Sentenza 27 gennaio 2015, n.1495
Corte di Cassazione, sez. I Civile. 27 gennaio 2015, n. 1495
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22953-2012 proposto da: N.V. (C.F. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CAIA FRANCESCO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro V.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 101/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/05/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2014 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO; udito, per la ricorrente, l'Avvocato CAIA FRANCESCO che si riporta; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha respinto la domanda di riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio contratto da N. V. e V.A., proposta da entrambi i coniugi e dichiarata per difetto di consenso consistente nell'esclusione della fedeltà dell'uomo convenuto. La Corte territoriale, fondandosi sui principi esposti dalla pronuncia di questa Corte n. 1343 del 2011 ha ritenuto che la convivenza di sei anni tra i coniugi fosse ostativa sotto il profilo del parametro dell'ordine pubblico interno alla richiesta di riconoscimento, tenuto anche conto dei due figli, entrambi minorenni, nati dall'unione.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione N. V. sulla base dei seguenti motivi:
nel primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 123 cod. civ. e dell'art. 29 Cost. rilevando che successivamente alla sentenza n. 1343 del 2011 vi era stato un mutamento di orientamento con la sentenza n. 8926 del 2012. In questa pronuncia la Corte, nonostante la presenza di figli e la durata trentennale del matrimonio aveva affermato che la convivenza non poteva ritenersi espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l'istituto e conseguentemente non poteva ritenersi ostativa alla delibazione sotto il profilo dell'ordine pubblico interno.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 7 Cost., della L. n. 121 del 1985, art. 8 e dell'art. 4 del Protocollo addizionale all'Accordo di modificazione del Concordato lateranense.
La pronuncia, secondo la parte ricorrente è chiaramente in contrasto con gli impegni concordatari assunti dallo Stato nei confronti della Chiesa cattolica i quali in forza dell'art. 7 hanno una specifica copertura costituzionale. In particolare, peraltro, l'art. 4 sopra citato prevede che il rinvio (materiale) agli artt. 796 e 797 c.p.c. deve tenere conto della specificità dell'ordinamento canonico, sulla base del quale deve essere regolato il matrimonio. Pertanto la convivenza come fatto sanante non può trovare ingresso perchè estranea alle specificità dell'ordinamento canonico.
Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del citato art. 4 nonchè il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte proceduto ad un riesame di merito che le era precluso nella parte in cui aveva ritenuto che il motivo di nullità rilevante per l'ordinamento canonico fosse relativo esclusivamente alla sfera psichica interna dei coniugi. Tale profilo attinente alla tutela dell'affidamento incolpevole dell'altro coniuge non poteva operare nella specie dal momento che anche quest'ultimo aveva chiesto la dichiarazione di esecutività. In particolare, sottolinea il ricorrente anche qualora la riserva fosse stata non conosciuta o conoscibile la proposizione del ricorso congiunto avrebbe eliminato ogni ostacolo. Inoltre, nell'ordinamento canonico la nascita dei figli integrava una diversa causa di nullità rispetto a quella accertata in sede canonica.
Nel quarto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 128 cod. civ. e L. n. 54 del 2006, art. 4 per avere la sentenza impugnata ravvisato come limite esterno alla delibazione della sentenza ecclesiastica i principi costituzionali che regolano la famiglia e i rapporti di filiazione, non considerando che le norme sopracitate escludono che non possano essere accertate cause di nullità matrimoniali in presenza di figli salvo regolamentarne il regime di affidamento e mantenimento., analogamente a ciò che accade con il divorzio.
Nel quinto motivo viene dedotta la violazione degli artt. 2, 19 e 29 Cost. per avere la sentenza impugnata deciso in contrasto con il diritto alla libertà matrimoniale religiosamente orientata, così come protetta dal nostro sistema giuridico costituzionale e pattizio per i cittadini di religione cattolica.
Nel sesto motivo di ricorso viene dedotto il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 per non avere la Corte d'Appello fornito alcuna motivazione in ordine alla qualificazione come particolarmente prolungata di una convivenza protrattasi per soli sei anni. Peraltro nel giudizio canonico era emerso che la convivenza durò meno di cinque anni e fu caratterizzata da interruzioni dovute alla relazione extraconiugale del marito.
