Sentenza 26 settembre 2005, n.4060
T.A.R. Puglia. Sentenza 26 settembre 2005, n. 4060: “Concorsi universitari e valore delle pubblicazioni scientifiche”.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari – Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (n.362 del 2005) proposto dalla dott.ssa M. R. M., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Lirosi, Cinzia Guglielmello e Maurizio Di Cagno e presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Bari, Via Domenico Nicolai n. 43
CONTRO
la libera Università LUM Jean Monnet, in persona del Rettore pro tempore, non costituita in giudizio,
il Ministero dell’istruzione, dell’ Università e della ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Bari, Via Melo n. 97, è ope legis domiciliato,
e nei confronti
della dott.ssa R. C., resistente e ricorrente incidentale, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Leone ed elettivamente domiciliata in Bari, P.zza Aldo Moro n. 33/a, presso lo studio dell’avv. Paolo de Leonardis,
della dott.ssa S. I., resistente e ricorrente incidentale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Liguori e Andrea Maffettone ed elettivamente in Bari, P.zza Aldo Moro n. 33/A, presso lo studio dell’avv. Paolo de Leonardis,
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti,
a) del D.R. n. 1108/04 del 15 dicembre 2004, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 “Diritto internazionale” presso la Facoltà di giurisprudenza, indetta con bando approvato con D.R. n. 1056/03 dl 19 dicembre 2003, nella parte in cui ha approvato le dichiarazioni di idoneità delle controinteressate C. e I.,
b) di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e, in particolare: del verbale della V riunione del 18 novembre 2004, nella quale la Commissione ha proceduto alla votazione per la designazione degli idonei, in parte qua; della relazione finale, in parte qua,
c) dell’art. 5 del bando di gara, in parte qua,
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’ Università e della ricerca e delle controinteressate-ricorrenti incidentali dott. sse R. C. e S. I.;
Visti i motivi aggiunti notificati dalla ricorrente in data 3 maggio 2005, depositati il successivo 1 giugno 2005 ed intesi all’annullamento del decreto rettorale n. 1002/05 dell’8 febbraio 2005, recante nomina in ruolo della dott.ssa R. C.;
Visto il ricorso incidentale della dott.ssa R. C., notificato il 18 marzo 2005 e depositato il successivo 26 marzo;
Visto il ricorso incidentale della dott.ssa S. I., notificato il 21 marzo 2005 e depositato il successivo 26 marzo;
Viste le memorie depositate dalle parti in causa costituite a supporto delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 21 settembre 2005, il Pres. Gennaro Ferrari; uditi i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
F A T T O
1. – Con atto (n.362/2005) notificato in data 23 febbraio 2005 e depositato il successivo 4 marzo la dott.ssa M. R. M., premesso di aver partecipato con esito negativo alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di professore associato presso la Facoltà di giurisprudenza della Libera Università Mediterranea LUM Jean Monnet di Casamassima, settore scientifico disciplinare IUS/13-diritto internazionale, indetta con D.R. n. 1056/03 del 19 dicembre 2003, ha proposto ricorso a questo Tribunale avverso gli atti in epigrafe indicati e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo contro di essi le seguenti censure:
a) Illegittimità del bando e illegittimità degli atti della Commissione giudicatrice per violazione e falsa applicazione dell’art. 4, co. 2, D.P.R. n. 117/2000 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del bando e del D.R. n. 1019/04 – Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e insussistenza dei presupposti, atteso che: a’) la monografia della dott.ssa R. C., intitolata “Rinvio pregiudiziale e sistema giuridico comunitario” era in corso di elaborazione al momento della pubblicazione del bando ed è stata via via ultimata, ma neppure compiutamente, durante lo svolgimento della procedura di valutazione; a”) la monografia della dott.ssa S. I., intitolata “Il principio di integrazione ambientale nel diritto comunitario”, è stata depositata in edizione provvisoria e non aveva avuto alcuna diffusione nell’ambito della comunità scientifica. Né varrebbe opporre che l’art. 5 del bando di concorso considera valutabili anche le bozze di stampa purchè corredate dalla lettera di accettazione dell’editore, atteso che detta norma è palesemente illegittima per contrasto con la disciplina statale e con i principi enunciati nella materia de qua dal giudice della legittimità, per i quali per “pubblicazione scientifica” deve intendersi non già una qualsiasi riproduzione a stampa dei lavori del candidato, per la quale siano stati curati gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 660 del 1945, ma l’opera “edita”, cioè pubblicata da un editore il quale ne curi non solo la riproduzione a stampa, ma anche la sua diffusione fra il pubblico;
b) Violazione e falsa applicazione del D.M. 4 ottobre 2000 – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 117/2000 e dell’allegato 1 al verbale della prima seduta (criteri di massima) – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 9 del bando di gara – Eccesso di potere per contraddittorietà, insussistenza dei presupposti, illogicità manifesta e irragionevolezza, atteso che le pubblicazioni depositate dalla candidate dichiarate idonee (C. e I.) non sono congruenti rispetto al settore scientifico-disciplinare IUS/13 – “Diritto internazionale”, per il quale era stata indetta la procedura comparativa, ma appartengono al settore IUS/14 – “Diritto dell’ Unione europea” che, pur essendo affine a quello afferente al “Diritto internazionale”, costituisce altra classe di concorso;
c) Violazione dell’art 3 L. n. 241/1990 – Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza – Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e , in particolare, per contraddittorietà fra giudizi individuali e giudizi collegiali, illogicità manifesta, incongruenza e di difetto di motivazione, atteso che la valutazione comparativa impugnata risulta caratterizzata, per quanto attiene ai titoli, alle pubblicazioni ed anche alla prova didattica, da una ingiustificata ed immotivata sopravalutazione delle candidate dichiarate idonee, nonostante le radicali riserve espresse nei loro confronti da due dei cinque componenti la Commissione, compreso il Presidente.
2. – A seguito della intervenuta nomina in ruolo della controinteressata dott.ssa R. C. la ricorrente principale ha provveduto ad impugnare, nella via dei motivi aggiunti, notificati in data 2 e 3 maggio 2005 e depositati il successivo 1 giugno, il D.R. 8 febbraio 2005 n. 1002/05, che l’ha disposta, riproponendo nei suoi confronti le censure già dedotte con l’atto introduttivo del giudizio.
