Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Novembre 2006

Sentenza 28 marzo 2006, n.3246

TAR Campania. Sentenza 28 marzo 2006, n. 3246: “Interventi di restauro e risanamento conservativo di immobili ex conventuali”.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – QUARTA SEZIONE DI NAPOLI

composto dai Magistrati:

Eduardo Pugliese Presidente
Renata Emma Ianigro Componente rel/est.
Carlo Polidori Componente

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 6149/2004 proposto da:

P. S.R.L., con sede in Napoli alla via Enea Zanfagna 12/F, in persona dell’Amministratore Unico p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti Giusepe Palma, Patrizia Kivel Mazuy e Renato Magaldi, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Toledo n.106 presso lo studio Magaldi;

CONTRO

COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione, ed elettivamente domiciliato in Napoli p.zo S.Giacomo presso l’Avvocatura Municipale;

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t.;

nonché

[…] S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Felice Laudadio, giusta procura speciale rep.15586 del 23.12.2004 per notar dr.Paolo Guida, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via F.Caracciolo n.15;

per l’annullamento della disposizione dirigenziale del Comune di Napoli n. 84 del 10.02.2004 avente ad oggetto conferma diniego di autorizzazione edilizia richiesta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985 per un intervento di restauro e risanamento conservativo del complesso immobiliare sito in Napoli, alla via […], finalizzato alla realizzazione di residenze e parcheggi pertinenziali;
se ed in quanto possa occorrere della proposta del responsabile del procedimento del 6.02.2004;
della disposizione dirigenziale n. 39 del 27.01.2003 con cui era rigettata la predetta autorizzazione edilizia;
dell’art. 17 della variante di salvaguardia del 1998 se ed in quanto letta ed interpretata quale legittimante l’imposizione di una destinazione d’uso ad un singolo immobile;
di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale comunque lesivo degli interessi di parte ricorrente;
Relatore la dott.ssa Renata Emma Ianigro;
Letto il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’amministrazione intimata;
alla udienza pubblica di discussione del 22.02.2006 sentiti gli avv.ti G. Pizza per il Comune di Napoli, e F. Laudadio per la società intervenuta;

Premesso in fatto

Con ricorso iscritto al n. 6149/2004, notificato il 23.04.2004, la società P. s.r.l., premesso di aver acquistato, con atto per Notar De Vivo di Roma in data 14.12.1990, dalla Casa delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, la piena proprietà del complesso immobiliare sito in Napoli, avente accesso dai civici 16 e 17 di via […], con annessa area pertinenziale di mq. 1740, impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento n. 84 del 10.02.2004, ed i connessi atti presupposti, con cui il Comune di Napoli respingeva la istanza di autorizzazione ex art. 13 della legge n. 47/1985 per la realizzazione di un intervento di restauro e risanamento conservativo del complesso immobiliare sito in Napoli alla via […] n. 16 per la realizzazione di residenze e parcheggi pertinenziali.
A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione di legge e del principio di gerarchia delle fonti, violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della variante di salvaguardia del 1998, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della legge n. 1150/1942 in connessione con la legge n. 765/1997, eccesso di potere, difetto di istruttoria, motivazione erronea, difetto del presupposto, sviamento;
Il provvedimento di diniego si fonda sulla circostanza che le opere oggetto di sanatoria sarebbero state eseguite tra l’immediato dopoguerra e la metà degli anni ’60, e che la legittimità della consistenza volumetrica dell’immobile non era attestata né idoneamente documentata, benché, nel territorio del Comune di Napoli, sin dal 1935 era necessario dotarsi di licenza edilizia.
Il corpo di fabbrica oggetto di intervento è composto da due piani fuori terra esistenti, incontestabilmente, sin dal 1800. Oggetto del contendere è il terzo piano definito dal Comune di Napoli quale “sviluppo verticale”, realizzatosi tra gli anni 1943 e 1956, come evincibile dall’accatastamento eseguito presso l’Ufficio Tecnico Erariale, in data 31.03.1946, riportante una consistenza catastale di mc 12.826 identica a quella oggetto del progetto di risanamento presentato dalla società ricorrente.
Nella specie non può trovare applicazione l’art. 1 del Regolamento Edilizio del Comune di Napoli risalente al 1935 che disponeva l’obbligo della previa licenza edilizia per ogni nuova opera su tutto il territorio comunale. Ciò in quanto l’immobile risulta dislocato sulla collina di Posillipo che, negli anni’40, costituiva zona agricola. Ed infatti l’area della collina di Posillipo all’epoca non aveva i tratti dell’abitato, non essendo costituita da un conglomerato che rappresentava caratteristiche di edificazione urbana, essendo una zona esclusivamente agricola con insediamenti rurali.
Al riguardo l’estensione a tutto il territorio comunale dell’obbligo della preventiva licenza edilizia ha trovato la sua prima affermazione alla data dell’1.09.1967, ossia in coincidenza con la entrata in vigore della c.d. legge ponte n. 765/1967. Prima di quella data la licenza di cui all’art. 31 della legge urbanistica n. 1150/1942 era necessaria soltanto nell’abitato e nelle zone di espansione previste dal piano regolatore, ove esistente. Il centro abitato, come chiarito dalla giurisprudenza, era costituito dagli elementi caratteristici dell’insediamento non rurale, come le piazze, le strade lastricate, la continuità degli edifici. Pertanto solo in seguito alla entrata in vigore dell’art. 10 della legge n. 765/1967 e con il precetto innovativo ivi contenuto rispetto al previgente art. 31 della legge n. 1150/1942, fu prevista, in virtù della ratio di realizzazione del pieno controllo dello sviluppo edilizio ed urbanistico delle comunità locali, l’obbligo della licenza edilizia per ogni attività costruttiva da compiersi nel territorio comunale e non già per le sole costruzioni da eseguirsi nel centro abitato del Comune. Del resto solo dal 1967 era sancita la nullità degli atti riguardanti immobili “abusivi” ed il divieto di rogare in ordine agli stessi. Invece, per gli atti relativi agli edifici realizzati prima dell’1.09.1967 era sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l’opera fosse stata iniziata in data anteriore al 2.09.1967.
Di qui consegue che il regolamento edilizio del 1935 e le prescrizioni ivi contenute sono in ogni caso recessive rispetto al disposto legislativo di rango primario di cui alla legge n. 1150/1942, ed il regolamento edilizio in questione era in ogni caso inoperativo in assenza della norma di p.r.g. e privo quindi di valenza urbanistica.
2) Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della variante di salvaguardia del 1998, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della legge n. 115071942, violazione del d.m. 22.11.1968, eccesso di potere, difetto di istruttoria, motivazione erronea, difetto del presupposto, sviamento;
Il pregio e l’antichità del complesso di cui trattasi, ivi compreso il terzo livello, hanno formato oggetto di decreto di vincolo n. 60 del 2.09.2002 diretto ed indiretto da parte della Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Campania. La Soprintendenza dichiarava di particolare importanza, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. A) del d.lvo. 490/1999, parte del complesso immobiliare che ci occupa, prescrivendo altresì l’eliminazione dallo stesso di tutte le addizioni “che contribuiscono in maniera determinante ad impedire la leggibilità della fabbrica e la sua fruizione”. Ebbene il progetto elaborato dalla P. risponde a tutte le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza.
3) Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della variante di salvaguardia, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti;
Il provvedimento impugnato è motivato poiché l’intervento non è ammissibile ai sensi dell’art. 17 della variante di salvaguardia attesa la mancanza di documentazione che certifichi la legittimazione del manufatto. Il riferimento all’art. 17 della variante di salvaguardia è del tutto erroneo in quanto la norma in questione ammette la esecuzione degli interventi di cui alle lettere A), B) e C) dell’art. 31 della legge n. 457/1978, nonché il cambio di destinazione d’uso relativamente agli organismi edilizi riconducibili alle tipologie edilizie indicate al punto 2), e precisamente gli edifici che nel tempo hanno subito trasformazioni ma che conservano elementi preesistenti formali o tipologici o strutturali. Il divieto di cui all’art. 17 richiamato nel provvedimento impugnato opera solo con riferimento agli organismi di cui al n. 3 dell’art. 17, ossia agli edifici realizzati successivamente al dopoguerra.
In ogni caso pur a voler ritenere l’applicabilità dell’art. 17 della variante di salvaguardia, l’amministrazione comunale avrebbe potuto denegare le opere da eseguirsi sui volumi realizzati successivamente al dopoguerra, ma non certamente sull’intero intervento di risanamento oggetto di domanda.
4) Violazione di legge, violazione e falsa applicazione della legge 3.11.1952 n.1902 in connessione con il disposto di cui all’art. 12 comma 3 del d.p.r. 380/2001, eccesso di potere, difetto del presupposto;
Il provvedimento di diniego impugnato è motivato altresì con riferimento al dedotto contrasto con l’art. 103 comma 6 della variante adottata giusta delibera n. 35 del 19.02.2001.
L’articolo unico di cui alla legge n. 1902/1952 dispone che: “…a decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani… e fino all’emanazione del relativo decreto di approvazione” possono essere sospese le determinazioni inerenti le richieste di licenze di cui all’art. 31 della legge n. 1150/1942 quando le stesse “siano in contrasto con il piano adottato”.
Il terzo comma del citato articolo unico, come integrato dal d.p.r. 380/2001, dispone che il termine di validità delle prescrizioni adottate e non ancora approvate, e quindi la relativa “salvaguardia”, è determinata in tre anni.
Ebbene, ad oggi, alcuna approvazione è intervenuta da parte dell’organo competente quanto alla prescrizione che occasionava il diniego per contrasto con la variante adottata giusta delibera n.35 del 19.02.2001, con conseguente decadenza delle prescrizioni contenute nella variante al p.r.g. e della misura di salvaguardia adottata.
5) Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 103 comma 6 della variante generale al p.r.g. adottata giusta Delibera n. 35 del 19.02.2001, violazione e falsa applicazione del d.m. 22.11.1968, motivazione erronea e perplessa, contraddittorietà;
Il provvedimento di diniego impugnato è da ultimo motivato per il contrasto dell’intervento con l’art. 103 della variante generale adottata che, con riferimento alle unità edilizie speciali preottocentesche originarie o di ristrutturazione a struttura modulare, non individua la destinazione residenziale tra le utilizzazioni compatibili. La motivazione è palesemente contraddittoria, laddove il diniego è stato motivato anche con riferimento al contrasto con l’art. 17 della variante di salvaguardia che non consente di assentire progetti di ristrutturazione per gli edifici realizzati in epoca successiva al dopoguerra.
Inoltre, dalla lettura del combinato disposto di cui all’art. 63 della variante generale, e degli artt. 64 e 68, ben emerge la perfetta assentibilità del progetto anche sotto il profilo della destinazione d’uso residenziale del complesso in parola. Ed invero l’art. 63 comma 10 della variante generale, per tutte le unità edilizie di base pre-ottocentesche originarie indicate nella tavola 7, include la destinazione abitativa tra le utilizzazioni compatibili.
Inoltre pur a voler ritenere applicabile l’art. 103 della variante generale occorre considerare che la destinazione conventuale dal punto di vista urbanistico è del tutto assimilabile ad una destinazione residenziale.
Il Comune di Napoli costituitosi deduceva la infondatezza del ricorso, sostenendo, innanzitutto, la applicabilità dell’articolo 1 del regolamento edilizio del 1935 a tutto il territorio comunale, ed adducendo, inoltre, la contrarietà delle opere eseguite oltre il secondo piano con l’art. 17 punto 3 della variante di salvaguardia che non ammette il restauro ed il risanamento conservativo per gli edifici realizzati nel dopoguerra. Sosteneva inoltre l’applicabilità dell’art. 103 della variante adottata non essendo ancora spirato, alla data di adozione del provvedimento, il termine triennale, e l’erroneità del richiamo all’art. 63 non applicabile per tipologia edilizia nella fattispecie in esame.
Con atto notificato il 3.02.2005 si costituiva nel presente giudizio la società […] s.r.l. nella qualità di acquirente del cespite oggetto del presente, giudizio giusta atto di compravendita del 28.06.2004 per Notar dr. Paolo Guida di Napoli rep. 14731 trascritto il 16.07.2004 e si riportava integralmente ai motivi di cui al ricorso introduttivo insistendo per l’accoglimento del gravame.
Con ordinanza collegiale resa alla udienza del 9.02.2005, questo Collegio disponeva consulenza tecnica d’ufficio la cui relazione perveniva in cancelleria il 6.02.2006.
Con memoria depositata il 21.02.2006 il Comune di Napoli eccepiva la improcedibilità del ricorso per sopraggiunto difetto di interesse, in seguito all’atto di vendita del complesso immobiliare in questione dalla società ricorrente P. 90 s.p.a. alla società intervenuta […] s.r.l., ed in ogni caso la inammissibilità dell’intervento in giudizio della società acquirente in quanto spiegato sotto forma di intervento adesivo, nonché la sua tardività in quanto depositato il 3.02.2005 e quindi oltre il sessantesimo giorno dall’acquisto intervenuto il 24.06.2004, ed in ogni caso oltre il termine ultimo previsto dall’art. 23 comma 4 della legge T.a.r. risalente al 19 gennaio 2005 rispetto alla udienza pubblica fissata per il 9.02.2005.
Alla udienza pubblica del 22.02.2006, il ricorso veniva discusso e ritenuto per la decisione.