La trattazione dei singoli motivi di censura deve essere preceduta dall'esame della sentenza delle S.U. di questa Corte n. 16739 del 2014. In questa pronuncia, risolvendo un preesistente contrasto all'interno della prima sezione le S.U. hanno affermato che "la convivenza "come coniugi" deve intendersi – secondo la Costituzione (artt. 2,3, 29, 30 e 31), le Carte europee dei diritti (art. 8, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ed il Codice civile – quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari".
In tal modo intesa, la convivenza "come coniugi", protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio "concordatario" regolarmente trascritto,connotando nell'essenziale l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali,convenzionali ed ordinarie, di "ordine pubblico italiano" e, pertanto, anche in applicazione dell'art. 1, comma 1, e del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa – ai sensi dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo dalla L. 25 marzo 1985, n. 121 (in particolare, dell'art. 8, n. 2, lett. c, dell'Accordo e del punto 4, lett. b, del Protocollo addizionale), e dell'art. 797 c.p.c., comma 1, n. 7,- alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'"ordine canonico" nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale.
La pronuncia impugnata è in linea di principio coerente con quanto affermato dalle S.U., avendo aderito ad uno dei due contrapposti orientamenti in precedenza formatosi, ma nella sentenza n. 16379 del 2014 è anche affermato, nel paragrafo 4.3. lett. b) della sentenza, che "secondo la speciale disciplina dell'Accordo, occorre distinguere due ipotesi, a seconda che la delibazione sia proposta "dalle parti" oppure "da una di esse" (alinea dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo), (…) nella prima ipotesi non possono sussistere dubbi circa la tendenziale delibabilità della sentenza canonica di nullità, anche nel caso in cui già emergesse ex actis una situazione di convivenza coniugale, potenzialmente idonea a costituire ostacolo alla delibazione".
Deve, pertanto, ritenersi che la proposizione di un ricorso congiunto volto ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia nel nostro ordinamento di una sentenza di nullità del matrimonio canonica pronunciato dal tribunale ecclesiastico, escluda l'interferenza della condizione ostativa costituita dalla convivenza così come precisamente configurata dalle Sezioni Unite.
Alla luce delle premesse sopra illustrate, il primo, il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo sono infondati perchè contrastanti con i principi affermati dalle S.U. in ordine al rilievo della convivenza effettiva protrattasi per almeno tre anni, come condizione ostativa sotto il profilo dell'ordine pubblico, alla delibabilità di una pronuncia di nullità del matrimonio canonico.
Nel terzo motivo, invece, viene evidenziata la proposizione congiunta del ricorso davanti alla Corte d'Appello, al fine di escludere il rilievo della convivenza coniugale, ancorchè sotto l'angolazione dell'insussistenza dell'affidamento incolpevole del coniuge il cui consenso non era originariamente viziato. Come osservato, in tale peculiare ipotesi, secondo la pronuncia delle S.U. n. 16379 del 2014 non può impedirsi il riconoscimento della sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità del matrimonio. Tale conclusione è coerente con la qualificazione della convivenza coniugale come eccezione in senso stretto, rimessa esclusivamente alla disponibilità della parte che vuole farla valere e con la prevalenza da dare alla "consapevole concorde manifestazione di volontà delle parti" S.U. n. 16379 del 2014, par. 4.3, lett. b), ultima riga.
Deve, inoltre, sottolinearsi che il ricorso per cassazione è stato proposto proprio dal coniuge cui non è imputabile il difetto originario del consenso accertato in sede di giudizio canonico e che proprio tale coniuge abbia non solo non eccepito l'esistenza della condizione ostativa costituita dalla convivenza ma anche escluso il proprio affidamento incolpevole così attribuendo rilievo esclusivo alla volontà comune.
Il terzo motivo deve pertanto ritenersi fondato e la sentenza cassata con rinvio perchè la Corte d'appello in diversa composizione valuti la condizione della convivenza protratta per almeno tre anni alla luce della rilevabilità della circostanza solo ad eccezione di parte ed alla luce della preminenza della volontà manifestata da entrambi i coniugi di procedere al riconoscimento della sentenza di nullità secondo le indicazioni della sentenza delle S.U. n. 16379 del 2014.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo, il secondo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso. Accoglie il terzo motivo e rinvia alla Corte d'Appello in diversa composizione. In caso di diffusione omettere le generalità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2015
Autore:
Corte di Cassazione - Civile
Dossier:
_Chiesa cattolica_, Libertà religiosa, Italia, Matrimonio religioso
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Matrimonio concordatario, Delibazione, Prolungata convivenza tra i coniugi, Durata triennale, Ricorso congiunto
Natura:
Sentenza