Sentenza 27 agosto 2002, n.860/02
Corte d’Appello di Salerno – 17.7/27.8.2002, n. 860/02 – Pres. Casale – Rel. Vignes – INPS (Avv. Amato) – Comune di Colliano (Avv. Verderese).
FATTO. – Con ricorso depositato in data 4.12.97 il Comune di Colliano, in persona del Sindaco p.t., proponeva rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2757/97 con il quale il Pretore di Salerno – in funzione di giudice del lavoro – gli aveva intimato il pagamento, in favore dell’INPS, della somma di £. 366.421.275 a titolo di contributi omessi nel periodo 1.1.1982/30.6.1995, sanzioni amministrative e somme aggiuntive calcolate fino alla .data del 14.4.1997. A sostegno dell’opposizione eccepiva e deduceva che: a) l’ingiunzione era stata chiesta ed emessa nei confronti di un soggetto inesistente indicato come “Scuola Amministrazione Comunale Colliano”; b) in ogni caso, l’atto era stato originato da una ispezione eseguita a carico della Scuola Materna Privata “S. Pio X” sita alla Traversa Calvario n. 4 del Comune di Colliano gestita dalle Suore appartenenti all’Istituto “Sacro Cuore” di Ragusa; c) le due Suore che insegnavano nella predetta Scuola non erano legate al Comune di Colliano da alcun rapporto di lavoro subordinato, prestando la propria opera per motivazioni religiose in adempimento dei fini della Congregazione di appartenenza; d) le predette Suore, nominate dall’Istituto Sacro Cuore con l’approvazione del Provveditorato agli studi, non erano soggette al potere organizzativo e direttivo del Comune che, in materia di servizi scolastici, svolge unicamente una funzione assistenziale mediante la fornitura di strutture, servizi ed attività complementari.
Non sussistendo, pertanto, alcun obbligo contributivo, chiedeva che l’adito giudice revocasse il decreto ingiuntivo opposto, con le conseguenziali pronunce in ordine alle spese.
Nel costituirsi in giudizio, l’Istituto opposto deduceva la infondatezza della opposizione di cui chiedeva il rigetto con la conferma del decreto ingiuntivo e la rifusione delle spese processuali.
Con sentenza del 3.5.2001 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, nel condividere le argomentazioni spese dall’Ente opponente, accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l’INPS alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello l’Istituto sostenendo che la documentazione agli atti e le risultanze della indagine ispettiva, con particolare riferimento alla erogazione di un assegno mensile da parte del Comune, confermavano la sussistenza del disconosciuto rapporto di lavoro subordinato, atteso che le religiose avevano espletato il proprio compito per n. 30/35 ore settimanali al fine di assicurare alla collettività un servizio istituzionale del Comune.
Chiedeva, pertanto, che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse la domanda e confermasse il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna dell’opponente alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Ritualmente notificati ricorso e pedissequo decreto presidenziale di fissazione della udienza di discussione, il Comune di Colliano si costituiva con memoria depositata in data 3.7.2002 con la quale, nel ribadire quanto esposto ed eccepito nell’atto di opposizione, contrastava i motivi posti a sostegno del gravame.
Concludeva per il rigetto dell’appello e la condanna dell’INPS alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
All’esito dell’odierna pubblica udienza, sentiti i procuratori delle parti i quali hanno concluso come in atti, la Corte decideva il gravame con dispositivo di cui dava pubblica lettura.
DIRITTO. – I motivi posti dall’INPS a sostegno del gravame non sono fondati e vanno, pertanto, disattesi.
Invero, risulta prodotta agli atti il testo della Circolare INPS – Direzione centrale Contributi n. 51 in data 18.2.1995 che, nel recare disposizioni in materia di assicurazione dei religiosi che prestano attività presso Istituzioni gestite dagli Ordini o Congregazioni di appartenenza, evidenzia: a) in forza della delibera consiliare n. 204 del 21.10.1983 era stata riconosciuta come produttiva di obblighi assicurativi l’attività di lavoro prestata dai religiosi in favore degli Ordini e delle Congregazioni di appartenenza presso Organizzazioni gestite da tali Ordini e Congregazioni ed esplicanti attività che assumevano rilievo nell’ambito dell’Ordinamento giuridico Statuale; b) con la ordinanza n. 92 del 13/29 dicembre 1989 la Corte Costituzionale ha chiarito che l’attività del religioso (ivi compresa quella di insegnamento) non può essere considerata come svolta alle dipendenze di un terzo quando è prestata a favore dell’ordine o della Congregazione religiosa di appartenenza, o in Istituti di essi facenti parte, dovendosi escludere la prestazione di attività lavorativa e ritenere la sussistenza di opera compiuta “religionis causa” in adempimento dei fini della Congregazione; c) allo scopo di superare le incertezze determinatesi nella vigenza della delibera n. 204/1983 ne è stata disposta la revoca con la delibera n. 1428 del 7.12.1994 con le seguenti conseguenze: 1) non può pretendersi alcuna contribuzione per l’attività prestata dai religiosi in favore dell’Ordine o della Congregazione di appartenenza; 2) resta confermato l’obbligo assicurativo, secondo il dettato delle leggi 3.5.1956 n. 392 e 24.6.1966 n. 535, nel caso che i predetti religiosi svolgano attività lavorativa subordinata presso datori di lavoro con soggettività giuridica propria e distinta da quella degli Ordini o Congregazioni cui appartengono (ad es. case di cura, asili, scuole ecc.) facenti capo ad ordini o a Congregazioni diversi da quelli ai quali i religiosi appartengono, oppure a enti o organizzazioni non riconducibili ad alcun Ordine o Congregazione.
