Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Ottobre 2007

Sentenza 25 luglio 2007, n.6926

TAR LAzio. Sentenza 25 luglio 2007, n. 6926: “IRC: Concorso riservato e titoli di qualificazione professionale richiesti”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater

composto da

dr. Mario Di Giuseppe Presidente
dr.ssa Linda Sandulli Consigliere
dr. Umberto Realfonzo Consigliere-rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 9764/2006 R.G. proposto da D.B. M.T., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Martuccello, presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliata in piazzale Don Minzoni n. 9;

contro

– MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore;
– UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Direttore p.t.;
– Centro Servizi Amministrativi di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato.
e nei confronti di
— T. M. A., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Rizzo;
— […], non costituitasi in giudizio;

per l’annullamento

1. del decreto dell’Ufficio scolastico Regionale per la Campania, D.G. n. 1105 del 27 aprile 2006 comunicato in data 8 settembre 2006 e rettificato in data 27 settembre 2006 nella parte in cui vengono assegnati 0,50 punti ai fini della graduatoria generale di merito a posti di insegnante di religione cattolica nella scuola secondaria.
2. della mancata attribuzione del punteggio spettante;
3. della graduatoria generale di merito a posti di insegnante di religione cattolica nella scuola secondaria ove la ricorrente è risultata collocata al 1144° posto e della corrispondente graduatoria per la Diocesi di Teggiano-Policastro.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 26 aprile 2007 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