3. – Con atto notificato in data 18 marzo 2005 e depositato il successivo 26 marzo la dott.ssa R. C. ha innanzi tutto contestato, in fatto e in diritto, le censure dedotte dalla ricorrente principale e contestualmente ha impugnato, nella via del ricorso incidentale, gli atti della Commissione giudicatrice nelle parti da lei ritenute lesive della sua posizione giuridica, deducendo contro di essi le seguenti censure:
a’) Violazione dell’art. 9 del bando e dell’art. 4 D.P.R. 27 marzo 2000 n. 117 – Eccesso di potere per travisamento, omessa o insufficiente istruttoria – Violazione dell’ art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241 – Carenza o insufficienza di motivazione, atteso che la Commissione giudicatrice non ha valutato l’attività di ricerca da lei svolta nella qualità di referendaria presso la Corte di giustizia delle Comunità europee dal 1990 al 1998;
b’) Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione del co. 12 dell’art. 4 D.P.R. n. 117 del 2000 – Eccesso di potere, atteso che i commissari, lungi dal predisporre e redigere autonomi e separati giudizi individuali, li hanno scritti l’uno di seguito all’altro, con la conseguenza che la valutazione da ciascuno di essi espressa ha influenzato, a cascata, quella degli altri, senza consentire l’asetticità e l’indipendenza di giudizio richieste, con palese violazione dei principi di imparzialità e di buona amministrazione che dovrebbero governare le procedure concorsuali;
c’) Violazione dei principi generali in tema di concorsi per professore universitario – Eccesso di potere per istruttoria carente e motivazione incongrua e insufficiente, atteso che la Commissione non ha adeguatamente valutato l’attività didattica svolta dalla ricorrente incidentale per dieci anni presso le Università di Campobasso (dal 1998 al 2001), di Cassino (dal 1998 al 2001) e Suor Orsola Benincasa di Napoli (dal 2001 al 2004), come compiutamente documentato e, quindi, in misura largamente prevalente rispetto a quella della ricorrente principale, dott.ssa M., limitata a soli tre anni.
4. – Con atto notificato in data 21 marzo 2005 e depositato il successivo 26 marzo la controinteressata dott.ssa S. I. ha innanzi tutto diffusamente contestato la fondatezza, in fatto e in diritto, delle censure dedotte dalla ricorrente principale e contestualmente ha impugnato, nella via del ricorso incidentale, gli atti della procedura comparativa nelle parti da lei ritenute lesive della propria posizione giuridica, e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo contro di essi le seguenti censure:
a”) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 117/2000, con particolare riferimento agli artt. 2 e 4 L. n. 210 del 1998 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore nei presupposti di fatto e di diritto, giustizia manifesta, disparità di trattamento, contrarietà al bando, violazione dei principi di affidamento e buona fede del cittadino, illogicità ed irragionevolezza, perplessità e difetto di motivazione atteso che il bando è palesemente illegittimo nella parte in cui limita a solo tre pubblicazioni il numero massimo dei titoli valutabili dalla Commissione, con palese pregiudizio per la ricorrente incidentale, che è autrice di ben 19 pubblicazioni e che risulterebbe ulteriormente danneggiata ove il Collegio giudicante ritenesse fondata la censura dedotta dalla ricorrente principale avverso l’art. 5 del bando nella parte in cui ammette la valutazione anche delle bozze di stampa e quindi ritenesse non valutabile la monografia depositata da essa ricorrente incidentale in edizione solo provvisoria, facendo proprie le argomentazioni svolte dai commissari De Bellis e Storace, che si contestano.
5. – Con successive memorie, depositate alla vigilia dell’udienza di discussione, le parti in causa costituite hanno ripreso e sviluppato le rispettive difese e contestato la fondatezza le argomentazioni avversarie.
6. – Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’istruzione, dell’ Università e della ricerca.
DIRITTO
1. – Nella disamina della controversia in esame ragioni di ordine logico inducono il Collegio a dare la precedenza al ricorso proposto dalla ricorrente principale, che agisce in giudizio per l’annullamento del giudizio di non idoneità espresso a maggioranza nei suoi confronti a conclusione della valutazione comparativa indetta dalla Libera Università Mediterranea-LUM Jean Monnet di Casamassima, con bando approvato con D.R. n. 1056/03 del 19 dicembre 2003, per l’assegnazione di un posto di professore universitario di II fascia (associato) per il settore scientifico-disciplinare IUS/13: “Diritto internazionale” presso la Facoltà di giurisprudenza.
I ricorsi incidentali delle controinteressate dott.sse C. ed I., dichiarate idonee, risultano infatti palesemente proposti al limitato fine di ottenere una migliore valutazione di taluni titoli scientifici e didattici, con la quale neutralizzare il danno che in ipotesi potrebbe ad esse derivare dalla riconosciuta fondatezza di talune delle censure dedotte dalla ricorrente principale, e mantenere quindi il vantaggio già acquisito a conclusione della procedura comparativa per effetto della valutazione positiva espressa, sia pure a maggioranza, nei loro confronti dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Rettore.
Trova quindi applicazione la regola generale che, in questi casi, subordina l’esame del ricorso incidentale c.d. condizionato alla riconosciuta fondatezza da parte del giudice adito delle censure dedotte con quello principale, in ragione del suo carattere accessorio e subordinato all’esito di quest’ultimo, e non quella di segno contrario che al ricorso incidentale assegna carattere pregiudiziale e, quindi, priorità nella disamina per l’ ipotesi che con esso si tenda a paralizzare l’azione principale, proponendo questioni di rito e/o di merito idonee a mettere in discussione l’ interesse all’impugnazione da parte del ricorrente principale e, quindi, la sua stessa legittimazione al ricorso (Cons. Stato, V Sez., 24 novembre 1997 n. 1367 e 8 maggio 2002 n. 2468; T.A.R. Bari, I Sez., 29 agosto 2005 n. 3637; T.A.R. Lazio, III Sez., 16 gennaio 2004 n. 302; T.A.R. Napoli, I Sez., 12 marzo 2003 n. 2431; T.A.R. Piemonte, II Sez., 10 giugno 2002 n. 1190).
