Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Luglio 2009

Sentenza 25 giugno 2009, n.14906

Corte di Cassazione. Sezione Prima Civile, sentenza 27 maggio – 25 giugno 2009, n. 14906: “Matrimonio concordatario ed esclusione dell’obbligo di fedeltà: richiesta di delibazione della sentenza ecclesiastica da parte del coniuge in buona fede”.

Presidente Luccioli – Relatore Felicetti

(omissis)

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale ecclesiastico interdiocesano Salernitano – Lucano, con sentenza 29 marzo 2003, dichiarava la nullità del matrimonio – per esclusione della fedeltà da parte della moglie – celebrato il omissis fra M.C. e S.M.. Tale sentenza veniva confermata dal Tribunale ecclesiastico regionale campano e dichiarata esecutiva in data 1 giugno 2004 dal Supremo Tribunale della Signatura Apostolica. Il M. chiedeva quindi alla Corte di appello di Salerno la delibazione della sentenza. La convenuta si costituiva opponendosi e deducendo la contrarietà della delibazione all’ordine pubblico, trattandosi di riserva mentale unilaterale. La Corte di appello, con sentenza depositata il 24 novembre 2005, rigettava la domanda, non emergendo dal processo ecclesiastico che il M. fosse a conoscenza della riserva mentale o fosse in grado di conoscerla. Avverso tale sentenza il M. ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato alla S. il 16 febbraio 2006, formulando un unico motivo. La S. resiste con controricorso notificato il 18 marzo 2006.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso si denuncia la violazione degli artt. 65 e segg. della legge n. 218 del 1995, in relazione all’art. 797 c.p.c., come modificato dalla legge n. 121 del 1985. Si deduce al riguardo che la Corte di appello ha negato la delibazione della sentenza ecclesiastica in quanto la riserva mentale della S., relativamente ad uno dei “bona matrimonii”, non era conosciuta dall’odierno ricorrente, senza considerare che la domanda di delibazione era stata proposta proprio dall’odierno ricorrente, coniuge in buona fede che non aveva dato causa alla nullità del matrimonio. Infatti, tutelando il principio dell’affidamento il coniuge incolpevole della nullità, a costui va riconosciuto il diritto di optare fra la conservazione del rapporto, facendo valere il suo affidamento incolpevole, ovvero la declaratoria della sua invalidità, agli effetti civili, di un matrimonio rivelatosi non corrispondente, nel suo contenuto spirituale, a quello che riteneva di contrarre.

Il ricorso è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei “bona matrimonii” (che nella specie è l’esclusione dell’obbligo di fedeltà), può trovare ostacolo nell’ordine pubblico nel caso in cui detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore, senza manifestarsi (né comunque essere conosciuta o conoscibile) all’altro coniuge, alla stregua dell’inderogabile principio della tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole.
Tale principio, peraltro, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto, ed è, quindi, rivolto a tutelare detto valore contro ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell’altra parte.
Ne consegue che la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei “bona matrimonii” non può trovare ostacolo nell’ordine pubblico ove detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore, senza essere conosciuta o conoscibile dall’altro coniuge, quando sia il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell’altro coniuge a chiedere la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d’Appello. In tale senso si è costantemente già espressa questa Corte (Cass. 28 gennaio 2005, n. 1822; 1 aprile 2004, n. 6371; 30 maggio 2003, n. 8764; 28 marzo 2001, n. 4457) e sulla base di tale principio, che in questa sede va riaffermato, il ricorso deve essere accolto.
La sentenza va pertanto cassata, con rinvio – anche per le spese del giudizio di cassazione – alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che farà applicazione del su enunciato principio e procederà ad accertare la sussistenza anche delle altre condizioni previste dalla legge per la delibazione. Ciò ai sensi dell’art. 797 c.p.c. vigente all’epoca dell’entrata in vigore della legge n. 121 del 1985, non abrogato dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 73, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non idonea, in forza del principio concordatario accolto dall’art. 7 Cost. (comportante la resistenza all’abrogazione da parte di leggi ordinarie delle norme pattizie, le quali sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali) a spiegare efficacia sulle disposizioni dell’Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, le cui disposizioni – con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici – contengono un espresso riferimento all’applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., (così l’art. 4 del protocollo addizionale, in relazione all’art. 8 dell’Accordo).

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.

(omissis)