Considerato in Diritto

1. Va innanzitutto respinta poiché infondata la preliminare eccezione di inammissibilità, ed in subordine, di tardività, dell’atto di intervento spiegato nel presente giudizio dalla società […], quale acquirente del complesso immobiliare oggetto dei lavori di cui al diniego impugnato.
Il presente ricorso, notificato il 23.04.2004, e depositato il 7.05.2004, è stato proposto dalla società P. 90 s.r.l. nella qualità di proprietaria, all’epoca della proposizione del ricorso, del complesso immobiliare sito in Napoli alla via […] n. 16, interessato dai lavori di restauro e risanamento conservativo la cui autorizzazione è stata negata con il provvedimento impugnato.
Successivamente alla proposizione del presente ricorso, con atto di compravendita del 28.06.2004 registrato il 12.07.2004 e trascritto il 16.07.2004, il complesso immobiliare in questione è stato ceduto dalla società ricorrente alla […] s.r.l. che, divenuta proprietaria, è intervenuta nel presente giudizio con atto notificato il 3.02.2005 e depositato il 5.02.2005.
1.1.La eccezione di inammissibilità formulata dal Comune di Napoli è infondata e va pertanto respinta secondo quanto di seguito argomentato.
Nel giudizio amministrativo, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 1034/1971. “Chi ha interesse nella contestazione può intervenire, con l’osservanza delle norme di cui agli articoli 37 e seguenti del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge. La domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all’organo che ha emanato l’atto impugnato e deve essere depositata in segreteria entro venti giorni dalla data della notificazione”. A sua volta l’art. 32 del r.d. 642/1907 così recita: “Chi ha un interesse nella contestazione può intervenirvi. L’intervento è proposto con domanda diretta alla sezione adita. La domanda deve contenere le ragioni, con la produzione dei documenti giustificativi, e dev’essere sottoscritta dalle parti e dall’avvocato, o dal solo avvocato munito di mandato speciale”. A sua volta l’art. 40 r.d. n. 642 cit. stabilisce altresì che : “L’intervento ha luogo nello stato in cui si trova la contestazione”.
Sulla base di siffatta normativa, e della interpretazione datane dalla giurisprudenza, si ritiene, in linea di massima, non ammissibile nel giudizio amministrativo l’intervento principale e litisconsortile (o adesivo autonomo) che, ai sensi dell’art. 105 comma 1 c.p.c.., ha luogo qualora il terzo intenda far valere nel giudizio una posizione soggettiva propria ed autonoma nei confronti di tutte le parti del giudizio, oppure una posizione eguale e parallela nei confronti di alcuna delle parti in causa. La incompatibilità di tale forma di intervento con il giudizio amministrativo risiede nella considerazione per cui, qualora venga fatta valere una posizione autonoma nel giudizio amministrativo, essa deve restare comunque assoggettata ai termini di decadenza prescritti dalla legge per la impugnazione degli atti amministrativi. Sicchè lo strumento dell’intervento adesivo autonomo non può in nessun caso essere utilizzato al fine di eludere i termini perentori di impugnazione degli atti amministrativi, ma può aver luogo, ed essere ritenuto ammissibile solo qualora il terzo intervenga entro il termine di decadenza prescritto per il ricorso principale. Pertanto, l’intervento autonomo c.d ad adiuvandum spiegato dal cointeressato alla impugnazione dell’atto generalmente è ammesso dalla giurisprudenza amministrativa solo ed esclusivamente entro i limiti di decadenza del ricorso principale, entro i quali all’interveniente è riconosciuta la facoltà di ampliare il thema decidendum introdotto dal ricorrente, attraverso la proposizione di nuovi ed ulteriori motivi di impugnazione dell’atto gravato. Al di fuori dei limiti temporali scaturenti dalla perentorietà dei termini di decadenza per la impugnazione degli atti amministrativi, è esclusa, in linea di principio, l’ammissibilità dell’intervento c.d. ad adiuvandum.
Diversamente è a dirsi con riferimento alle ipotesi di intervento c.d. adesivo dipendente, disciplinate dal comma 2 dell’art. 105 c.p.c.. Tale norma riguarda la posizione soggettiva del soggetto terzo che intervenga nel giudizio per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse. In tal caso la posizione soggettiva fatta valere dal terzo, non è autonoma, né è autonomamente azionabile, ma è subordinata e dipendente dalla domanda proposta da una delle parti del giudizio. La tipologia di intervento di cui al comma 2 dell’art. 105 c.p.c. si differenzia da quella di cui al comma 1 in quanto l’interveniente si trova in una posizione accessoria rispetto a quella della parte cui accede, non può ampliare l’oggetto della controversia proponendo domande nuove o nuovi motivi di ricorso, e può limitarsi solo alle attività di difesa a sostegno della parte principale del giudizio. Tale tipo di intervento, definito adesivo-dipendente è generalmente ammesso nel processo amministrativo; esso può consistere in un intervento ad adiuvandum qualora venga spiegato per sostenere le ragioni del ricorrente da un soggetto cointeressato alla eliminazione del provvedimento impugnato, senza tuttavia il potere di ampliare il thema decidendum già definito con il ricorso, oppure può essere ad opponendum qualora sia esplicato per sostenere le ragioni di un convenuto e quindi sia funzionale al mantenimento in vita dell’atto gravato.
Ciò premesso, nella specie, deve ritenersi pienamente ammissibile nel presente giudizio l’intervento della società […] S.r.l.. con le precisazioni di seguito esposte.
1.1 La società interveniente sostiene che la sua posizione soggettiva di successore a titolo particolare nel diritto controverso, legittimato ad intervenire nel giudizio ai sensi dell’art. 111 c.p.c., non sarebbe sussumibile nell’ambito delle tipologie di intervento di cui all’art. 105 c.p.c., poiché il successore a titolo particolare nel diritto controverso non rivestirebbe la posizione di terzo nel giudizio, ma di parte sostanziale. Tale opzione interpretativa trae spunto da un orientamento formatosi, non senza obiezioni, nella giurisprudenza civilistica, laddove si è sostenuto che la posizione del successore a titolo particolare non è di “terzo” ma di “parte”, in quanto, egli, quale titolare della res litigiosa che costituisce l’oggetto dell’accertamento giurisdizionale in corso, si presenta non in posizione subordinata rispetto al suo dante causa, e nemmeno come adiuvante, bensì come titolare del diritto in contestazione, e quindi come aspirante a succedere alla parte anche nel processo. In tal senso si è espressa Cass. Sez. I n. 2200/1999 nel sostenere l’ammissibilità, quale parte, dell’intervento nel giudizio di appello del successore a titolo particolare, al di fuori dei limiti imposti dall’art. 344 c.p.c. che consente l’intervento in appello dei soli soggetti legittimati a proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c. ossia i terzi litisconsorzi necessari o titolari di una posizione autonoma e indipendente.
L’assunto non convince per più ordini di ragioni.
Innanzitutto poiché esso presuppone una dubbia assimilabilità tra la disciplina relativa all’intervento nel giudizio civile e quella del giudizio amministrativo, posto che l’orientamento invocato si ricollega al disposto di cui l’art. 344 c.p.c che, nel giudizio civile, ammette il solo l’intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell’art. 404 c.p.c. – con ciò riferendosi ai terzi che possono proporre intervento principale, che siano cioè litisconsorzi necessari e titolari di una posizione autonoma ed incompatibile con quella accertata in sentenza – ma escludendo i terzi che possono proporre intervento adesivo. Diversamente, nel giudizio amministrativo, l’intervento adesivo in appello è sempre stato consentito dalla giurisprudenza, anche in ragione della assenza nella disciplina originaria, prima della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Cost. n.177/1995, dello strumento della opposizione di terzo ordinaria. Inoltre, nel giudizio civile l’intervento adesivo ha come presupposto legittimante un diritto, dipendente o autonomo, proprio dell’interveniente, invece, nel processo amministrativo, al soggetto che interviene in giudizio a sostegno di una delle parti viene riconosciuto soltanto un interesse di mero fatto alla definizione della vicenda processuale cui è ammesso in veste subordinata e complementare, vicenda che rimane nella disponibilità esclusiva della parte principale.
Ancora, l’orientamento richiamato dalla difesa della società interveniente trascura di considerare il meccanismo processuale cui è ordinato l’intervento del successore a titolo particolare nel giudizio, ai sensi dell’art.111 c.p.c.. Tale norma, come noto, stabilisce che, laddove in corso di giudizio il diritto controverso venga trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Al comma 3 essa aggiunge che: “In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estromesso”. A ben vedere la nozione di “parte” cui fa riferimento la norma in questione nell’introdurre il principio c.d. della perpetuatio legittimationis, non è riferito al concetto di parte “in senso sostanziale” ma riguarda la parte “in senso processuale”, ossia il soggetto che è titolare di posizioni giuridiche soggettive sostanziali relative al rapporto dedotto in giudizio e titolare di posizioni giuridiche. Il legislatore ha qui utilizzato il termine “parte” in modo disomogeneo, disancorandolo da qualsiasi riferimento alla titolarità della posizione sostanziale.