2. – Replicando alla censura dedotta con il primo motivo di doglianza in ordine all’intervenuta valutazione della monografia “Rinvio pregiudiziale e sistema giuridico comunitario” la ricorrente incidentale dott.ssa C. ha sostenuto che la contestata determinazione, assunta peraltro solo a maggioranza dalla Commissione giudicatrice, costituirebbe corretta e puntuale applicazione dell’art. 5, co. 8, del bando il quale considera pubblicazioni valutabili, in sede di comparazione della produzione scientifica dei candidati, non solo quelle già edite al momento della scadenza del termine fissato dal bando di concorso, ma anche quelle che si presentano sotto forma di “estratto di stampa” e di “bozza”.
Aggiunge la controinteressata che l’utilI. in suo favore di detta disposizione “appare del tutto conforme alla normativa vigente ed alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che richiede solo il rispetto del D.lvo n. 660/1945 e la circolazione del testo nella comunità scientifica. Ed entrambe queste condizioni sono state rispettate”.
3. – Osserva il Collegio che dall’esame del verbale della Commissione giudicatrice n. 2 del 16 novembre 2004 non emergono elementi idonei a comprovare che l’organo collegiale, nel verificare la valutabilità di detta monografia, abbia fatto applicazione, sia pure a maggioranza, della norma succitata; il contrasto dialettico fra i commissari ha avuto infatti per oggetto solo i rilievi mossi da alcuni di essi in ordine alla congruenza di tale pubblicazione, e degli altri due lavori minori della candidata, con il raggruppamento disciplinare IUS/13, alla mancata diffusione del lavoro principale fra la comunità scientifica e alla mancanza di originalità che caratterizzerebbe la produzione scientifica della C..
D’altro canto ai commissari, in ragione della loro qualifica professionale, non poteva sfuggire la palese illegittimità della succitata norma del bando atteso che, contrariamente a quanto la ricorrente incidentale afferma nel suo scritto difensivo ma non documenta, sia la normativa in materia che i principi costantemente affermati dalla più attenta giurisprudenza del giudice amministrativo sono nel senso che, ai sensi del D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, per “pubblicazione scientifica valutabile” deve intendersi non una qualsiasi riproduzione a stampa dei lavori del candidato, ma l’opera pubblicata da un editore il quale ne curi non solo la stampa ma anche, e soprattutto, la sua diffusione fra il pubblico.
In precedenti occasioni questo Tribunale (I Sez., 19 febbraio 2002 n. 963) ha affermato che il succitato D.P.R., nel fare riferimento alla “collocazione editoriale” delle pubblicazioni prodotte nelle procedure comparative per il reclutamento sia dei professori universitari che dei ricercatori, ha inteso stabilire che l’opera di un candidato, per poter formare oggetto di valutazione, deve essere stata pubblicata da un editore, per esso intendendosi secondo il linguaggio comune colui che non si limita a stampare o a far stampare un’opera altrui, ma che ne cura anche la distribuzione e la divulgazione. Non costituisce quindi pubblicazione valutabile a fini comparativi, secondo una scelta insindacabile del legislatore, quella che non abbia un editore e la ratio sottesa a tale scelta è nella necessità di evitare che lavori, frettolosamente redatti all’immediata vigilia della procedura comparativa, possano essere esibiti dai candidati e valutati da commissioni o commissari compiacenti.
La differenza che intercorre fra “stampato”, non valutabile, e “pubblicazione scientifica”, valutabile, è stata lucidamente individuata anche dal Consiglio di Stato (VI Sez. 22 aprile 2004 n. 2364 e 14 gennaio 2003 n. 116), per il quale produzione scientifica pubblicata e valutabile è solo quella “uscita dalla sfera particolare del suo autore per essere diffusa fra il pubblico (ed in particolare all’interno della comunità scientifica), mediante una tipica attività espressamente diretta a tal fine”.
D’altro canto nel caso in esame ulteriore riprova dell’adesione della Commissione giudicatrice alla normativa vigente in materia ed alle regole generali che da essa ha enucleato la giurisprudenza del giudice della legittimità è nei criteri di massima che l’organo collegiale ha adottato nella prima riunione del 20 settembre 2004, fra i quali trova puntuale collocazione quello afferente alla “rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all’interno della comunità scientifica”.
4. – Si deve peraltro aggiungere che, a prescindere dalle argomentazioni fin qui svolte, la succitata norma del bando, per il modo tutt’altro che perspicuo con cui è stata redatta, sarebbe comunque di non agevole applicazione.
Essa infatti, oltre alle pubblicazioni già edite al momento della scadenza del bando, dichiara valutabili gli “estratti di stampa” (purchè corredati da una copia della copertina e della rivista e dall’indice di questa) e le “bozze” (purchè accompagnate dalla lettera di accettazione del direttore della rivista nella quale saranno pubblicate o dell’editore), ma per queste ultime richiede anche un’autocertificazione con la quale il candidato dichiari sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l’avvenuto deposito del lavoro ai sensi del D.lgs. n.660 del 1945.
Osserva il Collegio che nel linguaggio comune la locuzione “estratto di stampa” assume un duplice significato, e cioè: a) compendio di un libro o di uno scritto, dei quali siano trascritti i passi più significativi o riassunte le idee fondamentali ovvero b) opuscolo contenente uno scritto comparso in un periodico, in una miscellanea o in altra parte e costituito da pagine della tiratura originale.
Anche alla luce del comune buon senso è da escludere che il compilatore del bando, nel formulare la norma di cui si discute (l’art. 5, co. 8), abbia inteso riferirsi all’estratto di stampa nel primo significato. Nel secondo significato l’opuscolo, derivando materialmente dall’originale, non presenta alcuna particolarità idonea a distinguerlo dalla pubblicazione “edita”, atteso che il quid novi introdotto dalla norma del bando (il frontespizio e l’indice della rivista, ma non anche della miscellanea) costituisce condizione di valutabilità ispirata a finalità garantistiche, peraltro di dubbia legittimità atteso i limiti che irragionevolmente pone alla libertà del candidato di comprovare adeguatamente, ma con diverse modalità, la provenienza del suo elaborato.
