Sentenza 28 aprile 2005, n.6540
T.A.R. Campania. Sezione Seconda. Sentenza 28 aprile 2005, n. 6540: “Concorso riservato per esami e titoli a posti di insegnante di religione cattolica: il congedo per maternità è computabile ai fini del requisito della continuità nella durata del servizio prestato”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. Sezione Seconda.
composto dai Signori Magistrati:
Dott. Antonio Onorato Presidente
Dott. Andrea Pannone Consigliere
Dott. Umberto Maiello Ref., estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
A) sul ricorso n. 13299/2004 proposto da I.S., rappresentata e difesa dagli Avv. Erich Grimaldi ed Arturo Testa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi difensori in Napoli alla P.zza Amedeo n°8;
contro
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro – tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici – alla via Diaz 11 – ope legis domicilia;
per l’annullamento
– del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – prot.llo 2208 del 19.10.2004 – per effetto del quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso riservato per titoli ed esami a posti di insegnante di religione cattolica;
– della graduatoria provvisoria compilata dalla commissione giudicatrice in cui la ricorrente risulta collocata con riserva;
– del decreto dell’Ufficio scolastico Regionale per la Campania – prot.llo 17915/1/P dell’11.10.2004 di approvazione della detta graduatoria;
B) sui motivi aggiunti proposti con atto depositato il 25.3.2005 dalla medesima ricorrente, come sopra costituita, nei confronti del Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca come sopra costituito;
per l’annullamento
– della graduatoria definitiva compilata dalla commissione giudicatrice in cui la ricorrente risulta collocata con riserva;
– dei decreti dell’Ufficio scolastico Regionale per la Campania – prot.llo 20821 e 20821/1 dell’8.2.2005 di approvazione della detta graduatoria, nonché della nota prot.llo 3706/P dell’8.2.2005 di trasmissione delle graduatorie definitive;
Visto il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 28 aprile 2005 il dott. Umberto Maiello;
Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, in ragione degli atti gravati, è stata esclusa dal concorso riservato per esami e titoli a posti di insegnante di religione cattolica, di cui aveva superato le relative prove, perché non in possesso del requisito di cui all’art. 2 comma 1 del bando di concorso che richiedeva candidati un servizio di insegnamento della religione cattolica continuativamente prestato, per almeno quattro anni, nelle scuole statali o paritarie dall’anno scolastico 1993/1994 all’anno scolastico 2002/2003.
Avverso i suddetti provvedimenti, la ricorrente, con l’atto di impugnazione in epigrafe, così come integrato dai motivi aggiunti depositati il 25.3.2005, ha articolato le seguenti censure:
a) violazione della legge 1204/1971, nonché del d. lgs. 151/2001. Violazione degli artt. 3 e 37 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
L’Amministrazione resistente, nel ricostruire il periodo di servizio prestato dalla ricorrente, non avrebbe considerato i periodi di congedo per maternità in violazione della normativa di settore;
b) violazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Difetto di motivazione.
L’Amministrazione resistente non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni svolte dalla ricorrente con la memoria depositata nel corso del procedimento;
c) violazione del legittimo affidamento ingenerato nel terzo.
L’Amministrazione avrebbe dovuto vagliare i requisiti dei candidati prima dello svolgimento delle prove concorsuali.
Resiste in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
All’udienza del 28.4.2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Va, anzitutto, convalidata l’osservazione censoria con cui la parte ricorrente lamenta l’insufficienza del corredo motivazionale degli atti gravati.
A tal riguardo, mette conto evidenziare che né il decreto di esclusione né gli ulteriori atti gravati esplicitano con sufficiente chiarezza le specifiche ragioni poste a fondamento della espunzione della ricorrente dalla graduatoria dei candidati aspiranti all’insegnamento di religione.
