Sentenza 25 gennaio 1996, n.96
Tribunale Civile di Torre Annunziata. Sentenza 25 Gennaio 1996, n. 96.
(Geco; Sodino)
(omissis)
Motivi della decisione
1. Preliminarmente deve essere affrontata la questione della giurisdizione del Giudice italiano in ordine alle azioni dirette a fare valere l’invalidità di un matrimonio concordatario.
E’ noto che fino all’accordo tra Stato Italiano e Santa Sede del 18.02.1984 (ratificato con la L. 25.03.1985, n. 121) sussisteva la cd. riserva di giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici per le cause di invalidità dei matrimoni concordatari.
Parte della dottrina riteneva che la riserva di giurisdizione fosse però venuta meno a seguito dell’accordo del 1984 e tale opinione è stata accolta dalla Suprema Corte a sezioni unite con la sentenza 13.02.1993 n. 1824 (in Foro It. 1993, I, 722) mediante una diffusa e convincente motivazione incentrata sull’abrogazione dell’art. 34 quarto comma del concordato.
Successivamente è sembrato ad alcuni interpreti che la Corte Costituzionale con la sentenza 01.12.1993 n. 421 (in Foro It. 1994, I, 14) nel dichiarare l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della L. 810/29 nella parte in cui dà esecuzione all’art. 34 cit. avesse voluto riaffermare il principio della riserva di giurisdizione in favore dei Tribunali Ecclesiastici.
Questo Collegio, osservato che nella citata sentenza della Corte Costituzionale non vi è alcuna esplicita affermazione in tale senso, ritiene che, poiché la Cassazione a sezioni unite si era da poco espressa per l’abrogazione della riserva di giurisdizione. Se la Corte Costituzionale avesse voluto affermare l’opposto principio, lo avrebbe chiaramente enunciato. Si aggiunga comunque che la citata sentenza 421/93 è vincolante solo per il Giudice a quo.
Per completezza occorre ricordare che mentre il Tribunale di Cremona (sent. del 17.02.1994 in Foro It. 1994, I, 1576) ha esplicitamente aderito all’orientamento delle Cass. 1824/93, la Corte d’Appello di Torino (sent. del 29.04.1994 in Foro it. 1994, I, 2502) ha ignorato la pronuncia della Suprema Corte, riaffermando la sussistenza della riserva di giurisdizione.
In conclusione sussiste la giurisdizione del Giudice italiano a conoscere delle cause d’invalidità dei matrimoni contratti da cittadini italiani secondo le norme canoniche in quanto non è possibile, secondo una interpretazione letterale o sistematica, individuare nel testo del Concordato, come modificato dall’Accordo di revisione del 1984, nessuna norma che preveda la riserva di giurisdizione in favore dei Tribunali ecclesiastici.
2. Passando al merito la domanda deve essere rigettata.
Infatti dalla lettura dell’art. 122 c.c. risulta chiaramente che la legittimazione attiva per l’azione di impugnazione spetta al coniuge caduto in errore sulle qualità essenziali dell’altro coniuge.
Invece, nella fattispecie in esame la domanda di annullamento è stata proposta dalla moglie sul presupposto di uno stato di malattia che la riguardava e che è stato tenuto nascosto al marito.
Poiché trattasi di ipotesi di annullabilità relativa e l’azione di impugnazione non può essere proposta da chiunque, ma solo da colui il cui consenso è stato viziato, deve concludersi per l’inammissibilità della domanda.
Del resto la ratio della norma in esame è quella di tutelare la libertà di determinazione nella conclusione del matrimonio e tale forma di protezione non può essere accordata a chi sia la causa del vizio del consenso.
3. Appare equo disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
rigetta la domanda e dichiara integralmente compensata le spese di lite.
Autore:
Tribunale Civile
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Giurisdizione, Riserva, Matrimonio canonico trascritto, Errore, Giudice italiano, Qualità essenziali, Malattia, Vizio del consenso, Libertà di autodeterminarsi
Natura:
Sentenza