Tale accezione risponde alla impostazione secondo cui e l’azione dev’essere ricondotta alla sfera processuale e consiste in una posizione giuridica soggettiva composita, comprendendovi il complesso dei doveri, facoltà e poteri che spettano indipendentemente dalla titolarità della posizione sostanziale. Orbene, dovendosi avere riguardo alla sfera processualistica, è “parte” il soggetto nei confronti del quale è instaurato il contraddittorio, per partecipazione spontanea o per iniziativa altrui, ed è pertanto titolare di posizioni giuridiche soggettive processuali. Altro è, invece, colui che è legittimato a partecipare al processo, quale destinatario degli effetti dell’emanando provvedimento. Del resto, anche nel processo amministrativo la titolarità del diritto di azione non coincide necessariamente con la titolarità del diritto sostanziale che viene dedotto in giudizio; più propriamente, la legittimazione ad agire è collegata con la titolarità di una situazione di interesse sostanziale rispetto ad un determinato bene, e non esclusivamente con la titolarità di una situazione di diritto sul medesimo bene, con la conseguenza che sussiste autonomia fra legittimazione ad agire ed azione per l’ accertamento della titolarità del diritto sul bene.
Sicchè, relativamente alla fattispecie in esame, può senza dubbio affermarsi che l’intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso corrisponda ad una tipologia sui generis di intervento del terzo laddove, avendo l’interveniente acquisito la titolarità del diritto sostanziale sottostante la pretesa azionata in fase successiva alla instaurazione del presente giudizio ed in tempo non utile per proporre una impugnativa autonoma, egli non può essere in ogni caso considerato parte in senso processuale, posto che la posizione soggettiva azionata con l’atto di intervento è in ogni caso dipendente e derivata da quella azionata con il ricorso principale, e trova in essa la sua ragion d’essere, non avendo essa la possibilità, all’epoca di proposizione del ricorso, entro i termini di decadenza prescritti, di azionare una iniziativa autonoma. Ed infatti la […] s.r.l, non può qualificarsi quale soggetto cointeressato in via principale, e quindi titolare di una posizione autonomamente tutelabile nel presente giudizio, poiché la società in questione ha acquistato, nelle more del presente giudizio, e non prima, la proprietà del complesso immobiliare oggetto di giudizio. La società è intervenuta pertanto nella veste di “cointeressato sopravvenuto” in quanto, in data successiva alla proposizione del ricorso, ha acquisito interesse alla dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato, in via principale, dalla società ricorrente. L’ammissibilità dell’intervento del successore a titolo particolare nel giudizio amministrativo in caso di alienazione del diritto controverso è riconosciuta pacificamente dalla giurisprudenza amministrativa, sicchè deve escludersi la fondatezza dei rilievi di inammissibilità formulati dal Comune resistente (cfr ex plurimis C.d.S. sez. VI 4.07.1991 n.411).
1.2 Con riferimento alla eccezione di tardività dell’intervento, l’amministrazione resistente ha invocato l’applicabilità dell’art. 23 comma 4 della legge n. 1034/1971, secondo cui le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l’udienza e presentare memorie fino a dieci giorni, ed ha fatto derivare dalla applicazione di questa norma il limite temporale oltre il quale l’intervento dovrebbe essere spiegato a pena di inammissibilità.
Nella specie, la prima udienza di discussione era fissata per la data del 9.02.2005 e la società interveniente ha notificato atto di intervento in data 3.02.2005, depositandolo il 5.02.2005, e quindi oltre il termine di venti giorni prescritto dall’art. 23 cit. per il deposito di documenti.
Va al riguardo precisato che è discussa in giurisprudenza la questione dell’applicabilità dell’art. 23 cit. alle ipotesi di intervento onde inferirne un limite temporale massimo di natura perentoria oltre il quale l’intervento non dovrebbe ritenersi ammissibile. Secondo un indirizzo giurisprudenziale vi è un limite temporale per dispiegare l’atto di intervento costituito dai termini previsti per la presentazione di documenti e memorie, ossia rispettivamente 20 e 10 giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso, non potendosi comprimere il diritto al contraddittorio delle altre parti nel processo. Tuttavia, un diverso indirizzo ammette l’intervento, anche se tardivamente proposto (Cons. Stato, IV Sez., 17 aprile 2000, n. 2288; VI Sez., 27 maggio 1977 n. 522; V Sez., 7 settembre 1989 n. 526). Invero l’art. 40 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 prevede che l’intervento abbia luogo « nello stato in cui si trova la contestazione ». Questa formula normativa è da interpretare nel senso che per l’intervento non sono previsti termini di decadenza (se non quello, implicito, del passaggio in decisione della causa).
Le oscillazioni giurisprudenziali risentono evidentemente della esistenza di esigenze contrapposte da tutelare. Ed infatti, da un lato, occorre tener conto che l’intervento del terzo nel giudizio amministrativo, pur non potendo ampliare il thema decidendum, introduce comunque un elemento ulteriore nel contraddittorio, laddove sia suscettibile comunque di modificare le prospettazioni della controversia sì da incidere sui diritti di difesa delle parti presenti in giudizio. Sotto altro profilo occorre considerare le esigenze di difesa connesse alla posizione del terzo, il quale, che pur non potendo apportare alcuna modificazione rispetto al thema decidendum, tuttavia trovasi a subire le conseguenze della decisione, laddove la sentenza è destinata a dispiegare effetti anche nei suoi confronti ed è altresì suscettibile di opposizione. Sotto tale profilo si è sostenuto che, per contemperare le predette esigenze, la tardività dell’intervento non possa essere oggetto di una eccezione paralizzante da parte della difesa avversa, ben potendo essa essere superata dalla concessione di termini a difesa, laddove si intenda controbattere ai contenuti della domanda di intervento, o si intendano produrre nuovi documenti e memorie (C.d.S. sez. IV 17.04.2000 n.2288). Tale orientamento ben si attaglia al caso di specie, ove, nonostante la tardività dell’intervento spiegato dalla società Edil Co. Fi. S.r.l., l’amministrazione resistente è stata comunque posta in grado di spiegare le proprie difese, anche attraverso la produzione di documentazione e memorie, essendo stata rinviata la udienza di discussione dal 9.02.2005 al 22.02.2006 per l’espletamento di incombenti istruttori.
In ogni caso, il rinvio della discussione del ricorso ad altra udienza, risolvendosi in una modificazione del precedente decreto di fissazione di udienza, pacificamente consente la riapertura dei termini per il deposito di memorie e documenti, termini che perciò vanno computati in relazione alla data della nuova udienza (cfr T.a.r.Umbria 18.12.21996 n.538; T.a.r. Lombardia 4.06.2001 n.401, T.a.r. Campania 8.09.1988 n. 191). Per tale ragione l’eccezione di tardività deve essere respinta posto che, per effetto del rinvio di oltre un anno della udienza di discussione, l’amministrazione non ha subito alcun pregiudizio dall’atto di intervento, essendo stata comunque in grado di esplicare comunque le proprie difese rispetto all’atto di intervento anche attraverso la produzione di documenti e memorie.
1.3. Del pari deve essere respinta la eccezione di sopraggiunta improcedibilità del ricorso per carenza di interesse della società ricorrente, formulata dalla amministrazione comunale in ragione della intervenuta cessione, in corso di giudizio, del complesso immobiliare oggetto del contendere nel presente giudizio. La intervenuta alienazione dell’immobile in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla amministrazione resistente, non è, pacificamente, circostanza tale da comportare il venir meno dell’interesse azionato nel presente giudizio dalla società ricorrente sì da giustificare una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Ciò in quanto, come si è già anticipato in precedenza, per giurisprudenza pacifica, nel processo amministrativo, trova applicazione l’art. 111 del codice di rito – secondo cui, ove nel rapporto sostanziale un terzo succede ad alcuna delle parti originarie, il processo prosegue tra queste ultime senza che vi sia un obbligo di intervento del terzo successore – è applicabile anche nel processo amministrativo, stante la sua portata di carattere generale. Pertanto per tale ragione, vigendo anche nel giudizio amministrativo il principio c.d. della perpetuatio legitimationis nei casi indicati di successione a titolo particolare, è da escludersi che l’alienazione dell’immobile oggetto di contestazione renda improcedibile il ricorso per sopraggiunto difetto di interesse (cfr C.d.S. sez. V 15.03.1991 n. 292; C.d.S. sez. V, 10.02.2004 n. 493).

