Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Settembre 2003

Sentenza 28 novembre 1957, n.125

Corte costituzionale. Sentenza 28 novembre 1957, n. 125: “Vilipendio delle cose oggetto di culto cattolico (art. 404, primo comma, c.p.)”.

(Azzariti; Ambrosini)

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Gaetano AZZARITI:

Giudici: avv. Giuseppe CAPPI. prof. Tomaso PERASSI, prof. Gaspare AMBROSINI. prof. Ernesto BATTAGLINI, dott. Mario COSATTI, prof. Francesco PANTALEO GABRIELI, prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO, prof. Antonino PAPALDO, prof. Mario BRACCI, prof. Nicola JAEGER, prof. Giovanni CASSANDRO, prof. Biagio PETROCELLI, dott. Antonio MANCA, prof. Aldo SANDUlLl,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 404, prima parte, del Cod. pen., promosso con l’ordinanza 13 dicembre 1956 del Pretore di Mineo emessa nel procedimento penale a carico di Scaccianoce Sebastiano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 16 febbraio 1957 ed iscritta al n. 22 del Registro ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell’udienza pubblica del 16 ottobre 1957 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini.

(omissis)

Considerato in diritto

Sull’eccezione di inammissibilità o improponibilità che l’Avvocatura generale dello Stato propone in via pregiudiziale, si osserva: che il giudizio a quo riguarda la violazione dell’art. 404, prima parte, del Cod. pen., ai sensi del quale “chiunque in un luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni “; che l’ordinanza del 13 dicembre 1956 del Pretore di Mineo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale proprio rispetto a tale articolo in relazione agli artt. 7 e 8 della Costituzione, mettendo in essere il presupposto del giudizio di legittimità costituzionale; che, pertanto, non può trovare accoglimento la suddetta eccezione di inammissibilità o improponibilità.

Quanto al merito, è anzitutto da osservare che il criterio in formatore dell’art. 404 del Cod. pen. del 1930, come degli altri articoli compresi nello stesso capo primo del titolo quarto del libro quarto dello stesso codice, è diverso da quello adottato dal Cod. pen. del 1889. Mentre il codice del 1889 mirava a proteggere direttamente non tanto la religione in sè considerata, quanto la libertà religiosa individuale, come si rileva anche dal fatto che Le relative norme penali erano collocate sotto il titolo: ” Dei delitti contro la libertà”, il legislatore del 1930 ha inteso elevare ad obietto specifico della tutela penale il sentimento teligioso, tanto che ha posto la norma dell’att. 404 sotto il titolo (IV) “Dei del[itti contro il sentimento religioso”, e ciò, siccome si sottolinea nella relazione ministeriale, in considerazione dell’importanza delÌidea religiosa, che trascende l’esercizio di un diritto individuale e costituisce uno dei valori morali e sociali attinenti all’interesse, oltre che del singolo, della collettività: onde i delitti contro il sentimento religioso sono nel sistema del codice del 1930 considerati come offese ad un interesse collettivo.

è da notare, inoltre, che mentre il codice del 1889 stabiliva le stesse pene per le offese alla libertà di tutti i culti, secondo quanto ovviamente conseguiva dalla eguaglianza dei diritti individuali che mirava a proteggere come manifestazioni di libertà religiosa; il codice del 1930, invece, assunto ad oggetto autonomo di tutela penale l’idea religiosa in sè, e quindi il suo valore sociale, ha posto la religione cattolica in una situazione diversa da quella delle altre confessioni religiose, stabilendo con l’art. 404 e con gli artt. 402, 403, 405, che riguardano tutti la religione cattolica e la qualificano, come l’art. 1 del Trattato del Laterano, religione dello Stato, una tutela penale differente da quella disposta dal successivo art. 406 in relazione agli altri culti.

Questo sistema ha fondamento nella rilevanza che ha avuto ed ha la Chiesa cattolica in ragione della antica ininterrotta tradizione del popolo italiano, la quasi totalità del quale ad essa sempre appartiene, nonchè ha fondamento nella situazione giuridica particolare che, in seguito alla composizione del dissidio tra lo Stato e la Chiesa ed alla risoluzione della questione romana, è stata alla Chiesa riconosciuta dai Patti lateranensi (Trattato e Concordato) dell’11 febbraio 1929.

Ora, si tratta di vedere se tale sistema di diversa tutela penale della religione cattolica rispetto agli altri culti, che è stato adottato dal Cod. pen. del 1930, sia o non in contrasto con i principi dell’ordinamento costituzionale successivamente instaurato, e precisamente col sistema degli artt. 7 e 8 della Costituzione.

Va rilevato in primo luogo che nessun contrasto esiste col principio dell’eguale libertà delle varie confessioni religiose che la Costituzione proclama, laddove all’art. 8, primo comma, dispone che ” tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge “, giacchè l’art. 404 Cod. pen. non limita affatto il libero esercizio dei culti e la libertà delle varie confessioni religiose, nè limita in nulla la condizione giuridica di chi professi un culto diverso dal cattolico, la quale permane inalterata nella sua pienezza e pari a quella di chi professa il culto cattolico, secondo quanto dispone la norma dell’art. 19 della Costituzione.

E nessun contrasto vi è nemmeno per quanto si riferisce alla diversa tutela penale che il Codice stabilisce per la religione cattolica rispetto alle altre religioni.

Nell’ordinanza che ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 404 Cod. pen., si dice che la Costituzione repubblicana stabilisce per tutte le confessioni religiose (Chiesa cattolica compresa) un regime, oltre che di libertà, anche di “parità”, e che “i principi sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa, quali si evincono dalla Costituzione, sono lungi dal concordare con quelli espressi dal citato articolo (art. 1) del Trattato e più specificamente dagli artt. 402, 403, 404 Cod. pen., che fanno riferimento alla religione dello Stato”.

Ma questo assunto è infondato. In realtà il Costituente ha dettato negli artt. 7 e 8 della Costituzione, rispettivamente per la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, norme esplicite, le quali non ne stabiliscono la ” parità “, ma ne differenziano invece la situazione giuridica, che è, sì, di eguale libertà (come dice l’art. 8, primo comma), ma non di identità di regolamento dei rapporti con lo Stato.

Infatti, mentre l’art. 7, primo comma, dichiara che ” lo Stato la Chiesa cattolica sono, ognuno nel proprto ordine, indipendenti e sovrani “, l’art. 8, secondo comma, detta che “le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’orlinamento giuridico italiano “.

Inoltre, mentre l’art. 8, terzo comma, dispone che i rapporti dello Stato con le confessioni religiose diverse dalla cattolica ” sono regolati per legge sulla base di intese con le rispettive rappresentanze “, l’art. 7, secondo comma, detta che i rapporti con la Chiesa cattolica ” sono regolati dai Patti lateranensi ” e che ” le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale “.

Va altresì rilevato che, a differenza di quanto sembra supposto nell’ordinanza, non sussiste alcun contrasto fra questi due articoli, giacchè l’art. 7 non fa che richiamare i Patti lateranensi come fonte regolatrice dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica; i quali rapporti, come già si è detto, non si identificano con quelli fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per i quali l’art. 8 dispone una diversa regolamentazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l’eccezione pregiudiziale sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal Pretore di Mineo con ordinanza del 13 dicembre 1956, dell’art. 404 Cod. pen. in relazione agli artt. 7 e 8 della Costituzione.

(omissis)