Sentenza 26 ottobre 2010, n.29
Commiss. Trib. Prov. Piemonte Torino Sez. II, Sentenza 26 ottobre 2010, n. 29: "Enti ecclesiastici ed esenzione ICI".
(omissis)
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato al Comune di Ala di Stura in data 11.2.2009 la Casa (…) ha impugnato l'avviso di accertamento ICI (…) notificato in data 11.12.08 avente ad oggetto ICI relativa all'anno 2003. Il Comune non si costitutiva in giudizio; si costituiva invece il concessionario IRTEL S.r.l. Con ordinanza in data 25.5.09 la Commissione sospendeva l'esecutività del provvedimento impugnato e all'udienza del 26.10.2009 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
Motivi della decisione
La ricorrente è proprietaria dell'immobile sito in Ala di Stura, via (…). Con l'avviso di accertamento impugnato il Comune contesta che l'immobile non è stato dichiarato ai fini ICI, accertando l'imposta dovuta e non versata di Euro 4.101,79 oltre sanzioni ed interessi. Sostiene la ricorrente che l'immobile, ai sensi dell'art. 10, comma 4, D.Lgs. 504/92 non doveva essere dichiarato in quanto esente dall'imposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/92.
Costituendosi in giudizio la IRTEL S.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'ICI per conto del Comune e responsabile del relativo contenzioso, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per essere stato il predetto notificato non al concessionario, legittimato passivo, ma al Comune di Ala di Stura il quale non si costituiva in giudizio, ma trasmetteva il ricorso alla resistente.
Osserva il Collegio che, indiscussa la legittimazione passiva della IRTEL S.r.l., la costituzione volontaria della stessa in giudizio ha sanato eventuali vizi di notifica (art. 164 c.p.c.) e, conseguentemente, l'eccezione è infondata. Eventuali errori, peraltro, sono da imputarsi alla lacunosità con cui è stato redatto l'avviso di accertamento nella parte relativa alle istruzioni per l'impugnazione dell'avviso che non precisano affatto a quale soggetto debba essere notificato il ricorso.
Nel merito il ricorso è fondato. Infatti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/92 gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) TUIR, cioè gli enti che non esercitano attività commerciale, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, culturali, ecc. nonché, ai sensi dell'art. 16, lett. a), L. 20.5.85 n. 222, quelli destinati alle attività di religione o culto e attività connesse, sono esenti da ICI. La ricorrente è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e, in quanto tale, non è suscettibile di perdere mai la natura di ente non commerciale (art. 149, già 111 bis, TUIR). La ricorrente, inoltre, ha ampiamente documentato che l'immobile viene destinato ad attività di religione, culto e formazione dei propri membri e di gruppi di laici, cioè alle attività previste dall'art. 16 lett. a) L. 85/222.
L'immobile in oggetto rientra, quindi, pienamente tra quelli aventi diritto all'esenzione dall'ICI e, significativamente, l'avviso di accertamento non reca alcuna motivazione in merito alla, illegittima, pretesa tributaria avanzata.
Il ricorso merita, quindi, accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione: accoglie il ricorso e condanna l'IRTEL S.r.l. al pagamento delle spese che liquida in Euro 900,00.
Autore:
Commissione tributaria provinciale
Dossier:
Enti religiosi, Italia, CESEN
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Enti ecclesiastici, Regime tributario, Beni immobili, Esenzione, Ici, Imposta comunale sugli immobili
Natura:
Sentenza