2. Con riferimento al merito delle questioni proposte, è impugnata la disposizione dirigenziale n. 84 del 10.02.2004 con cui il Comune di Napoli, in sede di riesame, ottemperando ad una ordinanza cautelare emessa da questo T.a.r. di sospensione di un precedente diniego n. 39 del 27.01.2003, confermava il rigetto di una istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 comma 1 del d.p.r. n. 380/2001 per un intervento di restauro e risanamento conservativo del complesso immobiliare dell’ex convento sito in via […] n. 16, finalizzato alla realizzazione di residenze e parcheggi pertinenziali interrati.
Il diniego in questa sede impugnato, nel confermare il rigetto già espresso con atto n. 39 del 27.01.2003, separatamente impugnato, riprende e sviluppa le motivazioni ed argomentazioni ivi già in parte più sinteticamente esplicitate.
La istanza di autorizzazione oggetto di diniego è relativa alla esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo di un complesso immobiliare sito in Napoli alla via […] n.n. 16 e 17, costituente la sede dell’ex Monastero di Santa Maria della Consolazione, che, con i lavori oggetto di istanza, si intendeva destinare a residenze e parcheggi pertinenziali interrati per n.ro 42 posti auto.
La istanza di accertamento di conformità riguardava opere strutturali già eseguite e precisamente: il rifacimento dei solai, il consolidamento delle strutture portanti e delle volte, il ripristino di alcune scale in cemento armato, il ripristino delle aperture.
Dal punto di vista planovolumetrico, il complesso immobiliare oggetto di restauro, come si ricava dalla documentazione grafica e fotografica in atti, è costituito da un piano seminterrato e da tre piani fuori terra, ed è composto da più volumi collocati intorno a due corti centrali ed allineati con l’attigua Chiesa di Santa Maria della Consolazione.
Con riferimento alla destinazione urbanistica, il complesso immobiliare in questione ricade in area classificata zona B-centro storico, sulla base della variante di salvaguardia approvata il 29.06.1998, mentre, sulla base della variante generale adottata con delibera C.C. del 19.02.2001, ricade in zona A.
Inoltre, l’area su cui insiste l’immobile in questione ricade in area vincolata ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/199 (dm 24.01.1953) e nel Piano territoriale paesistico di Posillipo come zona P.I. di protezione integrale.
L’immobile oggetto di intervento è stato, altresì, dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del d.lvo 490/1999 e quindi sottoposto con decreto n. 60 del 2.09.2002 emesso dalla Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Campania, in parte a vincolo diretto ex art. 6 del d.lvo 490/199, ed in parte a vincolo indiretto ex art. 49 del d.lvo 490/1999.
Per i lavori oggetto di contestazione nel presente giudizio la società ricorrente ha chiesto ed ottenuto il nulla osta della Soprintendenza che è stato rilasciato con atto n. 50 dell’1.03.2002, con la condizione che tutte le opere di finitura esterne ed interne venissero preventivamente concordate con la Soprintendenza medesima, la quale si riservava, in ogni caso, la possibilità di richiedere, in collaborazione con il progettista, le varianti che si rendessero eventualmente necessarie in corso d’opera.