Si deve premettere che la ricorrente aveva introdotto un precedente ricorso, per l’annullamento della graduatoria della Campania del concorso riservato, per esami e titoli, di insegnante di religione cattolica per la Scuola Media/Superiore, nella parte in cui non le era stato valutato il “Diploma di specializzazione in Pedagogia Religiosa”.
In seguito all’accoglimento, con ordinanza 14 giugno 2006 n. 3422, della domanda cautelare sul predetto ricorso, è stato adottato il provvedimento impugnato con il presente gravame, con il quale l’Amministrazione Scolastica nel valutare il titolo di qualificazione professionale posseduto dalla ricorrente, avrebbe erroneamente attribuito solo punti 0,50.
Il ricorso è affidato alla denuncia di un unico motivo relativo alla violazione della L. n. 18.7.2003, n. 186 (artt. 1 e 3), dell’art. 9 decreto dirigenziale 4.2.04, pubblicato sulla G.U., Serie Speciale Concorsi, del 6.2.04, n. 10, e del punto B/2, lett. f) della relativa Tabella di Valutazione Titoli, All. 5 al predetto Bando di concorso; dell’art. 4.3, lett. b) del D.P.R. 751 del 1985.
Sostiene la ricorrente che la mancata valutazione del predetto titolo di qualificazione professionale violerebbe il punto B/2, lett. f) della tabella di valutazione titoli (all. 5 del bando di concorso) con conseguente omessa attuazione di due punti previsti dal bando.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio rilevando l’infondatezza del gravame in quanto l’amministrazione avrebbe attribuito il punteggio esattamente corrispondente alla richiesta fatta nella domanda dalla medesima ricorrente, che per l’appunto aveva inserito il titolo nella voce B/2 lett. h).
Anche la controinteressata si è costituita in giudizio contestando le affermazioni della ricorrente sulla base dell’inidoneità del titolo prodotto dalla ricorrente ad integrare l’ipotesi di “regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore” prevista dalla lettera H) del bando.
Con memoria per la discussione la ricorrente ha replicato alle argomentazioni delle controparti ed ha ulteriormente specificato le proprie tesi.
All’udienza del 26 aprile 2007, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente assume che illegittimamente l’Amministrazione non avrebbe valutato il “diploma del corso di specializzazione in pedagogia religiosa” presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma. In particolare deduce che:
— il Diploma conseguito dalla ricorrente, costituirebbe titolo di qualificazione professionale specificamente compreso dal punto B/2, lett. h) della Tabella di Valutazione Titoli (all. 5 al Bando di concorso) essendo stato rilasciato da un Istituto Universitario ammesso dalla Stato Italiano al rilascio di Lauree e Titoli Universitari Superiori;
— ella avrebbe avuto diritto, in conseguenza, al riconoscimento dei due punti;
— del tutto illegittimamente dunque l’Amministrazione avrebbe invece collocato il titolo tra i “titoli culturali”;
— il punto B/2 del bando non avrebbe potuto comportare la disapplicazione dell’art. 3 della Legge n. 186/03, art. 3, nonché dall’art. 4.3, lett. b) del D.P.R. 751/85 che prevedono l’attribuzione di specifici punteggi per la valutazione dei titoli.
L’assunto è fondato nei sensi che seguono.
Deve infatti rilevarsi come il punto B/2, lett. f) della Tabella di Valutazione Titoli (all. 5 al Bando di concorso) espressamente prevede per l’accesso al IRC un attestato di “compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore” vale a dire, come esattamente ricorda la Difesa Erariale, un percorso formativo che complessivamente è composto di cinque o sei anni di durata complessiva.
Il “Diploma di Specializzazione in pedagogia religiosa” presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma conseguito dalla ricorrente:
— rappresenta l’atto finale di un corso biennale di specializzazione successivo al diploma di Laurea di quattro anni (che era stata conseguita dalla ricorrente presso l’Università Pontificia Meridionale di Napoli).
— è stata rilasciata dall’Università Pontificia Salesiana di Roma, vale a dire da un Istituto Universitario ammesso dallo Stato italiano al riconoscimento di Lauree e Titoli Universitari Superiori, a norma dell’Intesa fra Stato e Santa Sède (art. 31 Legge 19.1.1942, n. 86; art. 7 R.D. 6.5.1925, n. 1084).
Sotto il profilo oggettivo, la P.A. non doveva far luogo ad alcuna equipollenza in quanto il titolo prodotto rappresentava un percorso formativo la cui durata complessiva, di ben sei anni, e quindi corrispondente esattamente alla durata massima del corso di studi teologici. Contrariamente a quanto erroneamente assunto nel provvedimento qui gravato, non si tratta dunque assolutamente di valutare un “Diploma di Magistero” — che è un titolo universitario di primo livello — ma di un diploma post-universitario di specializzazione.
Sotto il profilo soggettivo, il Diploma è stato rilasciato da un Istituto Universitario Pontificio dei Salesiani, ammesso dallo Stato Italiano al rilascio di Titoli Universitari Superiori, e quindi un “istituto maggiore”. L’espressione di cui punto B/2 lett. f), che prevede il conseguimento dell’attestato di studi teologici in un “seminario maggiore”, non può che essere interpretata nel senso di istituto maggiore.
Infatti, contrariamente a quanto mostra di ritenere la controinteresssata, il bando non può assolutamente essere interpretato – a pena di un grave ed ingiustificabile vulnus al principio di eguaglianza — nel senso di prevedere una valutazione di titoli che, possono essere conseguibili esclusivamente da soggetti maschi (notoriamente i soli che sono ammessi ai “seminari maggiori”).
E ciò è indirettamente provato proprio dal fatto che, evidentemente sul presupposto implicito della sua riconduzione alla lett. f), la valutazione del Diploma biennale di specializzazione non è ricompreso in nessun’altra voce.
Né appare infine decisivo in contrario il fatto che, come rilevato nel provvedimento (e sottolineato enfaticamente dalle difese dell’Amministrazione e della controinteressata), la ricorrente aveva indicato il titolo in questione nel modulo di domanda nel riquadro relativo al punto B/2, lett. h) della Tabella di Valutazione Titoli allegata al Bando di concorso.
Innanzitutto, non vi è alcuna espressa previsione nel Decreto del D.G. di indizione del concorso del 2.2.2004 che imponga la valutazione del titolo non in ragione della sua natura ma in ragione della casella di inserimento.
Si osserva poi che, in linea generale, nel procedimento amministrativo, la forma non può prevalere sulla sostanza, in quanto l’art. 6 lett. b) della L. n.241/1990 e s.m. impone comunque al responsabile del procedimento di procedere all’accertamento d’ufficio dei presupposti rilevanti per l’adozione del provvedimento in presenza di un’autodichiarazione o di un modulo di domanda non perfettamente speculare ai titoli prodotti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V°, 22 giugno 2004 n. 4345).
Per questo il contenuto del modulo della domanda non poteva pregiudicare i legittimi interessi della ricorrente ad ottenere il punteggio per il titolo.
In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In conseguenza, il “Diploma di Specializzazione in pedagogia religiosa” conseguita presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma, deve essere valutato ai sensi del punto B/2, lett. f) della Tabella di Valutazione Titoli con punti 2.
Sussistono tuttavia, in relazione alla novità della materia, sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :

1) accoglie il ricorso n. 9764/2006, e per l’effetto annulla il provvedimento di cui in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.
2) Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 aprile 2007.

IL PRESIDENTE dr. Mario Di Giuseppe

IL CONSIGLIERE-EST. dr. Umberto Realfonzo

Depositata in segreteria il 25.7.2007