Invero, viene genericamente contestato alla I. di non aver prestato continuativamente il servizio di insegnamento della religione cattolica, per almeno quattro anni scolastici, nelle scuole statali o paritarie compreso tra l’anno scolastico 1993/1994 e l’anno scolastico 2002/2003 come previsto dall’art. 2 comma 1 del D.D.G. 2.2.2004.
Pur tuttavia, la precitata motivazione risulta generica e manifestamente disancorata dalle risultanze istruttorie, non essendo in alcun modo esplicitata la ragione per la quale il periodo di servizio documentato dalla ricorrente, anche a seguito della memoria depositata nel corso del procedimento di autotutela dalla medesima attivato, non sia stato ritenuto idoneo ad integrare il requisito in argomento.
Va, in definitiva, sanzionata la manifesta insufficienza strutturale degli atti gravati, che si limitano a riprodurre il contenuto precettivo della prescrizione concorsuale senza in alcun modo dar conto delle coordinate ermeneutiche che ne hanno caratterizzato l’applicazione con riferimento allo specifico caso in esame.
Tanto, di per sé, già costituisce un positivo riscontro alle doglianze attoree idoneo ad invalidare le determinazioni assunte ed oggetto del presente gravame.
Pur tuttavia, anche in ragione della valenza conformativa che la decisione di questo Tribunale è potenzialmente in grado di esplicare sulla riedizione del potere illegittimamente esercitato dall’Amministrazione resistente, è utile soffermarsi sull’opzione ricostruttiva privilegiata dalla ricorrente – e riscontrata dalla medesima Amministrazione nella memoria difensiva da ultimo depositata in giudizio, in vista dell’udienza di discussione – per spiegare la disposta esclusione ed incentrata sul mancato riconoscimento, quale servizio utile, dei periodi di congedo per maternità di cui la predetta avrebbe fruito a decorrere dall’anno scolastico 1996/1997.
Orbene, anche in relazione a tale specifico aspetto, in disparte la deficitaria ricostruzione dei profili di fatto, segnata dalla mancanza di un’approfondita disamina dei periodi di congedo fruiti dalla ricorrente, sotto l’aspetto prettamente valutativo, non può ritenersi appagante il mero rinvio alla disciplina del bando di concorso, che, in parte, qua, si rivela del tutto inidonea a regolamentare la fattispecie in esame: invero, la clausola di cui all’art. 2 comma 1° del D.D.G. 2.2.2004, non contenendo un espresso riferimento alla questione della computabilità dei periodi di astensione per maternità, non può essere considerata vincolante nella individuazione delle soluzioni applicative, occorrendo viceversa, a tal uopo, una specifica attività delibativa, di cui l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto dare adeguatamente conto nel provvedimento applicativo.
Peraltro, sul punto, dirimente appare il chiaro disposto delle norme di settore evidentemente dettate dalla consapevolezza che la protezione della maternità costituisce una finalità costituzionalmente rilevante: segnatamente, l’art. 22 del d. lgs. 151/2001, con formula generale ed onnicomprensiva, espressamente dispone che i periodi di congedo obbligatorio per maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio “a tutti gli effetti”, aggiungendo, al V comma, che gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
Allo stesso modo, per il successivo art. 34, i periodi di congedo parentale di tipo facoltativo sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia
Non può, dunque, essere revocata in dubbio l’astratta attitudine del congedo per maternità ad incidere, per fictio iuris, sulla durata del rapporto di collaborazione spendibile anche ai fini concorsuali.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, s’impone, nei limiti suindicati, in relazione alla posizione della ricorrente, l’annullamento degli atti impugnati.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 28 aprile 2005.
Il Ref. Estensore
Il Presidente
Autore:
Tribunale Amministrativo
Dossier:
_Insegnanti di religione_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Scuola, Religione Cattolica, Insegnamento, Esclusione, Congedo, Maternità, Graduatoria, Prove concorsuali per titoli ed esami, Servizio continuativo, Bando di concorso
Natura:
Sentenza