Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 5 Luglio 2005

Sentenza 27 gennaio 2004, n.1607

Consiglio di Stato. Sezione VI. Sentenza 27 gennaio 2004, n. 1607: “Riconoscimento del servizio non di ruolo prestato presso scuole italiane all’estero”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente:

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Valenza Maria Assunta, rappresentata e difesa dall’avv. Manilio Franchi presso il cui studio è elettivamente domiciliata In Roma, Via A. Gramsci, n. 28

contro

il Provveditore agli Studi Grosseto, in persona del Provveditore pro tempore, e del Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12,

per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana –
Sezione III – n. 214 del 21 novembre 1997.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004 relatore il Consigliere Guido Salemi. Uditi l’avv. Franchi e l’avvocato dello Stato Aiello.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

1.- La prof.ssa Maria Assunta Valenza adiva il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, chiedendo l’annullamento del decreto del Provveditore agli Studi di Grosseto del 28 agosto 1991, con cui era stato effettuato il riconoscimento dei servizi ai fini della ricostruzione della propria carriera, nella parte in cui aveva disposto di non riconoscere il servizio d’insegnamento pre-ruolo da lei prestato negli anni scolastici 1976/77 e 1977/78 nel Liceo Tecnico di Chambery (Savoia – Francia) e dall’anno scolastico 1980/81 fino all’anno scolastico 1985/86 nei corsi di lingua e cultura italiana del CASCI, Comitato attività scolastiche e culturali italiane, di Berna, perché privo dei requisiti necessari.
Con sentenza n. 214 del 21 novembre 1997, la Sezione II del T.A.R. adito respingeva il ricorso.
Ad avviso di detto giudice, ostava al riconoscimento del servizio prestato dall’istante presso il CASCI, la natura privatistica del rapporto d’impiego del personale docente assunto da detto Ente, confermata dalla legge 22 maggio 1980 n., 232, interpretativa delle leggi n. 153/1971 e n. 327/1975.
Analoghe considerazioni, con riferimento al servizio prestato presso il “College Jules Ferry”, formulava il T.A.R., il quale osservava che si trattava di Istituto statale francese e che il servizio prestato all’estero presso Istituti di istruzione secondaria in qualità di assistente di lingua italiana, pur essendo valutabile fra i titoli didattici ai sensi dell’ordinanza 16 marzo 1984, non risultava valutabile, in base ad alcuna disposizione normativa, né ai fini pensionistici né di ricostruzione di carriera.
Con atto notificato il 24 marzo 1998, la ricorrente ha proposto appello avverso la summenzionata sentenza.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione appellata.
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.- Con riferimento al servizio prestato presso il CASCI, l’appellante sostiene che il mancato riconoscimento di detto servizio viola l’art. 14 della legge n. 26 maggio 1975, il quale prevede in modo espresso che “Il servizio prestato all’estero in qualità di non di ruolo dal personale contemplato nel presente titolo è riconosciuto utile ai fini dell’applicazione del D.L. 19 giugno 1970 n. 370, convertito con modificazione nella L. 26 luglio 1970, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Nella specie, come si soggiunge, il CASCI è ente di emanazione consolare previsto dal D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967, le spese afferenti l’incarico risultano a totale carico del Ministero degli Affari Esteri e, in ogni caso, la natura del rapporto di impiego non influisce sulla questione in esame, posto che la valutabilità dei periodi pre-ruolo è prevista anche per le scuole pareggiate, per le scuole popolari, sussidiate e sussidiarie (art. 1 e 2 del D.L. 370/1970).
La censura è infondata.
Va, anzitutto, ribadito, sul piano generale, che il beneficio del riconoscimento dei servizi pre-ruolo a favore degli insegnanti che li hanno svolti in scuole italiane all’estero non è riferito indifferentemente a tutti i tipi di istituti scolastici all’estero disciplinati dal T.U. 12 febbraio 1940, n. 740, richiamato dall’art. 1 della legge n. 327 del 1975.
In particolare, questa Sezione ha sottolineato il carattere eccezionale della norma contenuta nell’art. 1 del D.L. n. 370 del 1970 che, nel disporre il riconoscimento, all’atto del superamento del periodo di prova, del servizio non di ruolo precedentemente prestato in qualità di insegnante (anche presso le scuole italiane all’estero, in base all’art. 14 della legge n. 327 del 1975) si riferisce soltanto alle scuole statali e pareggiate, con conseguente esclusione del servizio prestato presso istituti legalmente riconosciuti (cfr. decisioni 16 aprile 1998 n. 510 e 9 maggio 2002 n. 2517).
Ciò posto, si osserva, con riferimento alla fattispecie in esame, che la stessa ricade nella disciplina di cui agli artt. 6, 7, e 9 della legge n. 153 del 1971, richiamata pur essa dall’art. 1, primo comma, della legge n. 327 del 1975 (“Gli incarichi di insegnamento negli istituti italiani di cultura e nelle scuole italiane all’estero di cui al testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, compresi i corsi, scuole, e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, sono conferiti, quando non sia possibile ed opportuno destinare ai posti di insegnamento personale di ruolo ai sensi del succitato testo unico del 1940 e successive modificazioni, secondo le disposizioni della presente legge”).
