Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Aprile 2010

Sentenza 26 febbraio 2010, n.7811

Corte di Cassazione. Sezione II Penale. Sentenza 26 febbraio 2010, n. 7811: "Insussistenza del reato di circonvenzione ai danni di persona motivata da sentimento religioso".

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio – Presidente
Dott. PAGANO Filiberto – Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere
Dott. RAGO Geppino – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:  F.A. nata il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 29/06/2009 della Corte di Appello di Ancona;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni ha  concluso per l'inammissibilità;
Udito il difensore avv.to Antonino Mormile che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 

FATTO

1. Con sentenza del 29/06/2009, la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 12/04/2007 dal Tribunale di Ancona – sezione distaccata di Senigallia – dichiarava n.d.p. nei confronti di F.A. in ordine ai fatti di circonvenzione di incapaci commessi ai danni di S.I. fino al (OMISSIS) perchè estinti per maturata prescrizione. Confermava nel resto l'impugnata sentenza per i fatti commessi fino al (OMISSIS) (comprese le statuizioni a favore della costituita parte civile) e, per l'effetto, riduceva la pena ad anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 350 di multa.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputata, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo contraddittoria e illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che la parte offesa fosse incapace di badare ai propri interessi, laddove la Ctu in atti lo aveva escluso tant'è che il P.m. aveva chiesto l'archiviazione del procedimento e per non avere indicato quali fossero stati gli atti di induzione commessi da essa ricorrente.

DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
La motivazione è carente e meramente tautologica in quanto la Corte territoriale ha affermato che la parte offesa non aveva la capacità di curare con lucidità i propri interessi "considerata l'età della donna (nata nel (OMISSIS)) e il suo tenore di vita, priva di affetti familiari (essendo vedova e con i figli lontani) e fortemente motivata da sentimento religioso , cosicchè la stessa devolveva in favore della F. i risparmi di una vita ed esauriti questi, anche la liquidità ricevuta in prestito da terzi per l'importo complessivo di circa L. 60 milioni. Tutto ciò in favore di una persona a lei estranea con cui era entrata in contatto occasionalmente nell'espletamento dell'attività di volontariato".
Ora, è ben noto che la semplice vecchiaia ed anche il fatto di essere soli non costituisce una condizione che di per sè giustifica uno stato di infermità o deficienza psichica tanto da poter configurare il reato di circonvenzione.
Nel caso di specie, poi, è evidente la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui fa cenno al fatto che la parte offesa era motivata da sentimento religioso : il che sembra indicare che la parte offesa, proprio perchè dotata di animo caritatevole ed essendo generosa (cfr pag. 3), era ben conscia di quello che faceva. La sentenza, poi:
– omette ogni valutazione in ordine alla perizia di cui fa cenno l'imputata;
– trascura di valutare il comportamento della pretesa vittima che, nel momento in cui la F. non le restituì le somme mutuate, fece intervenire il figlio che predispose una scrittura privata contenente il riconoscimento e la promessa di restituzione del denaro entro il 15 gennaio con interessi all'8% per il futuro in caso di ulteriore ritardo: il che appare un comportamento che mal si concilia con la circonvenzione.
In conclusione, pertanto, la sentenza dev'essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, perchè, nuovamente valutati tutti gli elementi in atti, accerti se sussistano o meno i presupposti giuridici e di fatto del reato contestato.

P.Q.M.

ANNULLA La sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per un nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010