Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Marzo 2004

Sentenza 27 ottobre 1993

Tribunale Civile di Verona. Sentenza 27 ottobre 1993.

(Casalboni; Lendaro)

Motivi della decisione

(omissis)

Va, preliminarmente, osservato che gli enti ecclesiastici attori che, come detto, hanno agito in giudizio e proposto l’azione di cui all’art. 533 c.c., lo hanno fatto a tutela della loro qualità di eredi testamentari.

Nell’esperire cotale azione parte attrice deve, è noto, dimostrare solo la propria chiamata ereditaria, prodromicamente accettata (puramente e semplicemente o con beneficio di inventario), senza tuttavia che l’omissione di detta accettazione usualmente comporti altro effetto che quello di implicare una accettazione tacita della chiamata ereditaria, salvo che sia la stessa legge ad imporre diversamente.

Tale ipotesi ricorre, ad esempio, nel caso di eredità devoluta a persone giuridiche, per le quali è espressamente richiesta (art. 473 c.c.) l’accettazione con il beneficio di inventario, previa osservanza delle norme sull’autorizzazione governativa (per gli enti ecclesiastici regolata nelle forme e negli effetti dagli artt. 9 e 10 l. 27 maggio 1929 n. 848 ed ora dalla l. 25 marzo 1985 n. 121) rilevante tanto che, in sua assenza, attesa la natura di conditio iuris, l’eventuale accettazione fatta è comunque priva di qualsivoglia efficacia fino a che non avvenga il suo rilascio, retroagendo il suo effetto al momento in cui l’atto è stato posto in essere (cfr. Cass. 24 gennaio 1992, n. 810). Da rilevare, al riguardo, per una maggior comprensione che la necessità dell’autorizzazione per gli enti ecclesiastici non è correlata a ragioni inerenti alla tutela economica di detti soggetti, ma a ragioni di ordine pubblico, nella specie quello di evitare la ricostruzione della c.d. mano morta e di controllare l’effettivo perseguimento delle finalità poste alla base del riconoscimento giuridico dell’ente (così Cass. 4 giugno 1976, n. 2027).

Tanto premesso, osserva il Collegio come in atti non vi sia prova alcuna atta a consentire il riscontro sia dell’avvenuta pregressa accettazione da parte degli enti ecclesiastici attori dell’eredità con il beneficio di inventario, sia della sussistenza della preventiva predetta autorizzazione, presupposti ai quali è correlata l’acquisizione della qualità di erede, difetto incidente sulla legittimazione degli stessi, rilevabile come tale anche d’ufficio.

(omissis)