3. Il provvedimento impugnato, con cui è stata respinta dal Comune intimato la istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.p.r 380/2001, è motivato per una pluralità di ragioni di ravvisata contrarietà dell’intervento rispetto alla normativa urbanistica vigente e adottata nel Comune di Napoli, e, precisamente, con riferimento alle prescrizioni contenute nella variante di salvaguardia, approvata con D.P.G.R.C. n. 9297 del 29.06.1998 pubblicata sul BU.R.C. n. 43 del 20.07.1998, ed a quelle contenute nella variante generale di P.r.g. adottata con delibera C.C. del 19.02.2001.
Per quanto concerne la normativa urbanistica vigente e approvata, il Comune di Napoli, nel richiamare in motivazione la proposta di provvedimento negativo formulata dal responsabile del procedimento, ha ritenuto non assentibile l’intervento poiché ritenuto in contrasto con l’art. 21 comma 3 del regolamento edilizio che non consente interventi edilizi su immobili o parti di essi realizzati abusivamente, e non conforme all’art. 17 della variante di salvaguardia che consente il restauro ed il risanamento conservativo dei soli volumi “legittimamente” realizzati, evidenziando al riguardo come, nel territorio del Comune di Napoli, per la costruzione di nuovi edifici, la demolizione, la ricostruzione parziale o totale, lo spostamento o la rimozione di elementi di fabbrica, era necessario dotarsi di licenza edilizia sin dal 1935, come previsto dall’art. 1 del regolamento edilizio all’epoca vigente.
L’art. 1 del regolamento edilizio del 1935 stabiliva al comma 2, che, nel territorio del Comune di Napoli, non era permesso eseguire, senza licenza del Sindaco, e con modalità diverse da quelle stabilite: a) costruzione di nuovi edifici, sopralzi od ampliamenti di quelli esistenti; b) demolizione, ricostruzione parziale o totale, modifica, trasformazione o restauro di edifici esistenti; c) spostamento o rimozione di elementi di fabbricato di altre cose e materie che abbiano comunque carattere storico, archeologico, artistico od anche semplicemente panoramico, e che siano esposti alla vista del pubblico; d) restauro, decorazione o attintatura delle facciate dei fabbricati rivolte alla strada pubblica o comunque visibili da strade giardini, o spazi pubblici; e) apposizione sulle facciate esterne dei fabbricati, o impianto, comunque in vista del pubblico, di fanali insegne ecc….f) esecuzione di scavi od opere sotterranee in genere; g) qualunque altra opera che possa interessare lo sviluppo, l’igiene e l’estetica della Città in relazione al contenuto del regolamento.
A sua volta l’art. 21 comma 3 del regolamento edilizio, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 6.08.1999 n.604 e pubblicato sul B.u.r.c. del 27.09.1999, per gli edifici costruiti successivamente alla entrata in vigore della legge n.765/1967, preclude la esecuzione di nuove costruzioni, gli interventi di ampliamento, recupero o demolizione delle costruzioni esistenti, qualora si tratti di opere che determinino modifiche di parti dell’edificio abusivamente realizzate anche se oggetto di richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/1985 e dell’art. 39 della legge n. 724/1994 non ancora esitata, ovvero per le quali è stato disposto il rigetto della istanza di sanatoria, ed aggiunge che la preclusione riguarda, in via esclusiva, le parti dell’edificio abusivamente realizzate con esclusione delle altre parti del medesimo edificio.
Ciò premesso quanto alla disciplina urbanistica richiamata dal provvedimento impugnato, è da precisare che il Comune di Napoli, nel richiamare in motivazione la proposta del responsabile del procedimento, ha evidenziato che il complesso immobiliare in questione, nella sua configurazione attuale, è il risultato di molteplici interventi eseguiti tra l’immediato dopoguerra e la metà degli anni sessanta, e che per gli ampliamenti eseguiti in detto periodo la società istante non aveva allegato né prodotto i titoli abilitativi che consentivano di legittimare la consistenza attuale dell’immobile. Pertanto uno dei motivi posti a base del rigetto è dipeso dalla mancanza di documentazione intesa a comprovare la legittimità del manufatto nella sua attuale consistenza.
3.1 Il ricorrente ha censurato, innanzitutto, in diritto, tale profilo della motivazione adducendo la inoperatività ed inapplicabilità dell’art. 1 del Regolamento Edilizio del Comune di Napoli, in primo luogo, poiché le disposizioni ivi previste sarebbero comunque recessive rispetto al disposto legislativo di rango primario sopravvenuto di cui alla legge n. 1150/1942, ed inoltre, poiché, pur a voler ritenere applicabile detta disposizione, l’area interessata dalla collina di Posillipo, ove insiste il fabbricato per cui è causa, costituiva zona agricola sita al di fuori del centro abitato di Napoli. Sostiene in particolare il ricorrente che la entrata in vigore della legge n. 1150/1942 avrebbe comportato l’abrogazione di tutte quelle disposizioni regolamentari con essa incompatibili, ivi compresa la disposizione di cui all’art. 1 del Regolamento edilizio del Comune di Napoli che contemplava l’obbligo della previa licenza edilizia su tutto il territorio comunale. La incompatibilità tra la disposizione di legge di cui all’art. 31 della legge n. 1150/1942 e l’art. 1 del regolamento edilizio del 1935, secondo l’assunto difensivo di parte ricorrente, risiede proprio nel requisito spaziale, posto che il regolamento edilizio richiedeva il previo rilascio della licenza edilizia per tutto il territorio comunale, e la legge urbanistica, nella versione anteriore alle modifiche introdotte con la legge n. 675/1967, prevedeva l’obbligo di munirsi di licenza edilizia solo con riferimento al centro abitato. Tale obbligo è stato poi generalizzato a tutto il territorio comunale solo con la legge n. 765/1967.
L’assunto non convince.
Questo Collegio si è già occupato ed ha risolto in precedenza la questione relativa alla vigenza delle prescrizioni contenute nell’art. 1 del regolamento edilizio del 1935 vigente nel Comune di Napoli, e dei suoi rapporti con l legge urbanistica n.1150/1942, e con l’art. 21 comma 3 del vigente regolamento edilizio.
In particolare, con sentenza resa da questa sezione n.1841/2005 nel giudizio iscritto al n.11024/2004, questo Collegio ha respinto la tesi sostenuta dalla difesa di parte ricorrente circa la implicita abrogazione dell’art. 1 del regolamento edilizio del 1935 per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 31 comma 1 della legge n.1150/1942. Nella motivazione della sentenza richiamata, si è osservato che l’obbligo di richiedere la licenza edilizia derivante dall’art. 31 della legge n.1150/1942 non ha sostituito ma ha solo affiancato quello derivate dai previgenti regolamenti edilizi. Ciò in quanto il primo comma dell’art. 31 della legge n. 47/1985 prevede espressamente la possibilità di sanare le opere eseguite senza il titolo prescritto da “norme di legge o di regolamento”, mentre il quinto comma dello stesso articolo si occupa delle opere ultimate anteriormente all’1.09.1967 per le quali il rilascio della licenza di costruzione era richiesto”ai sensi dell’art. 31, primo comma, della legge 17 agosto 1942 n.1150, e dai regolamenti edilizi comunali”.
Si è altresì chiarito, con riferimento all’art. 21 comma 3 del regolamento edilizio del Comune di Napoli, che esso si limita a riaffermare un principio generale secondo cui gli interventi edilizi aventi ad oggetto opere abusive non possono essere assentiti se non previa sanatoria delle opere stesse, ed estende tale principio ad una fattispecie specifica ossia alle opere per le quali sia stata presentata una domanda di condono non ancora esitata.
Sulla base delle argomentazioni che precedono del tutto infondata risulta la censura relativa alla assunta abrogazione dell’art. 1 del regolamento edilizio del Comune di Napoli ad opera dell’art. 31 della legge 1150/1942. Di qui consegue l’assoluta irrilevanza ed ininfluenza ai fini della decisione, della dedotta circostanza relativa alla assunta dislocazione in zona agricola del fabbricato in questione, all’epoca della entrata in vigore della legge n. 1150/1942, e quindi al di fuori del centro abitato di Napoli, entro cui ai sensi dell’art. 31 cit. rilevava l’obbligo del previo rilascio della licenza edilizia.
Tale circostanza non interferisce neanche con riferimento alla ritenuta applicabilità dell’art. 1 del regolamento edilizio del Comune di Napoli, il cui ambito spaziale di applicazione, pacificamente ed incontestabilmente, era esteso a tutto il territorio del Comune di Napoli.

