Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Marzo 2004

Sentenza 27 aprile 1994

Corte d’Appello di Milano. Prima Sezione Penale. Sentenza 27 aprile 1994.

(Gnocchi; Poppi)

Fatto e diritto

(omissis)

La Corte reputa esatta e condivisibile l’interpretazione del Pretore, secondo cui le limitazioni dell’inquinamento acustico stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1.3.91 non sono applicabili alla fattispecie, in quanto esse riguardano i rumori che, tanto nella più precisa definizione lessicale quanto nella più comune accezione, sono fenomeni acustici casuali, sgradevoli, fastidiosi, non musicali, sicché ad essi non possono essere assimilati i suoni prodotti dalle campane di una chiesa.

La conferma della esattezza di questa interpretazione si evince indirettamente anche dalla considerazione che il citato decreto contiene numerosi riferimenti specifici alle emissioni di rumore provenienti da attività produttive industriali o artigianali (cfr. artt. 1, 2, 5 e 6).

Deve quindi farsi riferimento, al fine di verificare la sussistenza dell’asserito abuso, al concetto di normale tollerabilità ed alla verifica di un corretto uso dell’impianto.

Dall’istruttoria testimoniale è emerso che i rintocchi delle campane indicano le ore esclusivamente di giorno (dalle 7,30 alle 22) ed annunciano l’inizio delle funzioni liturgiche (cinque volte nei giorni feriali e dieci volte nei giorni festivi) fra le ore 7 e le ore 19, con segnali della durata di un minuto primo ogni volta. Anche il cosiddetto concerto risulta limitato nel tempo alla durata di un minuto.

Avuto riguardo al carattere relativo della normale tollerabilità, nel senso che nel caso concreto si deve tener conto che il campanile della chiesa si trova pressoché sempre, per antica tradizione, in pieno centro abitato, quale punto di riferimento della popolazione, e che la funzione storica, ma anche pratica e sociale, del suono delle campane è proprio quella di farsi sentire da lontano, sarebbe fuori luogo parlare di abuso.

Va altresì osservato che la situazione è da valutare in modo obiettivo, con riferimento alla reattività dell’uomo medio, e quindi prescindendo dalla sensibilità soggettiva di singole persone interessate. Sotto questo profilo è emerso dall’istruttoria testimoniale che la valutazione di disturbo per suono delle campane in Chiesa Valmalenco non è condivisa neppure da coloro che abitano vicino alla chiesa.

L’inapplicabilità del citato Decreto alla fattispecie comporta violazione di legge dell’ordinanza del sindaco di cui al capo B, che si basa erroneamente su tale presupposto.

Ne consegue l’insussistenza anche del reato di cui all’art. 650 cp.

P.Q.M.

Visto l’art. 605 cpp.

Conferma la sentenza emessa dal Pretore di Sondrio in data 22.3.93 nei confronti di Roncan Giulio.