I principi che precedono figurano sostanzialmente ribaditi in numerose pronunce (cfr. tra le altre Cass. sez. lav. 7.4.1978 n. 1624 e 22.2.1992 n. 2195) con le quali la S.C. ha confermato che il rapporto di lavoro subordinato del religioso non è soggetto alla disciplina statuale quando le prestazioni lavorative siano da lui rese nell’interno del proprio ordine in favore della relativa comunità o quando ricorra l’ipotesi di appalto di servizi, assunto dall’Ordine nei confronti di terzi in corrispondenza dei fini istituzionali e la prestazione del religioso coincida con l’adempimento da parte sua dei doveri impostigli dalle regole dell’ordine. Quando, invece, le prestazioni del religioso a terzi non siano in rapporto causale – non siano, cioè, raccordati al voto di obbedienza – il rapporto di lavoro è disciplinato dal diritto statuale.
In definitiva, quindi, l’attività didattica svolta dal religioso non alle dipendenze di terzi, ma nell’ambito della propria Congregazione e quale componente di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce prestazione di attività lavorativa al sensi dell’art. 2094 c.c., soggetta alle leggi dello Stato, bensì opera di evangelizzazione “religionis causa” in adempimento dei fini della congregazione stessa.
Tanto premesso in diritto, la Corte deve rilevare che, contrariamente a quanto ritenuto dall’istituto appellante, la concreta fattispecie posta all’esame del primo giudice è chiaramente riconducibile ad una ipotesi di prestazione nell’ambito dell’Ordine di appartenenza e secondo i fini istituzionali di questa.
Infatti, dall’esame del verbale ispettivo e della documentazione agli atti emerge che: a) nel registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Cancelleria del Tribunale di Ragusa risulta iscritto l’Istituto delle Suore del Sacro Cuore con sede in Ragusa; b) dalla attestazione rilasciata dalla Superiora Generale dell’Ente, emerge che suor Parrino Giovanna riveste la posizione di Superiora pro tempore della Scuola Materna “Pio X” in Colliano e che la stessa è autorizzata a chiedere concessioni, contributi e sussidi per conto e nell’interesse dell’Istituto che dirige; c) nei rendiconti relativi ai contributi Ordinari di gestione percepiti dall’Ente, inviati annualmente al Provveditorato agli studi di Salerno, l’Istituto Sacro Cuore è indicato come gestore della Scuola Materna di Colliano; d) le domande di sussidio inoltrate annualmente al Ministero della Pubblica Istruzione, tramite il Provveditorato agli Studi di Salerno, confermano la natura religiosa dell’Ente preposto alla gestione della scuola; e) il parere espresso in calce dal Direttore didattico specifica, tra l’altro, (cosa del resto emergente anche dalle delibera del Consiglio Comunale) che il Comune di Colliano fornisce locali, trasporto e mensa; il predetto Comune corrisponde alla comunità religiosa un assegno mensile per n. 12 mesi all’anno.
Si assume, da parte dell’Istituto appellante, che tra il Comune di Colliano e le insegnanti suor D’Ambrosio Carmela e suor Leanza Carmela sarebbe intercorso un rapporto di lavoro subordinato, argomentando dalla erogazione del predetto assegno mensile e dalla prestazione di attività di insegnamento per n. 30/35 ore settimanali dal mese di settembre al mese di giugno dell’anno successivo con carattere di continuità e per fornire alla collettività un servizio istituzionale del Comune.
La tesi appare errata in diritto e frutto di non corretta lettura dei dati di fatto emersi all’esito della ispezione.
Infatti, una volta accertato, per quanto in precedenza lumeggiato, che la scuola in questione è gestita da un Ordine religioso, che il predetto ordine annovera tra i propri fini quello dell’insegnamento e che le suore svolgenti l’attività di insegnamento appartengono al predetto ordine, non può non ritenersi che la prestazione sia resa religionis causa in aderenza ai fini dell’Ordine medesimo. Quindi, i diversi indici rivelatori utilizzati dall’INPS (quali ad es. la continuità della prestazione ecc.) appaiono del tutto irrilevanti.
Inoltre, l’assegno mensile erogato dal Comune per il mantenimento delle religiose, rapportato all’intero anno e non ai mesi di funzionamento della scuola, assume un connotato chiaramente assistenziale, sia perché assegnato all’Ente gestore e non alle singole insegnanti, sia perché non rapportato ai mesi di effettiva prestazione lavorativa.
Per quanto precede, la sentenza gravata merita di essere integralmente confermata. Sussistono giustificati motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di questo grado del giudizio.
(Omissis)
Autore:
Corte d'Appello - Civile, Sez. Lavoro
Dossier:
Enti religiosi, Lavoro e Religione, Italia, CESEN
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Religiosi, Esclusione, Lavoro subordinato, Lavoro (Rapporto di), Attività lavorativa svolta alle dipendenze di enti ecclesiastici
Natura:
Sentenza