4. La società ricorrente censura inoltre la motivazione del provvedimento impugnato fondata sulla contrarietà dell’intervento con l’art. 17 della variante di salvaguardia, assumendo l’erroneità della applicazione del divieto ivi previsto, al comma 5 n.3), di eseguire interventi di restauro e risanamento conservativo per gli edifici realizzati nell’immediato dopoguerra. Assume il ricorrente che l’amministrazione comunale non avrebbe potuto fare applicazione di siffatto divieto, in quanto il fabbricato per cui è causa non è sussumibile nell’ambito della classificazione tipologica sub 3) operata dall’art. 17 con riferimento “agli edifici realizzati in epoca successiva al secondo dopoguerra”, trattandosi di fabbricato la cui sua costruzione risale ad epoca preottocentesca, come affermato peraltro nella motivazione del medesimo provvedimento adottato nella parte successiva in cui si è fatto applicazione nella normativa di variante adottata relativa agli edifici preottocenteschi.
La società ricorrente contesta altresì il punto della motivazione relativo al contrasto dell’intervento edilizio in oggetto con l’art. 21 comma 3 del regolamento edilizio vigente, assumendo che, sulla base della predetta normativa, l’amministrazione comunale avrebbe potuto denegare le opere da eseguirsi sui volumi abusivi, ma non certo e non già l’intero intervento di risanamento relativo a tutto lo stabile.
Il Comune di Napoli, nella memoria depositata il 28.01.2005, sostiene di aver fatto corretta applicazione dell’art. 17, e di aver ricondotto il fabbricato alla categoria tipologica di cui al comma 5 sub 3) poiché l’ampliamento verticale, come confermato nella relazione della Soprintendenza allegata in atti, è stato realizzato nella sua interezza tra l’immediato dopoguerra e la metà degli anni sessanta, sicchè su tali strutture, ai sensi del predetto art.17, è concesso effettuare solo interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Sempre con riferimento agli edifici sub 3) – aggiunge il Comune – è preclusa la realizzazione di parcheggi pertinenziali nel rispetto dei volumi esistenti, e con esclusione delle opere non legittimamente realizzate e non condonate. Inoltre, ad avviso del Comune resistente, anche a voler eliminare dalla motivazione il passaggio relativo all’applicazione dell’art. 17, il provvedimento sarebbe comunque compiutamente ed esattamente motivato per il dirimente richiamo all’art. 21 del regolamento edilizio che non consente interventi su edifici abusivamente realizzati.
4.1. Ciò premesso, occorre precisare che l’art. 17 delle norme tecniche di attuazione della variante di salvaguardia al P.R.G. del Comune di Napoli approvato con D.M. 1829/1972, nonché con D.P.G.R.C .n. 9297 del 29.06.1998 pubblicato sul B.u.r.c. n. 43 del 20.07.1998, prevede una dettagliata disciplina per gli interventi di risanamento conservativo assentibili in zona B-centro storico, quale zona assoggetta a vincolo di conservazione che si attua mediante interventi volti a preservare il patrimonio edilizio ed urbanistico del centro storico nonché il relativo tessuto viario. La norma in questione, ai commi 5 e 6, contiene una disciplina differenziata degli interventi assentibili in base alle classi tipologiche dell’edilizia preesistente suddivise nelle tipologie sub 1),2) e 3), ed esclude l’assentibilità degli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui alla lettera c) dell’art. 31 della legge n. 457/1978 limitatamente alla tipologie sub 3) che riguardano gli edifici realizzati in epoca successiva al secondo dopoguerra e che siano in contrasto con il tessuto edilizio circostante. Ammette inoltre il cambio di destinazione d’uso in ogni caso per gli edifici sub 3), e, per le altre tipologie sub 1) e 2) ivi previste, limitatamente, per queste ultime, alla attuazione del programma di edilizia residenziale pubblica per il quale è stato erogato finanziamento dal Ministero dei Lavori Pubblici, qualora necessari per l’attuazione del programma. Il comma 8 della medesima norma ammette inoltre la residenza tra le destinazioni assentibili.
4.2 Ciò posto, il ricorso, a parere del Collegio, è da ritenersi fondato nella parte in cui censura l’operato dell’amministrazione comunale per aver indiscriminatamente applicato la normativa urbanistica ritenuta di contrasto all’intero complesso immobiliare in questione, senza distinguere tra la parte dell’edificio preesistente, e quella successivamente ampliata.
La motivazione del provvedimento impugnato, peraltro, presenta evidenti incongruenze con riferimento alla stessa datazione dell’immobile oggetto di contestazione e degli interventi ivi eseguiti in ampliamento. Ivi, infatti, in un primo momento, si afferma che il complesso immobiliare nella sua configurazione attuale è il risultato di molteplici interventi eseguiti tra l’immediato dopoguerra e la metà degli anni sessanta, come risulta dagli univoci elementi costruttivi ivi evidenziati, su un impianto conventuale del secolo XVIII di cui resta ben poco. Pertanto, sulla base di siffatte considerazioni, l’amministrazione comunale afferma che gli interventi di modifica dell’impianto originario dell’edificio ne avrebbe sostanzialmente mutato la configurazione iniziale sì da ascriverne la costruzione, nella sua globalità, agli interventi eseguiti “nell’immediato dopoguerra”. Per tale ragione l’intervento è stato denegato in quanto incompatibile con l’art. 17 della variante generale comma 5 sub 3),che esclude l’assentibilità degli interventi di restauro e risanamento conservativo per gli edifici che risultano realizzati nell’immediato dopoguerra.
Diversamente, nella parte successiva della motivazione relativa alla applicazione della normativa urbanistica adottata e non ancora approvata, l’amministrazione, cadendo in evidente contraddizione con quanto in precedenza affermato, per escludere altresì l’assentibilità della destinazione residenziale proposta, richiama la disciplina applicabile alle unità edilizie speciali preottocentesche ai sensi dell’art. 103 della variante generale adottata.
Tale aspetto di contraddittorietà della motivazione denuncia, già di per sé, l’illogicità del provvedimento impugnato, laddove, nel denegare l’istanza, fa applicazione, contestualmente ed indifferenziatamente, di discipline urbanistiche che presuppongono interventi edilizi su edifici risalenti ad epoche di edificazione diverse, e precisamente l’art. 17 della variante di salvaguardia comma 5 sub.3) che riguarda gli edifici “realizzati nell’immediato dopoguerra” da intendersi per tali quelli la cui costruzione abbia avuto inizio nell’immediato dopoguerra, e l’art. 103 della variante adottata relativa alle unità edilizie preottocentesche che riguarda gli edifici storici del centro storico e vi include anche quelli che abbiamo subito trasformazioni nel tempo.
Dunque, già sulla base della sola motivazione del provvedimento impugnato, non è dato comprendere a quale epoca storica sia ascrivibile, secondo l’avviso dell’amministrazione resistente, l’immobile oggetto di istanza, non essendo possibile chiarire se, per effetto delle modifiche intervenute nel tempo, a parere dell’amministrazione, il complesso in questione abbia o meno mantenuto la configurazione originaria, o sia invece stato trasformato in un organismo in tutto in parte diverso da quello originaria si da farlo ascrivere ad una costruzione edificata nell’immediato dopoguerra peraltro in contrasto con il tessuto edilizio circostante (circostanza quest’ultima del tutto esclusa dal c.t.u. nella perizia in atti).
Una siffatta incertezza nella datazione dell’edificio non è tuttavia spiegabile né giustificabile sulla base della assenza di documentazione certa sulla legittimità dei volumi realizzati come affermato nel medesimo provvedimento impugnato per respingere l’istanza.
A ben vedere la documentazione posta a base della istanza di autorizzazione, e della richiesta di nulla osta inoltrata alla Soprintendenza, e precisamente la relazione storico artistica redatta nel febbraio 2002 dal tecnico di parte arch. Antonio D’Auria, unitamente alla documentazione grafica e fotografica ad essa allegata, consentiva di ricostruire la configurazione originaria del fabbricato, e di risalire, anche cronologicamente, alle modifiche successivamente intervenute nel tempo.

