Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Ottobre 2006

Sentenza 26 settembre 2006, n.9455

TAR Lazio. Sezione III. Sentenza 26 settembre 2006, n. 9455: “Annullato il D.M. 25 novembre 2005, recante la Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, composto dai Signori:

Stefano Baccarini, Presidente
Germana Panzironi, Consigliere relatore
Giulia Ferrari, Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1655/06 Reg. Gen., proposto da T. E., in proprio e in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Italiana di diritto della Navigazione e dei Trasporti, rappresentata e difesa dall’ avv. Mario Sanino ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 180;

c o n t r o

il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, l’Università degli Studi di Roma Tre, in persona del rispettivi rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;

per l’annullamento

del decreto del Ministro dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca del 25-11-2005;
di ogni atto connesso, ivi compreso il d.m. n. 270/04 avente ad oggetto “modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con d.m. 3-11-1999 n. 509;

VISTO il ricorso ed i relativi allegati;
VISTI l’ atto di costituzione dell’ amministrazione intimata;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 762006 il relatore cons. Panzironi, e gli avvocati come da verbale di udienza;

RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti in epigrafe, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere.
Premetteva in fatto che il decreto del 29-9-2005, recante definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, pur avendo tra i suoi fini quello di indirizzare i laureati in vari campi di attività, comprese quelle del settore del diritto comparato, internazionale e comunitario, non comprendeva tra le attività formative indispensabili le materie ricomprese nel settore IUS/06 (diritto della navigazione, diritto dei trasporti e diritto aerospaziale).
Pertanto tuuti i professori afferenti al settore proponevano un esposto in cui chiedevano che il suddetto decreto prevedesse tra le attività formative indispensabili, le materie del settore IUS/06.
Tale richiesta non veniva in sostanza accolta da parte del Ministero che adottava il decreto 25-11-2005 senza apportare le modifiche richieste.
Avverso siffatta determinazione l’istante anche in rappresentanza dei docenti universitari di materie afferenti al predetto settore, propongono ricorso denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 117 Cost., dell’art. 17 della l. n. 127/97 e l’eccesso di potere sotto vari profili.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in resistenza al ricorso chiedendone il rigetto.
All’odierna udienza il ricorso è andato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
La questione in esame attiene alla legittimità del Decreto Ministeriale avente ad oggetto la “definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza”, con particolare riferimento alla disciplina delle attività formative e di base necessarie per il conseguimento della laurea.
Il decreto individua puntualmente le materie di base caratterizzanti il corso assegnando alle stesse i relativi crediti.
Con il primo gruppo di censure la ricorrente evidenzia una violazione dell’autonomia universitaria poichè il Decreto Ministeriale definisce in modo troppo dettagliato le materie “ caratterizzanti” e “ di base” ed attribuisce alle stesse puntualmente i crediti formativi, per complessivi duecentosedici dei trecento crediti previsti per Ia laurea magistrale in giurisprudenza.
La censura appare fondata alla luce del sistema introdotto dal legislatore con l’art. 17, comma 95, L. n. 127/1997, che attribuisce un importante rilievo al contributo dei singoli Atenei nella definizione del propri ordinamenti didattici, stabilendo che l’ ordinamento degli studi dei corsi di diploma di laurea è disciplinato dagli atenei in conformità a criteri generali definiti da decreti del Ministero, il quale delinea, con riferimento ai corsi di diploma universitario, la durata degli stessi, l’eventuale serialità dei corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari.
Ove vi sia una disciplina estremamente dettagliata che elenca le materie e la loro valenza in termini di credito formativo, l’apporto dell’Università diviene del tutto marginale, dal momento che ad esse rimane da gestire concretamente soltanto un quarto dei crediti totali che possono assegnare anche a materie non rientranti tra le attività formative “ di base” o “caratterizzanti”, tutte individuate dall’Amministrazione.
Il Decreto, peraltro, si pone in contraddizione con la sua stessa premessa che riconosce “la necessità di dare piena ed integrale attuazione all’art. 33 della Costituzione, riconoscendo a ciascun ateneo la libertà di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici….”
Tale eccessiva rigidità dell’ordinamento didattico è stata rilevata anche dal CUN che, nel parere obbligatorio reso all’Amministrazione sullo schema di decreto, riteneva necessario assegnare alla disponibilità dei singoli Atenei, al fine di salvaguardarne l’autonomia costituzionalmente garantita, almeno cento dei trecento crediti formativi complessivi.
L’Amministrazione, tuttavia, non ha tenuto in alcun conto le osservazioni del CUN, né ha fornito alcuna motivazione circa le ragioni che l’hanno indotta a disattendere tali indicazioni.
Nessuna sufficiente motivazione è contenuta nella relazione illustrativa del decreto che non evidenzia le ragioni poste a fondamento delle scelte dell’Amministrazione, dimostrando, viceversa, l’erroneità e il travisamento in cui è incorso il Ministero.
In particolare, il richiamo al disposto dell’art. 10 del DM 270/2004 – che consente per i corsi preordinati all’accesso alle attività professionali che il numero di crediti determinati per decreto superi la soglia del 50% del totale – è, nel caso di specie, incoerente.
La norma, infatti, pone un limite del 50% del totale dei crediti superabile soltanto a certe condizioni, e nei limiti della ragionevolezza e della proporzione, che non appaiono nelle ragioni addotte dall’Amministrazione a fronte di un superamento della soglia così consistente.
Il Collegio, in accoglimento delle censure proposte, ritiene che il D.M. impugnato non applichi correttamente l’art.10 del D.M n. 270/2004.
Parimenti fondata è la doglianza con cui si censura il difetto di motivazione del decreto.
Non risultano, infatti, in alcun modo esplicitati i criteri e i principi che l’Amministrazione ha seguito per l’individuazione delle materie di base e caratterizzanti e nella attribuzione alle stesse dei relativi criteri formativi.
Giova evidenziare, a tal proposito, che le materie appartenenti al settore IUS/06 II settore giuridico del diritto alla navigazione dei trasporti hanno assunto notevole rilievo sia nell’ordinamento nazionale che in quello comunitario ed internazionale, basti pensare al codice della navigazione ed alla parte aeronautica dello stesso, oggetto di una recentissima riforma, (decreto legislativo, 9 maggio 2005, n. 96) che affianca i codici civile, penale di procedura civile e di procedura penale.
L’importanza del settore è confermata anche a livello di diritto internazionale, nonché di legislazione comunitaria, caratterizzata da una intensa produzione normativa (Trattato CE nonché, soprattutto, direttive e regolamenti).) dalla emanazione di documenti di indirizzo politico (Libro Bianco CE, “la politica del trasporti fino al 2010”) alla creazione di reti trans – europee, dall’implementazione di specifici programmi di ricerca nel campo del trasporto (ad es. mobilita sostenibile) e dalla stessa organizzazione della Commissione Europea, delle cui direzioni generali una e riferita alla materia dei trasporti.
Anche sotto il profilo occupazionale le materie ricomprese nel settore IUS/06, sono particolarmente rilevanti sia all’interno dell’ordinamento nazionale che in quello europeo, per il rilievo che hanno assunto i traffici commerciali e comunque il diritto dei trasporti nella società.
Alla luce di quanto esposto si ritiene l’illegittimità del decreto del Ministero sotto il profilo dell’irragionevolezza delle scelte, estranee alle finalità fissate dalla legge e dalla stessa Amministrazione.
Conclusivamente il Collegio accoglie il ricorso siccome fondato e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Sussistono ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P Q M

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, accoglie il ricorso siccome fondato e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate. La presente decisione sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.

(omissis)