Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 13 Dicembre 2006

Sentenza 27 novembre 2006, n.4457

TAR Piemonte. Sentenza 27 novembre 2006, n. 4457: “Insegnanti di religione e sessione riservata di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola materna”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Prima Sezione

composto dai magistrati:

– Alfredo GOMEZ de AYALA – Presidente
– Roberta VIGOTTI – Consigliere
– Richard GOSO – Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 842/2001, proposto da T. S., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni T., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Fabro n. 6;

contro

il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domicilia ope legis in corso Stati Uniti n. 45;

per l’annullamento dell’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 1 del 2 gennaio 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, nonché di ogni altro atto a detta ordinanza prodromico, richiamato, preordinato o consequenziale e comunque citato nella stessa.

Visto il ricorso e il documento allegato;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore alla pubblica udienza del 22 novembre 2006 il referendario Richard Goso;
Udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come da verbale;

Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente, insegnante di religione, ha interesse a conseguire l’idoneità all’insegnamento nella scuola materna, tramite partecipazione alla sessione riservata di esami indetta con O.M. n. 153 del 15 giugno 1999, i cui termini sono stati riaperti con O.M. n. 1 del 2 gennaio 2001.
Essa, peraltro, non è in possesso del requisito di servizio prescritto dal bando, poiché, giusta l’art. 2, comma 4, dell’O.M. n. 153/1999, richiamato dall’art. 1 dell’O.M. n. 1/2001, nel computo dei giorni utili ai fini dell’ammissione non sono inclusi quelli corrispondenti all’insegnamento della religione.
Con il ricorso in trattazione, ritualmente notificato in data 20 aprile 2001 e depositato il successivo 18 maggio, la signora S. T. contesta la legittimità della suindicata O.M. n. 1/2001, nella parte in cui ne preclude l’ammissione alla sessione riservata di esami, deducendo i seguenti motivi di gravame: violazione di legge. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta ed irragionevolezza, disparità di trattamento.
Ad avviso della ricorrente, l’ordinanza impugnata, nella parte in cui prevede l’esclusione dei periodi di insegnamento della religione dal computo dei giorni utili per la maturazione del prescritto requisito di servizio, risulterebbe lesivo del principio di pari dignità dell’insegnamento della religione cattolica nonché in contrasto con gli artt. 3, 8 e 10 della Costituzione.
La funzione docente, inoltre, sarebbe unica, con la conseguenza che la discriminazione tra docenti di differenti materie violerebbe l’art. 97 della Costituzione, tanto più che l’ordinanza include tra i servizi utili attività così eterogenee da rendere irragionevole l’esclusione degli insegnanti di religione.
L’esponente, infine, rileva il presunto contrasto tra le disposizioni dell’ordinanza impugnata e precedenti atti dell’amministrazione scolastica (con particolare riferimento all’O.M. n. 371 del 29 dicembre 1994), favorevoli alla valutazione dell’insegnamento della religione ai fini del conferimento delle supplenze, nonché con la ratio della legge 19 marzo 1955, n. 160, che estende agli insegnanti di religione le disposizioni relative al personale insegnante non di ruolo.
Sulla scorta di tali doglianze, l’esponente chiede, in conclusione, che venga annullato in parte qua il provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio il Ministero della pubblica istruzione, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, contrastando nel merito la fondatezza del gravame e opponendosi al suo accoglimento..
Chiamato all’udienza del 22 novembre 2006, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) La signora S. T. contesta la legittimità dell’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 1/2001 nella parte in cui, disponendo la riapertura dei termini di partecipazione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola materna, conferma i requisiti di ammissione già previsti dall’O.M. n. 153/1999, dai quali è espressamente escluso, ai fini della maturazione della prescritta anzianità di servizio, il computo dei periodi di insegnamento della religione cattolica.
2) Osserva il Collegio che l’attuale ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione alla sessione di esami originariamente indetta con O.M. n. 153/1999 e aveva poi impugnato il provvedimento di esclusione, motivato con riferimento al mancato possesso del prescritto requisito di servizio.
La Sezione, con sentenza n. 2622 del 20 giugno 2006, aveva respinto il gravame, fondato su argomentazioni del tutto analoghe a quelle contenute nel ricorso in trattazione.
Nel presente caso, pertanto, il Collegio ritiene di dover brevemente ribadire i principi enunciati con la decisione citata.
3) La quaestio iuris dedotta nel presente giudizio concerne la legittimità della previsione che esclude i periodi di insegnamento della religione cattolica dal computo dei servizi utili ai fini dell’ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento.
La previsione de qua è sicuramente legittima, perché conforme alle previsioni dell’art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, che limita il servizio utile ai fini dell’ammissione alla sessione riservata di esami agli insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, mentre l’insegnamento della religione non corrisponde pacificamente a detti requisiti.
Per tale ragione, risultano palesemente prive di pregio le ulteriori doglianze formulate dalla ricorrente, con riferimento alla presunta irragionevolezza dell’esclusione de qua (a fronte dell’inclusione tra i servizi utili di altre attività didattiche asseritamente eterogenee) ed in relazione alla diversa valutazione che sarebbe stata riservata all’insegnamento della religione in precedenti procedure dell’amministrazione scolastica.
4) I dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalla ricorrente non hanno ragion d’essere, considerando l’evidente atipicità del servizio di insegnamento in questione, conseguenza dalla peculiarità della materia e, soprattutto, della posizione degli insegnanti, non appartenenti ai ruoli dei docenti statali e vincolati all’assenso dell’autorità ecclesiastica.
E’ opportuno rammentare, comunque, che lo stesso Giudice delle leggi, con sentenza n. 343 del 22 luglio 1999, ha rimarcato la diversa condizione degli insegnanti di religione, atteso che le prestazioni professionali da essi fornite presuppongono profili di qualificazione professionale che non costituiscono titolo di accesso ad altri insegnamenti.
Per tale ragione, non ha neppure pregio il richiamo ai presunti principi sanciti dalla legge n. 160/1955 sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo.
5) In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese del grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

(Omissis)