Da tale normativa risulta che il Ministero degli Affari Esteri ha facoltà di concedere contributi in denaro, libri, materiale didattico e di laboratorio, e di assegnare personale di ruolo e non di ruolo a favore delle iniziative scolastiche nonché di formazione e perfezionamento professionali, assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali, come previsto dai successivi articoli 7 e 9, assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali, che perseguano i fini della legge ed integrino in modo idoneo l’azione diretta del suddetto Ministero (art. 6); che, per l’attuazione dei fini previsti dalla legge si provvede mediante l’impiego di un’aliquota di presidi e professori di scuole secondarie di primo e secondo grado, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici, degli insegnanti elementari e delle insegnanti di scuola materna dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, messi a disposizione del Ministero degli affari esteri nei limiti e secondo le modalità previste dal testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, dalla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, di attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891 (art. 7); che, qualora non fosse possibile od opportuno utilizzare il personale insegnante di ruolo di cui al precedente art. 7, il Ministero degli affari esteri ha la facoltà di assumere insegnanti incaricati o supplenti scelti tra coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio od abbiano comprovata esperienza specifica, siano forniti, possibilmente del requisito della cittadinanza italiana e abbiano conoscenza della lingua locale o almeno di una delle principali lingue straniere (art. 9).
Dal riferito quadro normativo emerge che il servizio non di ruolo prestato presso gli enti previsti dall’art. 6 della legge n. 153 del 1971 (tra i quali rientra il CASCI) è riconoscibile nella misura in cui il personale incaricato o supplente sia stato assunto dal Ministero degli affari esteri secondo la procedura prevista dall’art. 9 della stessa legge.
Dalla documentazione in atti emerge che siffatto tipo di servizio è stato prestato dall’appellante, a titolo di supplenza temporanea, esclusivamente negli anni scolastici 1981/82, per un periodo temporale estremamente ridotto (complessivamente 5 mesi e 20 giorni), che non è, peraltro, suscettivo di riconoscimento ai sensi dell’art. 4 della legge 9 giugno 1979, n. 370 (“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell’anno, dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”).
Quanto al restante servizio, lo stesso non è suscettivo di riconoscimento, perché, pur essendo stato prestato in corsi organizzati dal CASCI con onere finanziario a totale carico del Ministero degli affari esteri, non è stato preceduto dal provvedimento ministeriale di conferimento di incarico o supplenza; esso, quindi, deve ritenersi prestato in regime di diritto privato secondo quanto disposto dell’art. 1, L. 22 maggio 1980, n. 232 (“I contributi in denaro di cui all’art. 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si intendono destinabili anche alla retribuzione di personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, comitati e scuole locali previste dal medesimo art. 6, ferma restando la natura privatistica del relativo rapporto d’impiego”).
3.- Per quanto attiene al mancato riconoscimento del servizio prestato presso la citata istituzione scolastica francese, l’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 17 della legge 26 maggio 1975, n. 327.
La censura è infondata.
Il summenzionato art. 17 dispone che “Le funzioni di insegnamento nelle istituzioni straniere di cui all’art 15 del T.U. 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni ed integrazioni, quando non siano state attribuite, a norma del citato testo unico, a personale di ruolo, sono conferite per incarico”. Il successivo art. 18 prescrive che “Coloro che aspirano al conferimento degli incarichi di cui al precedente articolo devono presentare domanda al Ministero degli affari esteri, direzione generale della cooperazione culturale, scientifica e tecnica, entro il 31 gennaio di ciascun anno”.
Nella fattispecie in esame, come risulta dalla documentazione in atti, il servizio in questione è stato prestato dall’appellante senza ricevere alcun incarico dal suddetto Ministero.
4.- Vanno, infine, dichiarate inammissibili le censure di difetto di motivazione proposte nei confronti sia del provvedimento impugnato che della sentenza appellata.
E’ pur vero che l’atto impugnato si è limitato a negare il riconoscimento con una mera tautologia (“perché manca dei requisiti necessari alla riconoscibilità del servizio”), senza specificare neanche per relationem i requisiti mancanti nel caso di specie, ma dall’accoglimento della censura l’appellante non trarrebbe alcun vantaggio, essendo stato accertato che all’accoglimento della sua istanza si oppone comunque il mancato possesso di requisiti tassativi di legge, ancorché non esplicitati nella determinazione impugnata.
Parimenti inammissibile è la seconda doglianza, giacché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, l’appello ha carattere di gravame e non di rimedio impugnatorio, con la conseguenza che l’eventuale carenza di motivazione della sentenza è di per sé irrilevante ed è sufficiente dedurre l’erroneità della decisione perché l’intera materia del contendere passi all’esame del giudice del ricorso, salvi i soli effetti del giudicato interno formatosi sui capi autonomi della decisione che non abbiano formato oggetto di specifici motivi di impugnazione (cfr. C.d.S., questa Sezione 15 settembre 1999, n. 1197 e, più di recente, Sez. IV, 21 gennaio 2003, n. 214).
5.- In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata, anche se integrata nella motivazione dalle suesposte considerazioni.
Circa le spese e gli altri oneri del giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensarli tra le parti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Minicone Consigliere
Francesco D’Ottavi Consigliere
Guido Salemi Consigliere, relatore