Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2015

Sentenza 26 marzo 2009, n.32824

Corte di Cassazione penale, sez. VI, 26 marzo 2009, n. 32824: "Maltrattamenti in famiglia ed esclusione delle attenuanti per motivi religiosi".

Fatto e diritto

Il g.u.p. del Tribunale di Forlì dichiarava D.S. colpevole dei reati previsti dagli artt. 572, 582 e 612 c.p. commessi in *** e lo condannava con la continuazione e la diminuzione per il rito alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, G.X.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello i difensori dell’imputato, chiedendone l’assoluzione perché i fatti non sussistono o non costituiscono reato, ovvero, per il reato di cui all’art. 582 c.p. l’assoluzione in applicazione dell’art. 52 c.p.;
in subordine, chiedevano che i reati previsti dagli artt. 582 e 612 c.p. fossero dichiarati assorbiti in quello previsto dall’art. 572 c.p., con rideterminazione della pena nel minimo, previa concessione delle attenuanti generiche e l’eliminazione della continuazione, con il beneficio della sospensione condizionale.
La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza impugnata, concedeva al D.S. le attenuanti generiche, riducendo la pena a mesi dieci di reclusione, confermando del resto la sentenza di primo grado.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato D.S., chiedendo l’annullamento della sentenza di appello per i seguenti motivi:
1. mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., comma 3, per mancanza di motivazione in ordine all’attendibilità di testimoni oculari a difesa e all’incongruenza fra il contenuto della querela e quello dell’annotazione di servizio dei Carabinieri del 20 luglio 2004 in ordine all’aggressione subita dalla querelante e al tempo e luogo in cui questa aveva lasciato la casa della sorella e litigato nuovamente col marito;
2. manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell’art. 572 c.p. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)) in ordine al contrasto fra il movente religioso, allegato dalla querelante, ritenuto non provato e la riconduzione della condotta alle convinzioni sociali e religiose dell’imputato; nonché in ordine al mancato accertamento del reato di minaccia e al mancato assorbimento dei presunti reati di lesione e minaccia in quello di maltrattamenti.
L’impugnazione è inammissibile.
La sentenza impugnata ha esaminato criticamente e confermato la sentenza appellata, che ha risolto motivatamente il contrasto fra le deposizioni dei testi a carico – che avevano riferito delle sofferte confidenze della parte civile e dei segni delle percosse da questa lamentate, confidenze e segni di percosse che avevano trovato riscontro allorché G.X. a seguito dell’ennesima violenza subita si era indotta a presentare la denuncia-querela del 23 luglio 2004, riscontrata sia dall’intervento dei Carabinieri, sia dalle certificazioni mediche relative – e quelle dei testi a discarico, rappresentati dal fratello e dalla cognata dell’imputato, giudicate poco credibili nei fatti e non per una svalutazione preconcetta.
La sentenza di primo grado è stata altresì confermata anche con riguardo alla confutazione delle critiche mosse dall’imputato alla credibilità delle affermazioni contenute nella querela, che il ricorrente ripropone – peraltro sotto forma di vizio motivazionale genericamente indicato, in contrasto con la disposizione dell’art. 581 c.p.p. lett c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett c), la quale prescrive a pena d’inammissibilità l’enunciazione dei motivi con indicazione specifica degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che sorreggono ogni richiesta – come censure in fatto, incompatibili con i limiti funzionali propri del giudizio di legittimità. Il primo motivo di ricorso è perciò inammissibile.
Lo stesso deve dirsi per il secondo motivo.
Al riguardo deve osservarsi come non vi sia contraddizione fra l’esclusione in fatto, per difetto di prova, che il credo religioso musulmano dell’imputato avesse potuto costituire l’antefatto delle violenze fisiche imposte alla moglie, e l’affermazione che la situazione di violenta conflittualità si fosse ripetuta nel tempo nella perfetta consapevolezza dell’imputato, anche se lo stesso agiva spinto dalle proprie convinzioni sociali o religiose, che lo collocavano in posizione di quasi dominio fisico della madre dei suoi figli.
In realtà, secondo la sentenza di primo grado, opportunamente richiamata sul punto in cui, disattendendo il riferimento fatto in premessa alla denuncia-querela ma anche le ragioni difensive connesse, deve escludersi che possa sussistere un nesso indissolubile fra il reato di maltrattamenti in famiglia e il credo religioso dei coniugi, smentendo formalmente la tesi per cui, cadendo l’ipotesi del forte senso religioso, risulterebbero non verosimili i maltrattamenti stessi. Appare pertinente la considerazione che la fede islamica, ove pure non sancisca la parità dei sessi nel rapporto coniugale, tuttavia non autorizza i maltrattamenti da parte del marito e, anzi, pone a fondamento della sua autorevolezza proprio il dovere di astenersene.
E sotto questo profilo risulta del tutto conseguente la ritenuta ininfluenza delle convinzioni religiose del marito non solo sulla qualificazione giuridica della condotta, ma anche sulla sussistenza del dolo nei maltrattamenti (Cass., sez. VI, 26 novembre 2008, n. 46300, ric. F.).
I vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, dedotti sotto il profilo considerato, si rivelano perciò manifestamente privi di consistenza.
Altrettando deve dirsi per il secondo profilo dedotto.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale in materia, il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce, anche gravi, sempre che tali comportamenti siano stati contestati come finalizzati al maltrattamento, ma non quello di lesioni attesa la diversa obiettività giuridica dei reati (Cass., sez. I, 9 novembre-24 febbraio 2006, n. 7043, Confl. comp. in proc. T.).
Per quanto riguarda il reato di minaccia, la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente il presupposto per l’assorbimento, così come del reato di lesioni, in quello di maltrattamento in forza dell’autonoma enucleazione indicata nel capo d’imputazione, rifacendosi correttamente al modo della contestazione.
Pertanto il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Condanna altresì il ricorrente a rimborsare alla parte civile le spese del grado, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre I.V.A. e C.P.A.