5. – Di ancora più difficile comprensione è il richiamo alla bozza di stampa e, in via gradata, alla condizione apposta dal cit. art. 5, co. 8, alla sua valutabilità.
Se per “bozza di stampa” deve intendersi, in questo caso con ricorso non solo al linguaggio comune ma anche a quello proprio degli addetti ai lavori, la tiratura di una composizione tipografica su una sola facciata di un foglio di carta, con larghi margini per le correzioni dell’autore, è palese che si tratta di uno “stampato” non valutabile a fini comparativi perché non pubblicato, non edito, non diffuso ma ancora nell’esclusivo dominio dell’autore.
Segue da ciò la palese illegittimità dell’obbligo che il bando impone ad una Commissione giudicatrice, che sia consapevole della delicatezza delle funzioni ad essa assegnate, di procedere a valutazione di un’opera ancora allo stato provvisorio e, come tale, suscettibile di successive modificazioni, integrazioni e correzioni da parte del suo autore che solo con il “visto, si stampi” apposto sulla bozza c.d. definitiva considera conclusa la sua fatica.
Ancora meno comprensibile è la condizione alla quale, sempre per ragioni garantistiche, la succitata norma del bando sottopone la valutabilità delle bozze di stampa, e cioè l’avvenuto loro deposito ex D.Lgs. n. 660 del 1945.
In una recente occasione questo Tribunale ha avuto modo di chiarire (I Sez,, n. 3637 del 29 agosto 2005) che, per quanto attiene alle pubblicazioni, l’obbligo di consegna di esemplari dell’elaborato alla Prefettura e alla Procura della Repubblica è funzionale alla duplice esigenza di accertare e certificare che i contributi scientifici prodotti dai candidati a concorsi universitari: a) siano stati effettivamente “pubblicati” (id est usciti fuori del dominio del loro autore) “nella forme prescritte dalla legislazione sulla stampa” e b) “diffusi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura comparativa”.
E’ di palese evidenza che le bozze di stampa, in quanto non soggette a diffusione ma costituenti stampati al servizio dell’autore, non soggiacciono alla disciplina dettata dal D.Lgs n. 660/1945, né il relativo obbligo potrebbe essere legittimamente imposto dal bando in quanto non funzionale alle esigenze garantistiche innanzi richiamate e da esso perseguite.
6. – In ogni caso, quand’anche si potesse ritenere che la norma del bando, pur riferendosi con formula impropria alle bozze di stampa, abbia inteso riferirsi in effetti alle “opere non ancora edite”, nel significato tecnico del termine innanzi ricordato, non sarebbe assecondabile il maldestro tentativo, questa volta della controinteressata dott.ssa I., di difenderne la conformità a canoni di logica e a regole di diritto facendo richiamo all’autonomia decisionale che dovrebbe essere riconosciuta alla L.U.M. in quanto libera Università non statale.
E’ infatti agevole opporre che detta Università, sin dal momento in cui ha ottenuto il richiesto riconoscimento, per ciò stesso deve ritenersi assoggettata alle regole generali che il legislatore statale ha dettato per il reclutamento del personale docente universitario ed alle quali la Commissione, nel definire i criteri di massima, si è espressamente richiamata.
Aggiungasi che l’estensione della valutazione a fini comparativi alle opere non ancora edite non comporta una mera integrazione delle regole generali, come apoditticamente sostiene la ricorrente incidentale, ma un radicale sovvertimento delle stesse e dei principi ai quali esse si ispirano, illegittimamente finalizzato a precostituire una corsia preferenziale per i docenti che le riconosciute Università libere hanno in animo di assumere ma che, sulla base della idoneità per tale via acquisita e per effetto di manovre di scuola, potrebbero successivamente essere utilizzati per chiamata diretta anche dalle Università statali., in posizione di parità per quanto attiene allo stato giuridico con gli associati che tale qualifica acquisirono partecipando alle procedure comparative indette dalle suddette Università statali e assoggettandosi ad un ben più severo giudizio selettivo.
7. – Ben altro rilievo assumono, a fini decisori, le altre censure dedotte dalla ricorrente principale, sempre con il primo motivo di doglianza, avverso il modus procedendi seguito dalla Commissione in sede di valutazione delle tre pubblicazioni della controinteressata C..
Per quanto attiene alla monografia “Rinvio pregiudiziale e sistema giuridico comunitario” non è in contestazione fra le parti in causa, anche perché documentato, che di essa esistono tre versioni di diversa ampiezza: una prima versione di 117 pagine, priva di bibliografia e recante la data di gennaio 2004, per la quale sono state espletate le formalità di legge e che è conservata presso le Biblioteche nazionali di Roma e di Napoli; una seconda, che secondo la sua autrice costituirebbe solo “un aggiornamento, tra l’altro molto limitato” della prima versione, che reca la stessa data di questa, è articolata in due capitoli, consta di 150 pagine ed è stata inviata alla L.U.M. entro il termine ultimo (10 giugno 2004) fissato dall’art. 5 del bando; infine, una terza versione, priva di data ed articolata in quattro capitoli per complessive 259 pagine, che la C. afferma nel suo scritto difensivo di aver inviato ai singoli commissari prima dell’inizio della procedura valutativa “come prassi e cortesia impongono”, ma evidentemente trascurando sia la norma del bando che elementari regole di correttezza, per le quali le copie trasmesse ai singoli commissari devono corrispondere, nel testo, all’esemplare depositato all’Università per essere messo a disposizione della Commissione giudicatrice.
Ciò premesso in punto di fatto, a fini decisori è sufficiente aggiungere, questa volta in punto di diritto, che ai sensi dell’art. 5, co. 5 di detto bando e di una pacifica giurisprudenza pubblicazioni valutabili nelle procedure comparative indette dalle Università per la copertura di posti di docente sono solo quelle per le quali sono state adempiute le formalità di deposito prescritte dall’art. 1 D.Lgs. 31 agosto 1945 n. 660 (Cons. Stato, VI Sez., 22 aprile 2004 n. 2364).
Nella specie è invece accaduto che la prima versione della monografia, l’unica valutabile, non è stata inviata all’Università, che ha invece ricevuto la seconda versione ampliata ma per la quale non risultano adempiuti gli obblighi di legge.
