Sentenza 27 marzo 2007, n.7449
Cassazione – Sezione terza civile. Sentenza 2-27 marzo 2007, n. 7449: “Libero esercizio del culto e mancata celebrazione di una messa di suffragio”.
Presidente Vittoria – Relatore Amatucci
Pm Golia – conforme – Ricorrente V.
(omissis)
Svolgimento del processo
M. e M. V., assumendo di avere concordato con il parroco, cui avevano versato dieci euro, la celebrazione (in un determinato giorno e ad una determinata ora) di una messa in suffragio del loro genitore e che la celebrazione non era invece avvenuta, convennero in giudizio il parroco per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Il GdP dispose che la somma di euro 10,00 fosse versata agli attori (così a pagina 10 del ricorso), respinse per il resto la domanda e compensò le spese di lite.
Il tribunale di Verona ha rigettato l’appello dei V. rilevando: che il parroco non era stato inadempiente, posto che la messa era stata effettivamente celebrata, benché alle ore 8,30, invece delle ore 18,30, del giorno medesimo; che il defunto, in suffragio del quale era stato assunto l’obbligo di celebrare la messa, non aveva ricevuto alcun danno dal comportamento in questione; che, peraltro, il parroco aveva offerto agli attori, innanzi allo stesso GdP, la restituzione dei dieci euro versatigli per la celebrazione della messa.
Propongono ricorso per cassazione i V. a mezzo di tre motivi, illustrati anche da memoria, con i quali domandano che la sentenza sia cassata sui rilievi che lo spostamento dell’orario della messa costituisce inadempímento contrattuale, che non è neppure provato che la messa fosse stata effettivamente celebrata il mattino invece che il pomeriggio, che il contratto era intervenuto tra loro ed il sacerdote (e non tra il sacerdote ed il defunto, come affermato dal tribunale) ed aveva come scopo la realizzazione del vantaggio dei congiunti – contraenti di assistere alla celebrazione della messa nell’orario stabilito.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato per le assorbenti ragioni che il GdP ha disposto che la somma di euro 10 fosse versata agli attori; che gli stessi non hanno affermato in ricorso di aver mai prospettato di aver subito un danno patrimoniale ulteriore rispetto alla somma corrisposta al parroco per la messa di suffragio; che non è ravvisabile nella specie la lesione di un diritto fondamentale della persona, comportante la rísarcibilità del danno non patrimoniale allorché non ricorra un’ipotesi di reato (cfr. Cassazione, 8827 e 8828 del 2003, cui s’è allineata la giurisprudenza successiva).
Benché, dunque, la sentenza vada corretta nella parte in cui il tribunale ha impropriamente affermato che il defunto non aveva subito alcun danno per il comportamento del parroco, volta che non il danno del defunto veniva ovviamente in considerazione ma quello in ipotesi patito dai congiunti per non aver potuto assistere alla messa di suffragio, la soluzìone data alla controversia è tuttavia corretta in diritto. E’, infatti, di palmare evidenza che l’impossibilitá contingente di assistere ad una determinata messa di suffragio in una determinata ora, per affermato inadempimento contrattuale del sacerdote che avrebbe dovuto officiarla, non lede un diritto fondamentale della persona né incide sul diritto di ognuno “a praticare i riti della propria religione” (così la memoria illustrativa, a pagina 6), in quanto si appalesa affatto estranea alla libertà di culto. La quale, in quanto attiene alla possibilità di praticare liberamente i riti della propria religione, non è stata in nulla conculcata dalla omessa o anticipata celebrazione di una determinata messa di suffragio da parte del sacerdote di quella medesima religione (il cui culto si assume dal medesimo impedito).
Non ricorrono i presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Autore:
Corte di Cassazione - Civile
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Defunti, Risarcimento danni, Parroco, Celebrazioni liturgiche, Messa di suffragio
Natura:
Sentenza