Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 11 Luglio 2005

Sentenza 27 giugno 2003, n.5349

Consiglio di Stato. Sezione IV. Sentenza 27 giugno 2003, n. 5349: “Motivazione del provveddimento di assegnazione al servizio civile sostitutivo dell’obiettore di coscienza”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente:

DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA

(artt. 21 e 26 L. n. 1034 del 1971)

sul ricorso in appello proposto dal Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma Via dei Portoghesi n. 12;

contro

Iannucci Marco, non costituito nel presente giudizio;

per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
– Sezione II di Napoli 17 settembre 2002 n. 5072;
Visto i ricorsi con i relativi allegati;
Vista l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata proposta in via incidentale dall’Amministrazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di consiglio del 27 giugno 2003 il Consigliere A. Anastasi ed udito altresì l’Avvocato dello Stato Cesaroni;

Considerato quanto segue in

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha annullato per difetto di motivazione il provvedimento col quale l’Amministrazione ha disposto l’incorporazione del ricorrente ed il suo avvio a prestare il servizio civile sostitutivo nonostante il suo profilo sanitario non ottimale, senza previamente attestare l’avvenuto impiego dei soggetti aventi migliori caratteristiche psico-fisiche.
La sentenza è impugnata dall’ Amministrazione con appello che risulta manifestamente ammissibile e fondato, ricorrendo quindi i presupposti per l’adozione in sede cautelare di decisione in forma semplificata ai sensi degli artt. 21 e 26 della legge 6.12. 1971 n. 1034 come modificati dalla legge 21.7.2000 n. 205. In via preliminare, si richiama innanzi tutto il consolidato indirizzo della Sezione secondo cui l’Amministrazione deve esplicitare con adeguata motivazione le ragioni in base alle quali un soggetto con ridotto indice psico-attitudinale viene precettato solo nel caso in cui si verifichi un esubero di arruolati nella formazione del contingente o scaglione.
In ogni caso, per quanto riguarda specificamente gli obiettori di coscienza, l’art. 9 della legge 8.7.1998 n. 230 (come modificato dall’art. 2 del D.L. 16.9.1999 n. 324 convertito dalla L. 12.11.1999 n. 424) prevede che qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, devono essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori aventi minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva.
In attuazione della richiamata normativa, ogni anno l’Ufficio nazionale per il servizio civile determina i criteri in base ai quali concedere la dispensa o la licenza.
Relativamente all’anno 2002, il DPCM 25.1.2002 ha previsto all’art. 2 comma 1 lettera c) la concessione della dispensa nei confronti degli obiettori appartenenti alle categorie 1^ e 2^ e, per conseguenza, l’impiego degli obiettori classificati nelle categorie da 3^ a 7^.
Ne consegue che l’Amministrazione, avendo già preventivamente enucleato in seno all’atto generale le ragioni e i limiti di impiego degli obiettori con ridotto profilo sanitario, non aveva comunque alcun onere di ulteriore motivazione nel contesto dell’atto col quale ha avviato al servizio l’interessato.
L’appello va perciò accolto con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida forfettariamente in Euro 2000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
Costantino SALVATORE Presidente
Dedi RULLI Consigliere
Antonino ANASTASI Consigliere est.
Aldo SCOLA Consigliere
Anna LEONI Consigliere