Dalla lettura del verbale della II riunione della Commissione giudicatrice del 16 novembre 2004 risulta inoltre, e con palese evidenza, che il giudizio di idoneità alla ricerca scientifica è stata espresso (a maggioranza) nei riguardi della C. assumendo come termine di riferimento non la prima versione della monografia, l’unica ex lege valutabile, e neppure la seconda depositata presso la L.U.M. nel termine prescritto dal bando, ma la terza scorrettamente inviata ai singoli commissari prima che dessero inizio ai lavori al fine di influenzarne il giudizio. Ne costituiscono prova:
a) le puntuali osservazioni formulate dal Presidente della Commissione sulla palese difformità esistente fra il testo della monografia consegnato all’organo collegiale dagli uffici del Rettorato ed articolato in due soli capitoli, e quello fatto recapitare dall’autrice ai singoli commissari, che risulta arricchito di un terzo capitolo (carente peraltro del prg. 2, citato invece nell’indice generale e nel sommario del capitolo stesso con il titolo “L’ effetto diretto nella giurisprudenza comunitaria”) e di un quarto capitolo (peraltro anch’esso carente di un prg, il quinto, parimenti citato nell’indice generale e nel sommario dello stesso IV capitolo con il titolo “Le ribellioni dei giudici nazionali rispetto a singole sentenze: conflitto o cooperazione?”);
b) le dichiarazioni rese dai commissari V. D. D. e B. di R., concordi nel riconoscere alla suddetta monografia “completezza della ricerca”, “chiarezza nella esposizione della materia”, “approfondita ed accurata ricostruzione del meccanismo del rinvio pregiudiziale rivisitato in una chiave di lettura originale, incentrata sul suo impatto concreto e sul ruolo da esso rivestito nel processo di integrazione comunitaria”, “solidità di impianto e attenta valutazione del dato giurisprudenziale”, cioè connotazioni riferibili solo ad una opera compiutamente realizzata e non ad un elaborato bisognoso di essere integrato con altri due capitoli e per un totale di oltre cento pagine;
c) la dichiarazione resa dal commissario Sico, e condivisa dai due commissari citati sub b), secondo la quale “è solo attraverso l’indagine svolta nel terzo e nel quarto capitolo (id est quelli aggiunti nella versione fatta avere ai singoli commissari) che può compiutamente verificarsi come e in quale misura il rinvio pregiudiziale abbia contribuito alla formazione e al consolidamento del sistema comunitario”.
8. – Tale essendo la situazione in fatto riesce difficile comprendere come possa essere stato riconosciuto da tre commissari su cinque carattere di compiutezza ad un elaborato, a tale punto incompleto al momento del suo deposito alla L.U.M. da dover essere frettolosamente arricchito di oltre cento pagine, se non ammettendo che il testo esaminato dall’organo collegiale era quello scorrettamente fatto avere dall’autrice ai singoli commissari e quasi raddoppiato rispetto a quello depositato.
Va subito aggiunto che il lavoro della C. non era valutabile neppure nella seconda versione depositata all’Università e costituita solo da due dei quattro capitoli programmati, atteso che: a) non risulta che per detta edizione provvisoria siano stati rispettati gli obblighi di legge; b) si trattava di lavoro palesemente incompleto, laddove i pregi di una monografia vanno verificati con riferimento alla qualità dell’intera indagine sul tema prescelto, e non possono essere affidati ad un giudizio necessariamente limitato alla sola parte pubblicata e prognostico rispetto al futuro sviluppo che potrà avere la trattazione del detto tema; c) in ogni caso, secondo quanto dichiarato dal Presidente della Commissione e sul punto non contestato da nessuno dei commissari, i due capitoli depositati si esauriscono in una mera “rassegna ragionata della giurisprudenza comunitaria”, priva del “carattere di originalità” (costituente criterio di massima secondo il deliberato della Commissione del 20 settembre 2004) e quindi prodromica agli sviluppi che la trattazione avrebbe avuto, come in effetti è accaduto, nei capitoli successivi ancora in fieri.
9. – Segue da quanto sopra esposto l’illegittimità del modus procedendi della Commissione, e in particolare dei tre commissari sordi al corretto e responsabile rilievo del loro Presidente, per aver preso in esame la monografia nella seconda versione e averla valutata sulla base delle indicazioni emergenti dalla terza.
Non varrebbe opporre che la Commissione non era conoscenza che per la seconda e la terza versione della monografia non erano stati rispettati gli obblighi di legge, pur trattandosi di pubblicazioni radicalmente diverse da quella originaria di sole 117 pagine. Questo Tribunale ha anche di recente chiarito (I Sez., 29 agosto 2005 n. 3637) che il giudizio in ordine alla utilizzabilità a fini concorsuali della documentazione presentata dai candidati è solo della Commissione, in ragione dei compiti istruttori e propositivi che ad essa sono affidati in via esclusiva e delle connesse responsabilità, che essa condivide solo con l’organo che, a conclusione della fase di valutazione comparativa, è chiamato ad approvarne le conclusioni e a procedere alla nomina del vincitore.
Ciò sta a significare che era compito e responsabilità della Commissione e di ciascuno dei suoi componenti verificare, specie dopo l’inascoltato richiamo del Presidente, se il testo della monografia depositato alla L.U.M. e portato al loro esame era quello per il quale erano stati rispettati gli obblighi di legge, come tassativamente prescritto dal bando.
10. – A non diverse conclusioni deve pervenirsi, ma per ragioni parzialmente diverse, in ordine alla valutazione positiva resa anche questa volta a maggioranza nei confronti della produzione scientifica della candidata I., parimenti giudicata idonea al termine della procedura.
Detta candidata ha depositato alla L.U.M. una monografia dal titolo “Il principio di integrazione ambientale nel diritto comunitario”, con svolgimento programmato in quattro capitoli come risulta dall’indice, una nota a sentenza di circa quattro pagine ed un articolo di 29 pagine.
Il deposito della monografia presso la L.U.M. è stato peraltro limitato all’indice, all’introduzione e a due paragrafi del primo capitolo, per un totale di 31 pagine.
