di ufficio, l'adito Giudice di Pace, con sentenza n. 387/2002, accoglieva la domanda e condannava in solido il Circolo e la società assicuratrice al risarcimento dei danni, liquidati in favore degli attori, in complessivi Euro 2.582,28.
Con atto notificato il 12-2-2003, la società assicuratrice, quale terza chiamata in causa per la responsabilità civile, proponeva appello avverso la sentenza di condanna adducendo la contraddittorietà della motivazione del provvedimento e la falsa e contraddittoria applicazione dell’art. 2043 c.c., in quanto l'evento lesivo si sarebbe verificato fortuitamente, per cui la Compagnia non poteva ritenersi obbligata al risarcimento. Il Circolo omissis rimaneva contumace.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere sezione distaccata di Piedimonte Matese, con la sentenza in esame n. 91/04 del 30-5-2004, accoglieva l'appello e, in totale riforma di quanto statuito in primo grado, rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo l'insussistenza di responsabilità a carico degli amministratori del circolo. Ricorrono per cassazione il F. e la P. con un unico motivo, illustrato da memoria; resiste con controricorso la Soc. Cattolica di Assicurazioni.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 2043 e 2048 c.c.: in particolare, si fa rilevare la sussistenza sia della responsabilità del minore che aveva colpito il F., con un comportamento, pur se nell'ambito del gioco del calcio, irruento e violento, tale da procurare le gravi lesioni in questione, sia della responsabilità, quale precettore – sorvegliante, del Circolo omissis, per non avere adottato, in via preventiva, misure idonee per evitare il danno in questione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Deve, infatti, affermarsi, sulla base di quanto già statuito da questa Corte (sentenza n. 15321/2003), che, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno di una struttura scolastica, organizzatrice di una partita di calcio, ai fini della configurabilità di responsabilità a carico della scuola stessa ex art. 2048 c.c., non è sufficiente la sola circostanza di aver fatto svolgere tra gli allievi una gara sportiva, in quanto è necessario che il danno sia conseguenza di un comportamento colposo integrante un fatto illecito, posto in essere da altro studente, impegnato nella partita ed inoltre che la scuola, in relazione alla gravità del caso concreto, risulti non aver predisposto tutte le misure atte ad evitare i danni.
Nella vicenda in esame è pacifico, per quanto risulta dall'impugnata decisione e per quanto asserito dagli stessi ricorrenti, che l'infortunio in questione avvenne durante “una normale azione di gioco”, per “caso fortuito” e del tutto prescindendo da un comportamento colposo di altro allievo partecipante alla gara sportiva; inoltre, sulla base di circostanze di fatto, non ulteriormente esaminabili nella presente sede e poste a base della decisione impugnata, “nessun'appunto può essere mosso agli organizzatori della partita e nessuna specifica violazione può essere contestata al sorvegliante, essendosi il sinistro verificato per un normale fallo di gioco, evento prevedibile in una partita di calcio ma certo non prevenibile in alcun modo da parte dell’organizzatore”.
In relazione alla natura della controversia, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.