5. Le risultanze della relazione storico artistica allegata dalla società ricorrente alla istanza di autorizzazione sono pressocchè equiparabili a quelle fatte proprie dalla Soprintendenza nella relazione allegata al decreto di vincolo imposto sul con atto del 4.09.2002. Esse hanno trovato del pari conforto nella consulenza tecnica d’ufficio disposta da questo Collegio con ordinanza n. 256/2005 tesa, tra l’altro, ad accertare quale fosse la presumibile epoca di realizzazione dell’immobile, con particolare riferimento alla datazione del terzo livello.
Al riguardo occorre effettuare delle preliminari precisazioni circa i dati emersi in giudizio sulla cronologia del fabbricato in questione.
Dalla documentazione sopra descritta, e dalla relazione di consulenza tecnica d’ufficio disposta da questo Collegio, si ricava che il complesso immobiliare oggetto del presente giudizio sorge su un’area situata sulla collina di Posillipo, ove, sin da epoca medioevale, erano state erette diverse fabbriche religiose legate, all’epoca, alla gestione delle attività agricole e manifatturiere del territorio.
Il complesso in questione ha sede all’interno dell’area occupata dall’antico Villaggio di Villanova (da cui trae origine la denominazione della relativa strada di accesso), che è uno dei quattro villaggi rurali esistenti sulla collina di Posillipo sin da epoca medioevale (Ancanus, Villanova, Capimontius, Santus Status) che si sono costituiti stabilmente intorno a fabbriche religiose o fortificate per esigenze di aggregazione della popolazione agricola che viveva nella parte alta della collina di Posillipo. Sull’area del Villaggio di Villanova, sorge l’antica Chiesa di S. Maria della Consolazione le cui prime testimonianze risalgono al 1560, e sono rinvenibili nella Descrittione dei luoghi sacri della città di Napoli attribuibile al Piero Di Stefano.
Sulla base delle testimonianze storiche esistenti, v’è ragione ritenere che sul sito considerato esistesse una Cappella sin dalla seconda metà del XV secolo, poi trasformata in Chiesa nel 1537, poi, nel 1737, completamente rinnovata e trasformata ad opera del noto architetto Ferdinando Sanfelice, (cfr relazione decreto di vincolo della Soprintendenza), e, più tardi, nel 1946, interessata da lavori di restauro della copertura.
Nella stessa fonte attribuita al Di Stefano si parla della esistenza di un Convento unitamente alla Chiesa, anche se non si hanno notizie certe sulla consistenza e configurazione del Convento, poiché la descrizione è incentrata esclusivamente sulla Chiesa.
Tuttavia la esistenza del Convento in epoca contestuale ai lavori di rinnovamento della Chiesa da parte dell’architetto Sanfelice, eseguiti intorno al 1737, sembra confermata dalla osservazione secondo cui la quota di calpestio del convento si trova allo stesso livello della Chiesa settecentesca, e non di quella cinquecentesca il cui piano di calpestio risultava sottoposto di circa due metri. Per tale ragione, appare altamente improbabile che la costruzione del convento possa datarsi anteriormente al secolo XVIII (cfr cronologia e analisi del manufatto in relazione allegata al decreto di vincolo della Sovrintendenza).
In ogni caso, la prima testimonianza della esistenza di una fabbrica religiosa attigua alla Chiesa risale all’opera di Bernardo De Dominici “Vite dè pittori, Scultori ed Architetti napoletani”, Napoli 1742, sostenuta a sua volta da un importante documento cartografico che è allegato agli atti del fascicolo di parte ricorrente e fatto oggetto di esame nell’ambito della perizia di parte depositata. Si tratta della Tavola 24 della pianta di Napoli redatta da Giovanni Carafa Duca di Noja, pubblicata nel 1775 in 35 fogli “Mappa topografica della città di Napoli e dei suoi contorni”, dove è rappresentato il “Casale detto di Villa Nuova” le cui fabbriche sarebbero consistite in due corpi a T, dei quali il più lungo prospettante sul Golfo di Napoli, in direzione sud-est.
Nella relazione di consulenza tecnica d’ufficio la lettura della pianta edita dal Duca di Noja nel 1775 riporta la Chiesa unitamente ad un complesso costituito da corpi di fabbrica che ruotano intorno ad una corte ed intorno ad un chiostro con annesse aree coltivate. Al riguardo, il c.t.u. ha osservato che il raffronto fra i dati documentali e le strutture murarie oggi visibili, nonostante i rimaneggiamenti e le alterazioni successive, consente di identificare il nucleo settecentesco nei corpi che racchiudono su tre lati la corte sud occidentale ed in quelli che circondano il chiostro adiacente alla Chiesa.
5.1 Tale essendo la attuale ricostruzione storica della originaria datazione del complesso immobiliare, per comprendere le modifiche in seguito apportate occorre ripercorrere le vicende storiche successive.
Come evincesi dalla ricostruzione storica operata dal c.t.u. all’esito delle ricerche effettuate nei documenti conservati nell’Archivio di Stato di Napoli, in coincidenza con il decennio francese di Giuseppe Bonaparte (1806-1815), una consistente porzione delle proprietà immobiliari della Chiesa venne riunita al demanio. In questo periodo e precisamente, nel 1809 il Monastero di Santa Maria della Consolazione, unitamente ad altri, venne soppresso e venduto a privati, e precisamente ai fratelli D. C. (ad eccezione della Chiesa e della sagrestia rimaste per servizio di culto), e divenne residenza privata.
Nell’atto di vendita del convento a privati non è riportata alcuna descrizione del complesso architettonico in quanto la vendita è stata effettuata in contanti.
Nemmeno è stato possibile al c.t.u. accertare la consistenza edilizia della fabbrica di S. Maria della Consolazione attraverso lo spoglio dei brogliardi del catasto urbano del 1806 aggiornato nel 1865 conservati presso l’Archivio di Stato di Napoli, fondo borbonico, poiché in parte sono andati perduti.
Successivamente il complesso è diventato nuovamente di proprietà ecclesiastica, essendo stato ceduto alla odierna ricorrente dalla Casa delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore che lo aveva utilizzato quale casa di accoglienza per giovani madri ed orfanotrofio.
Pertanto, tenuto conto delle notevoli trasformazioni e manomissioni che l’immobile in questione ha subito nel tempo, particolarmente complessa si è presentata la ricostruzione delle successive fasi costruttive che hanno portato alla configurazione edilizia attuale.
5.2 Circa la ricostruzione delle successive fasi costruttive del complesso immobiliare in questione, in assenza di ulteriori e più puntuali accertamenti ad opera del consulente tecnico d’ufficio, possono risultare di valido ausilio al riguardo, in quanto non contestate, le risultanze della relazione redatta dalla Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Campania allegata al decreto di vincolo del 2.09.2002. Ivi il fabbricato in questione è stato dichiarato di interesse particolarmente rilevante ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del d.lvo 490/1999 poiché, come dalla relazione allegata al decreto: “il sopralluogo eseguito ha rivelato al suo interno la esistenza di un complesso monumentale con il suo impianto a doppia corte interna ed i suoi ambienti, alcuni dei quali voltati, e pertanto rappresenta un indiscutibile testimonianza di civiltà costruttiva del passato, e quindi un monumento degno di tutela e di restauro, almeno per le parti palesemente riconoscibili nella loro geometria e consistenza fisica”.
Nella relazione citata, la Soprintendenza ha operato una dettagliata ricognizione cronologica degli elementi costruttivi e tipologici dell’edificio al fine di distinguere le parti da assoggettare a vincolo diretto in quanto riconducibili all’originaria struttura settecentesca dello stabile, e quelle da assoggettare a vincolo indiretto in quanto costituenti ampliamenti successivi comunque strumentali alla salvaguardia della fabbrica settecentesca.
Al fascicolo di parte ricorrente sono allegati, oltre la relazione ed il decreto di vincolo, anche le planimetrie correlate che, che per la parte dell’edificio sottoposta a vincolo diretto, evidenziano una campitura quadrettata, e, per la parte di edificio assoggettata a vincolo indiretto, riportano una campitura a linee oblique.
A ben vedere, il vincolo diretto è stato imposto al fine di salvaguardare l’assetto spaziale della fabbrica settecentesca con particolare riferimento agli ambienti voltati in muratura massiccia individuabili soprattutto alla quota del piano rialzato. Il vincolo indiretto, invece, ha riguardato i volumi e gli edifici in cemento armato realizzati in ampliamento nel corso del XX secolo e disposti lungo il fronte esterno che prospetta sul golfo di Napoli, e l’edificio che prospetta su via […], nonché le aree libere al contorno.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, risultano ben individuabili, nei grafici allegati al decreto di vincolo della Soprintendenza, le parti del complesso immobiliare identificabili come ampliamenti successivi, la cui datazione si colloca intorno alla metà del XX secolo. Ciò trova esplicitazione nella relazione allegata al decreto di vincolo, oltre che negli stessi atti di parte ricorrente con riferimento alle singole parti dell’edificio.
5.3 In particolare con riferimento al piano interrato, in origine destinato a deposito, cantine e lavatoi per il disbrigo di attività pratiche del convento, le opere di ampliamento in calcestruzzo armato individuate dalla Soprintendenza sono disposte lungo il fronte esterno che prospetta sul Golfo di Napoli, e sono descritte altresì nella relazione allegata alla istanza di autorizzazione come ampliamenti eseguiti, a partire dagli anni cinquanta del ventesimo secolo, nel periodo in cui l’edificio era di proprietà delle suore: “Tale ampliamento consiste in una serie di volumi costruiti in parallelo al vecchio fronte della fabbrica, in modo da costituire in copertura la terrazza degli ambienti posti al livello del piano terra”.
A sua volta la terrazza al piano terra, costituente il piano di copertura degli ambienti situati al piano interrato, costituisce anch’essa un intervento additivo risalente allo stesso periodo.
Con riferimento al piano terra, per le caratteristiche costruttive, per il materiale tufaceo utilizzato e per la muratura listata riscontrata (tecnica mista di tufo giallo e laterizio utilizzata a Napoli a partire dal Cinquecento e per tutti i secoli XVI e XVIII), sono state sottoposte a vincolo diretto, come da piantina allegata, al piano terra, il Chiostro, i quattro bracci circostanti con le relative sedici campate, e gli altri ambienti voltati che separano il chiostro dal cortile di accesso alla via Villanova, oltre i volumi, anch’essi in parte voltati, disposti ortogonalmente rispetto all’asse occupato dal chiostro.
Con riferimento al primo ed al secondo piano, stante la sostanziale similitudine dell’impianto volumetrico con il piano terra, sono indicati come appartenenti alla configurazione originaria dell’edificio esclusivamente i volumi esistenti in corrispondenza dei quattro bracci del chiostro antico attiguo alla chiesa, mentre i restanti volumi sono stati tutti realizzati intorno agli anni quaranta del XX secolo come denuncia la relativa struttura in cemento armato. In tal senso depone altresì la relazione storico artistica allegata dalla ricorrente alla istanza.
Quanto alla datazione del terzo piano, essa si colloca indubbiamente entro la prima metà del ventesimo secolo, e sicuramente in epoca successiva alla entrata in vigore del regolamento edilizio del 1935, se si tien conto che la relazione del tecnico di parte di società ricorrente la colloca intorno agli anni cinquanta, mentre la relazione della Soprintendenza la riconduce agli anni quaranta. Tale discrasia è stata oggetto, in parte, di chiarimenti a cura del c.t.u. nominato che ha accertato come, originariamente, il complesso immobiliare era costituito da due piani fuori terra, mentre, nella documentazione catastale del 1946 di mutamento di destinazione d’uso dell’immobile dal rurale ad urbano adibito ad orfanotrofio, compare per la prima volta un terzo piano limitato però a tre vani. Ciò comporta, dovendo rettificarsi al riguardo le conclusioni in parte difformi erroneamente raggiunte dal c.t.u., che, alla data del 1946, e quindi quando il regolamento edilizio comunale del 1935 era già in vigore, esistevano tre vani del terzo piano, e che gli ulteriori ampliamenti esistenti sono databili in epoca successiva. Agli atti non vi sono prove che il terzo piano, o parte di esso, sia databile anteriormente alla entrata in vigore del regolamento edilizio comunale del 1935, non comparendo alcun elemento riferibile alla esistenza di un terzo piano nel Regio Decreto del 6.12.1934 ( allegato C della c.t.u. depositata in atti) con cui Vittorio Emanuele Terzo, Re d’Italia, autorizzava il trasferimento dell’immobile in favore della Casa delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, posto che la descrizione ivi riportata comprendeva solo un piano terra composto da 15 vani a piano terra, un primo piano di 10 vani, ed un secondo piano di 3 vani.
5.4 Tali essendo le inequivoche risultanze processuali v’è ragione di ritenere fondato il ricorso laddove denuncia la illegittimità del provvedimento di diniego nella parte in cui ha respinto la istanza di restauro e risanamento conservativo di tutto il complesso immobiliare per la mancata documentazione dei titoli legittimanti i volumi abusivi, senza distinguere tra la parte dell’edificio originaria e quella abusivamente realizzata, pur potendo disporre degli elementi istruttori per operare una siffatta verifica.
Nemmeno appare condivisibile la impostazione secondo cui, per effetto delle trasformazioni eseguite nel tempo, il complesso immobiliare avrebbe del tutto perduto la sua configurazione originaria, sì da apparire come un edificio in tutto assimilabile ad una costruzione edificata nell’immediato dopoguerra, in quanto una siffatta conclusione si pone in stridente contrasto con gli accertamenti eseguiti dalla Soprintendenza, e con le stesse ragioni sottese alla imposizione del vincolo strumentale alla salvaguardia della fabbrica settecentesca.