Da detto elaborato, ancorché “non ancora sviluppato nelle articolazioni previste”, la Commissione, con la solita maggioranza costituita da due componenti in servizio presso lo stesso Ateneo nel quale la I. presta servizio in qualità di ricercatrice confermata e da un terzo che con i primi due ha fatto sempre blocco, ha desunto la “promessa di sviluppi interessanti”. Il commissario S. si è spinto fino a desumere dalle 31 pagine prodotte e dai due lavori minori di cui si è detto la riprova della capacità della candidata di raggiungere “risultati raffinati e persuasivi”. Anche in questo caso il solito blocco costituito dai tre commissari, sui quali ricade per intero la responsabilità delle illegittimità già evidenziate, ha considerato tamquam non essent i pertinenti e corretti rilievi del Presidente in ordine all’ insufficiente sviluppo della pubblicazione depositata “rispetto al programma di quattro capitoli enunciato”, alla mancata attenzione prestata dall’autrice alle strette connessioni della tematica ambientale con vari aspetti della disciplina comunitaria, alla inesistente diffusione dell’opera in nuce nella comunità scientifica.
Osserva il Collegio che il lavoro depositato dalla I. non costituisce né estratto di stampa né bozza, come sostiene invece l’interessata nel suo ricorso incidentale richiamando l’art. 5 del bando ma, in ragione delle sue dimensioni (31 pagine) e del suo contenuto (un indice, una prefazione e due paragrafi del primo dei quattro capitoli programmati) si configura al limite come mero preannuncio di una futura monografia, allo stato inesistente e in quanto tale non edita, non diffusa e non depositata a norma di legge. L’abuso commesso dai tre commissari di cui si è detto, esprimendosi in termini estremamente positivi su un lavoro che sarebbe azzardato definire anche solo incompleto o provvisorio e precostituendo su basi palesemente inesistenti i presupposti per pervenire ad un giudizio di idoneità a favore di una candidata e in danno di altri, è talmente palese da non richiedere ulteriori dimostrazioni.
Segue da quanto sopra esposto che il giudizio favorevole espresso a maggioranza dalla Commissione sulla produzione scientifica delle controinteressate e ricorrenti incidentali C. e I. va annullato per sviamento, illogicità manifesta e carenza dei presupposti, essendo contrario a principi di diritto e a comuni canoni di ragionevolezza il solo supporre che in un procedimento preordinato all’assegnazione di una cattedra universitaria, quale è quella che ha diritto di coprire l’associato, e non di un istituto tecnico commerciale, il giudizio di idoneità alla ricerca scientifica possa fondarsi su una nota a sentenza ovvero su una rassegna di giurisprudenza o, peggio ancora, su un articolo a carattere meramente divulgativo e privo, come tale, del requisito della originalità richiesto dal bando e dai criteri di massima con i quali la Commissione ha autolimitato il proprio potere di apprezzamento, e cioè su elementi normalmente ritenuti insufficienti a misurare l’idoneità alla ricerca anche dell’ aspirante ricercatore universitario.
11. – Maggiore delicatezza presenta il secondo profilo di doglianza, con il quale la ricorrente principale contesta il giudizio, espresso dalla solita maggioranza di tre componenti e decisamente contestato dal Presidente e dal commissario De Bellis, sulla congruenza della produzione scientifica delle due controinteressate C. e I. rispetto al settore scientifico-disciplinare per il quale era stata indetta la procedura comparativa.
In effetti detta doglianza ha perso buona parte della sua rilevanza agli effetti decisori dopo il disposto annullamento del giudizio positivo espresso dalla Commissione su titoli che il Collegio ha motivatamente ritenuto non valutabili per ragioni diverse. Detta circostanza non esclude peraltro la necessità o, quanto meno, l’opportunità di definire le questioni che la ricorrente principale solleva atteso che, a fronte di una palese illegittimità per sviamento di potere, compito del giudice amministrativo non è solo quello di annullare il provvedimento impugnato ma anche quello di dettare all’Amministrazione (nella specie, alla Commissione giudicatrice e al Rettore) la regola alla quale essa è rigorosamente tenuta a conformare la propria azione futura.
12. – E’ noto che, per quanto attiene alla pertinenza delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai candidati rispetto alla disciplina oggetto del concorso a posti di docente universitario, la giurisprudenza del giudice amministrativo è nel senso che si tratta di valutazione riservata in via esclusiva alla Commissione giudicatrice in quanto afferente alla sfera della discrezionalità tecnica e, come tale, soggetta al sindacato del giudice della legittimità solo in presenza di sintomi, ictu oculi rilevabili, di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, della manifesta illogicità e della carenza dei presupposti (Cons. Stato, VI Sez., 4 ottobre 2002 n. 5254).
Nel caso in esame la contestazione verte sulla possibilità di esprimere un giudizio di congruità rispetto al settore scientifico-disciplinare IUS/13: “Diritto internazionale”, al quale fa riferimento il bando, delle tre pubblicazioni delle due controinteressate C. e I., in quanto afferenti a problematiche di diritto comunitario, oggetto di un distinto ed autonomo settore scientifico-disciplinare (IUS/14 : “Diritto dell’Unione europea”).
E’ noto che, ai sensi del D.M. 4 ottobre 2000, recante “rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie”, il settore JUS/13 (Diritto internazionale) comprende “gli studi relativi ai rapporti fra Stati con riferimento ai caratteri strutturali dell’ordinamento internazionale, agli ambiti normativi in cui esso si articola, all’adattamento del diritto interno, alle organizzazioni internazionali, incluse le forme giuridiche della cooperazione europea, alla tutela dei diritti umani. Gli studi attengono, altresì, al diritto internazionale privato e processuale con particolare riferimento anche a profili istituzionali dell’Unione europea”.
Il settore JUS/14 (Diritto dell’Unione europea) comprende invece “gli studi relativi agli aspetti giuridici del processo di integrazione europea, con riferimento alle competenze normative, amministrative e giurisdizionali degli organi comunitari, ai loro rapporti con gli Stati membri ed i rispettivi ordinamenti. Gli studi attengono, altresì, alla disciplina delle libertà fondamentali in ambito comunitario, alle politiche dell’Unione europea e agli strumenti normativi comunitari che incidono sulle legislazioni nazionali”.
