Sentenza 28 febbraio 2005, n.959
T.A.R. Toscana. Prima Sezione. Sentenza 28 febbraio 2005, n. 959: “Insegnanti di religione: mancata conferma dell’incarico per nuova nomina proposta dall’Ordinario Diocesano”.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA. I^ SEZIONE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso n. 4084/97 proposto da […], rappresentata e difesa dall’avv. Ferrari Lelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Viale G.Matteotti n. 25;
contro
– il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore,
– il PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FIRENZE, in persona del Provveditore pro-tempore,
– la SCUOLA MEDIA STATALE [….], in persona del Preside pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati, ex lege, presso i suoi Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;
– l’ORDINARIO DIOCESANO DI FIRENZE, in persona del Direttore dell’Ufficio Scolastico Diocesano pro-tempore, non costituitosi in giudizio;
e nei confronti
di […], non costituitosi in giudizio;
per la reintegrazione
della ricorrente nell’incarico di insegnante di religione a tempo determinato nella Scuola Media Statale [….].
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Udito altresì, per laparte resistente l’avv.dello Stato G.Onano;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il conferimento dell’incarico di insegnante di religione al sig. […] presso la scuola media statale […], lamentando la mancata conferma dell’incarico a lei conferito negli anni precedenti.
Il ricorso è infondato. La nomina impugnata è stata disposta su proposta dell’Ordinario Diocesano di Firenze in data 19 luglio 1997, in applicazione del punto 5, lett. a) del Protocollo addizionale dell’accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121. Né può invocarsi l’automatica conferma del precedente incarico, giacché lo speciale rapporto di servizio del docente incaricato dell’insegnamento della religione cattolica ha durata annuale, anche se rinnovabile (Cons. Stato, sez. II, 24-07-1996, n. 1049/92).
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, respinge il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Firenze il 23 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Giuseppe Di Nunzio Consigliere
Eleonora Di Santo Consigliere
F.to Giovanni Vacirca est.
F.to Mario Uffreduzzi – Il Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 FEBBRAIO 2005
Autore:
Tribunale Amministrativo
Dossier:
_Insegnanti di religione_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Scuola, Ordinario diocesano, Nomina, Idoneità, Autorità ecclesiastica, Reintegrazione, Docenti, Insegnamento della religione cattolica, Incarico annuale
Natura:
Sentenza