6. Il ricorso è altresì fondato laddove censura l’applicazione della normativa urbanistica in itinere costituita dall’art. 103 della variante generale adottata nel 2001, che disciplina gli interventi eseguibili sugli immobili configurabili quale: “Unità edilizia speciale preottocentesca originaria o si ristrutturazione a struttura modulare”.
6.1. In primo luogo occorre considerare che il provvedimento impugnato è stato emesso il 10.02.2004 a meno di tre anni dalla adozione della delibera di variante con delibera C.C. n. 35 del 19.02.2001, sicchè, in tal caso, ai sensi dell’articolo unico della legge 3.11.1951 n.1902, invocato dal ricorrente, il Comune non avrebbe dovuto fare diretta applicazione della norma di piano regolatore adottata e non ancora approvata, ma avrebbe dovuto applicare la misura di salvaguardia della sospensione di ogni determinazione sulla istanza inoltrata, avendone ravvisato il contrasto con una norma di piano adottata. Ciò nella specie non è avvenuto, in quanto il Comune, lungi dal sospendere ogni determinazione sulla istanza, ha respinto la domanda con un provvedimento espresso facendo diretta applicazione della norma di piano solo adottata e non ancora approvata in costanza di vigenza delle misure di salvaguardie previste ex lege in relazione ai piani in itinere. Durante il periodo di vigenza delle c.d. misure di salvaguardia, per giurisprudenza pacifica, ed ai sensi dell’art.4 legge n. 291/1971, è obbligatoria la sospensione di ogni determinazione sulla istanze edilizie in contrasto con il piano regolatore adottato ed in corso di approvazione, sicchè il Comune di Napoli non avrebbe avuto altra scelta se non quella di adottare un provvedimento di sospensione(vd C.d.S. sez. V. 28.09.1989 n.559).
Il provvedimento già per tale profilo si palesa come illegittimo.
6.2 Il ricorrente ha altresì contestato l’applicabilità dell’art. 103 di cui alla variante adottata, invocando l’applicabilità nella specie dell’art. 63 della medesima variante adottata relativa alle tipologie classificabili come unità edilizie “di base” preottocentesche originarie o di ristrutturazione a corte. In tal senso si è espresso altresì il consulente tecnico d’ufficio in relazione allo specifico quesito postogli dal Collegio.
Ad avviso del Collegio la censura non ha pregio, e le conclusioni cui è addivenuto il c.t.u. sono smentite proprio dall’esame della normativa urbanistica di piano adottata che, all’art. 63, precisa quali debbono essere i criteri distintivi per poter qualificare un edificio come “unità edilizia speciale” o “unità edilizia di base” in relazione ai caratteri tipologici che ne identificano la conformazione fisica e ne distinguono la formazione. Tale distinzione trova giustificazione nel principio di corrispondenza tra tipologie classificate, interventi consentiti e utilizzazioni compatibili.
Innanzitutto l’art. 63 della variante di piano adottata, nel riferirsi alla distinzione tra unità edilizie definite “di base”, unità edilizie “speciali”, ed unità edilizie “di spazio aperto”, precisa che, in riferimento ai predetti raggruppamenti, la disciplina è altresì articolata per categorie tipologiche, classificate ed individuate nella tavola 7, e per i singoli tipi in esse compresi e singolarmente normati nei successivi articoli da 64 a 125. Nella tavola 7 allegata al fascicolo del Comune resistente il complesso immobiliare oggetto di contestazione risulta classificato come unità edilizia speciale preottocentesca a struttura modulare, e tale classificazione formale, benché contestata, non risulta fatta oggetto di specifica impugnativa da parte del ricorrente, e nemmeno risulta avanzata istanza di rettifica della classificazione tipologica proposta – come pure osservato dal Comune di Napoli nella memoria depositata l’11.02.2006 – da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 63 comma 4 cit..
Inoltre, l’art. 63 della variante adottata individua le tipologie definite come “unità edilizie di base”, per differenziale dalle “unità edilizie speciali”, come quelle formatesi per assolvere prevalentemente alla funzione residenziale. Ciò trova rispondenza, ad esempio, nella tipica morfologia descritta nell’art. 64, relativo alle unità edilizie di base preottocentestche originarie o di ristrutturazione a corte, ove, per le unità di base preottocentesche originarie se ne descrive la articolazione nella tipica sequenza: portone, androne, scala, cortile e, generalmente, orto giardino.
Diversamente, le “unità edilizie speciali” sono definite dal medesimo art. 63 come quelle formatesi per assolvere prevalentemente a funzioni collettive, e ciò trova riscontro, ad esempio, nel comma 2 dell’art. 103 richiamato, che include tra le unità edilizie speciali preottocentesche: “ i monasteri, gli ospedali, le sedi amministrative, gli edifici militari ed ogni altro edificio monumentale di tipo seriale aggregatisi nel tempo per lo più nelle insulae conventuali, a scopi assistenziali, educativi e ricettivi in genere”.
Nella specie non vi è dubbio che il complesso immobiliare in questione, non possa in alcun modo rispondere al modello originario di unità edilizia di base di cui all’art. 63 trattandosi di un edificio formatosi originariamente, non per assolvere ad una funzione prevalentemente residenziale, ma per assolvere ad una funzione collettiva che lo ha caratterizzato nel tempo: sorto originariamente come fabbrica religiosa sede conventuale, ha mantenuto fino ai tempi recenti una destinazione collettiva quale casa religiosa di accoglienza- orfanotrofio con la destinazione nella categoria B/1 (Collegi e convitti; educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme) come da accertamento U.t.e. 1946 e certificato storico. Pertanto non possono al riguardo condividersi le diverse conclusioni cui è addivenuto al riguardo il c.t.u. circa l’applicabilità dell’art. 64 relativo alle unità edilizie “di base” senza considerare nè menzionare in alcun modo le decisive indicazioni fornite dalla normativa urbanistica di base. Tali conclusioni peritali appaiono al più contraddittorie laddove il consulente, in un primo momento afferma che l’edificio presenterebbe una “facies ottocentesca” più che preottocentesca anche in ragione delle modificazioni subite nel tempo dall’area di sedime, tuttavia, nel rispondere al quesito numero 3 finisce con l’affermare che l’impianto distributivo conseguente alle ristrutturazioni del complesso “otto-novecentesco” “avvicina l’edificio ad una tipologia quale quella citata nell’art. 64” che riguarda le unità edilizie di base preottocentesche originarie o di ristrutturazione a corte. Le conclusioni cui è addivenuto il consulente sul punto non appaiono né plausibili né convincenti, essendo informate ad una lettura approssimativa della normativa urbanistica adottata dal Comune di Napoli, e rassegnate senza tener conto delle classificazioni ivi operate tra unità edilizie preottocentesche, ottocentesche, ed otto/novecentesche come risultanti dalle tavole di classificazione allegate al p.r.g.
In definitiva, per le ragioni esposte il ricorso va accolto per quanto di ragione, e quanto alle spese processuali, ricorrono giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate. Con separata ordinanza si provvederà alla liquidazione delle spese dovute per il compenso da corrispondere al c.t.u nominato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli sez. IV^, definitivamente pronunciandosi sul ricorso iscritto al n. 6149/2004, proposto dalla società P. s.r.l., con l’intervento della […] s.r.l, nei confronti del Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., così provvede:

– accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l’effetto annulla, nei limiti di cui in motivazione, il provvedimento impugnato;
– spese compensate.
– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2006.
La presente decisione è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
dott. Eduardo Pugliese – Presidente
dott. Renata Emma Ianigro – Primo Referendario estensore