La controinteressata C. – oltre alla monografia di cui già si è detto, avente come titolo “Rinvio pregiudiziale e sistema giuridico comunitario” ed intesa a dimostrare “l’importanza fondamentale nel sistema giuridico comunitario del rinvio pregiudiziale disciplinato dall’art. 234 del Trattato – ha depositato: a) una breve nota a carattere meramente espositivo e divulgativo pubblicata su “Guida del diritto-Il sole 24 ore”, avente come titolo “Nessuna discriminazione in base alla nazionalità per ingresso e soggiorno dei cittadini”, interamente dedicata al tema della “circolazione delle persone all’interno della Comunità”, intesa come “libertà fondamentale garantita dal Trattato” e “obiettivo indispensabile ai fini della realizzazione del mercato interno”; b) un articolo, pubblicato nel 1994 sulla “Rivista di diritto europeo” ed avente anch’esso carattere meramente espositivo, come comprovato non solo dal titolo (“Turismo e turisti nella normativa e nella giurisprudenza comunitaria”), ma anche dalla lettura del testo, depositato in atti.
13. – Tale essendo il quadro di riferimento appare non pertinente, e palesemente strumentale al raggiungimento di un obiettivo chiaramente incompatibile con le regole di obiettività, trasparenza e terzietà alle quali ogni componente di commissione giudicatrice deve responsabilmente ispirare la propria azione, la contestazione del commissario Sico al rilievo di incongruenza formulato sia dal Presidente che dal commissario De Bellis, e cioè che la declaratoria relativa al raggruppamento JUS/13 (Diritto internazionale), ricomprendendo anche i “profili istituzionali dell’Unione europea”, autorizzerebbe l’inclusione in detto settore anche delle pubblicazioni “aventi ad oggetto principi generali del diritto comunitario”.
Osservazione, questa, alla quale è agevole opporre, in adesione ai rilievi anche questa volta puntuali e corretti del Presidente prof. S. che, come risulta dalla esposizione che precede, nessuna delle pubblicazioni della C. affronta “principi generali del diritto comunitario”, ma solo materie specifiche (diritto processuale comunitario e libertà fondamentali) espressamente menzionate nella declaratoria del settore JUS/14 come oggetto degli studi afferenti al “diritto dell’Unione europea” e di una distinta ed autonoma classe di concorso.
E’ appena il caso di aggiungere che, in presenza di una declaratoria dal significato inequivoco e costituente l’obbligato parametro di riferimento per la Commissione in sede di verifica della congruenza delle pubblicazioni dei candidati, sarebbe non pertinente qualsiasi richiamo alle difficoltà che la dottrina più attenta ancora incontra nel definire gli esatti confini del diritto internazionale rispetto a quello comunitario, e viceversa.
14. – Le stesse conclusioni valgono, e probabilmente a maggior ragione, anche per le pubblicazioni della controinteressata I..
Quest’ultima ha depositato, oltre alle prime 31 pagine della programmata monografia di cui si è detto ed avente come titolo “Il principio di integrazione ambientale nel diritto comunitario”: a) una nota di 4 pagine dedicata al commento di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in tema di libertà di circolazione in ambito europeo, che secondo la ricorrente avrebbe suscitato in lei “la sensazione di trovarsi in un paesaggio avvolto da fitta nebbia, i cui contorni è possibile definire solo ad una distanza molto ravvicinata” e b) un articolo dedicato all’ oggetto del “segreto nel diritto comunitario”, alla “inviolabilità degli archivi comunitari”, ecc.
Anche in questo caso risulta con palese evidenza che si tratta di problematiche del tutto estranee ai “profili istituzionali dell’Unione europea”, da intendersi secondo il commissario Sico come “principi generali del diritto comunitario”, atteso che affrontano questioni particolari ad esso attinenti e che trovano puntuale collocazione nella declaratoria del settore JUS/14.
D’altro canto lo sforzo inteso superare in via interpretativa il chiaro ed inequivoco testo letterale della declaratoria avrebbe un senso e, probabilmente, anche una giustificazione se nell’ ambito di una produzione scientifica specificamente dedicata a problematiche di diritto internazionale il dubbio in ordine alla collocazione da assegnare investisse un determinato, isolato contributo, e non anche quando come nella specie nessuna delle pubblicazioni presentate dalle due controinteressate affronta specifici problemi di diritto internazionale, ma sono tutte dedicate a profili attinenti esclusivamente alla materia comunitaria..
15. – Segue da ciò che il giudizio espresso a maggioranza da detta Commissione sulla congruenza delle pubblicazioni delle due controinteressate C. e I. al settore scientifico-disciplinare JUS/13 deve essere annullato per sviamento essendo palese l’intento di tre dei suoi componenti di riservare ad ogni costo il giudizio di idoneità a due candidate che, con riferimento al profilo attinente alle pubblicazioni ed espressivo di una raggiunta maturità per quanto attiene alla ricerca scientifica, non avevano titolo per ottenerlo.
16. – Nell’introdurre il terzo motivo di doglianza la ricorrente principale ha richiamato, a mo’ di premessa, il consolidato principio giurisprudenziale – di cui anche in recenti occasioni questo Tribunale ha fatto coerente applicazione nelle sue decisioni (Sez.I, n. 963/2002, cit.) – per il quale se è vero che in sede collegiale i giudizi individuali sono naturalmente destinati ad essere assorbiti da quello finale, è anche vero che la ragionevolezza di quest’ultimo, che costituisce il ristretto ambito entro il quale il giudice può esercitare il proprio sindacato di legittimità, è necessariamente condizionata dalla sua intrinseca capacità di superare motivatamente le voci del dissenso, specie quando queste ultime afferiscono a qualità fondamentali del candidato alla cattedra universitaria.
Osserva il Collegio che il suddetto richiamo è pertinente se riferito ai giudizi complessivi resi nei confronti delle controinteressate C. ed I., che riportano le voci di radicale dissenso della minoranza rispetto alle conclusioni sulle quali ha fatto blocco la maggioranza, ma non è più rilevante al fine del decidere sulla fondatezza della censura ora in esame atteso che la favorevole definizione di quelle proposte avverso la valutazione della produzione scientifica delle suddette candidate ha comportato la caducazione del giudizio di idoneità espresso nei loro confronti in quanto privato di un fondamentale elemento giustificativo.
Lo stesso richiamo è invece ultroneo se riferito anche al lusinghiero giudizio complessivo reso dalla Commissione, questa volta all’unanimità, nei confronti della ricorrente principale atteso che esso riflette i positivi giudizi individuali espressi da tutti i singoli commissari nelle diverse fasi della procedura comparativa e per tutti gli aspetti a tal fine significativi e, per determinati e limitati profili, è probabilmente anche superiore a taluni di essi.
Il giudizio complessivo formulato per la ricorrente principale dalla Commissione in tutti i suoi componenti è quanto meno dello stesso livello di quelli resi solo a maggioranza, e decisamente contestati dalla minoranza, per le controinteressate C. e I., per cui risulta privo di qualsiasi giustificazione logica e giuridica l’esito della votazione che ha fatto seguito alla compilazione e alla verbalizzazione dei giudizi complessivi e che, con palese sovvertimento della scala dei valori da essi emergenti, ha visto le due candidate innanzi citate sopravanzare per un voto la ricorrente principale.
La censura di eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione è quindi fondata ma probabilmente dalla sua proposizione la ricorrente principale non è in grado di trarre un risultato maggiore di quello che ha già ottenuto per effetto della positiva definizione dei due primi motivi di doglianza, atteso che alla caducazione, per le ragioni innanzi esposte, del giudizio di idoneità espresso nei confronti delle controinteressate segue il pieno recupero del giudizio di idoneità che per lei emerge dal giudizio complessivo che la riguarda e che è stato compromesso solo dall’ irragionevole esito della votazione.
17. – La fondatezza delle censure dedotte dalla ricorrente principale comporta l’obbligo per il Collegio di esaminare il ricorso incidentale condizionato proposto dalla controinteressata C., anche se è dubbia la sua procedibilità (id est il persistente interesse a coltivarlo), atteso che il giudizio sulla fondatezza delle doglianze dedotte avverso la mancata o ridotta valutazione di taluni titoli che ella assume di possedere, anche se in ipotesi favorevole, non sarebbe mai in grado di colmare il vuoto costituito dall’annullamento del giudizio espresso a maggioranza dalla Commissione sulla produzione scientifica.
In ogni caso dette censure sono del tutto prive di pregio. Ed invero:
a) l’attività svolta presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, in quanto strumentale e servente a quella dei magistrati, non è riconducibile alla ricerca scientifica; né la ricorrente nel curriculum ha avuto cura di chiarire e documentare in che cosa effettivamente consisteva il lavoro a lei affidato;
b) il modus procedendi seguito dai commissari in sede di compilazione dei giudizi individuali è assolutamente corretto. Il documentato scontro dialettico fra i componenti, specie per quanto riguarda la posizione della ricorrente incidentale, smentisce comunque l’ affermazione secondo cui il metodo compilatorio prescelto avrebbe avuto l’effetto di influenzare, a cascata, i giudizi in questione, e questo a prescindere dalla considerazione che ogni giudizio individuale mira fisiologicamente ad influire su quello collegiale e finale. Comunque, e il rilievo è assorbente, dal suddetto metodo la ricorrente incidentale ha tratto solo vantaggi;
c) la Commissione ha dato atto dell’attività didattica della ricorrente incidentale, nonchè dei periodi e delle strutture presso le quali essa è stata svolta. La maggior durata di detta attività rispetto a quella ricorrente principale non incide sulla qualità della stessa, che la Commissione ha correttamente considerato.
Il ricorso incidentale della controinteressata C. deve essere quindi respinto per manifesta infondatezza.
18. – Ancora di minor pregio è quello proposto dalla controinteressata I.. Ed invero:
a) irricevibile per tardività è la censura dedotta contro la norma del bando, nella parte in cui limita solo a tre le pubblicazioni sottoponibili al giudizio della Commissione, atteso che detta norma, se ritenuta effettivamente lesiva, avrebbe dovuto essere immediatamente impugnata, senza attendere l’esito della selezione; d’altro canto, ove si potesse prescindere da detto assorbente profilo attinente al rito, la censura sarebbe da disattendere nel merito per la contraddittorietà che caratterizza l’impostazione che la ricorrente ha dato alla difesa delle proprie ragioni, atteso che ella non ha presentato neppure tre pubblicazioni valutabili, e il discorso vale innanzi tutto per la c.d. monografia;
b) non pertinente è il richiamo all’affidamento ingenerato nella ricorrente incidentale dal cit. art. 5, co. 8 del bando, atteso che è temerario il solo supporre che un candidato all’assegnazione di una cattedra universitaria possa ragionevolmente supporre che una commissione giudicatrice, consapevole dei doveri che su di essa incombono anche nei confronti dei discenti, avrebbe potuto accertare la sua attitudine alla ricerca scientifica assumendo come parametro di riferimento 31 pagine a stampa, comprensive di indice e introduzione, di una programmata monografia.
19. – Segue da quanto sopra esposto che il ricorso principale deve essere accolto, con conseguente annullamento in parte qua della impugnata procedura, del provvedimento rettorale di approvazione della stessa e dell’atto di nomina della controinteressata C..
Devono essere invece respinti i ricorsi incidentali delle controinteressate C. e I..
Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari, Sezione Prima, pronunciando sul ricorso principale in epigrafe, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Rigetta i ricorsi incidentali delle controinteressate C. e I..
Condanna la Libera Università Mediterranea Jean Monnet di Casamassima e le controinteressate dott.sse R. C. e S. I. al rimborso, in favore della ricorrente dott.ssa M. R. M., delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), di cui € 1.000,00 (mille/00) a carico di ciascuno dei soggetti sopra indicati.
Ordina alla Libera Università Mediterranea di Casamassima di dare esecuzione alla presente sentenza negli esatti termini in essa specificati.
Autore:
Tribunale Amministrativo
Dossier:
Diritto ecclesiastico & Diritto canonico
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Pubblicazioni scientifiche, Bando di concorso, Concorsi universitari, Professori associati, Estratti di stampa, Pubblicazioni provvisorie, Requisiti concorsuali
Natura:
Sentenza