Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Luglio 2007

Sentenza 24 maggio 2007, n.795

TAR Toscana. Sezione I. Sentenza 24 maggio 2007, n. 795: “IRC: concorso riservato per esami e titoli”

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA – I^ SEZIONE –

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1819/04 proposto da U. M. rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Giovannelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Firenze, Lungarno Corsini n. 2,

c o n t r o

il Ministero dell’istruzione università e ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e l’Ufficio scolastico regionale della Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege,

e nei confronti

D. G. V., C. G., F. N., B. A., T. M. E., non costituitisi in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

– del decreto n. 166 del 13 agosto 2004 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con cui è stata resa nota la graduatoria generale di merito definitiva, distinta per ciascuna diocesi, del concorso riservato per esami e per titoli a posti di insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

– del decreto del 10 giugno 2004 prot. gen. n. 3641/C10 – doc. n. 2, emesso dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana con cui il prof. M. U. era escluso dal concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola media e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente al suddetto, ancorché incognito al ricorrente, e, in particolare, per quanto occorrer possa, dello stesso bando di gara, approvato in data 2 febbraio 2004 con decreto del Direttore Generale del Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per il Personale della scuola, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in quanto interpretato in modo restrittivo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Vista l’ordinanza n. 1243/04;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 28 marzo 2007, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Riferisce il ricorrente di aver svolto attività di insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado per sette anni consecutivi a partire dall’a.s. 1997/1998

A seguito dell’entrata in vigore della legge 18 luglio 2003, n. 186, recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”, venivano banditi, con decreto approvato in data 2 febbraio 2004 dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, distinti concorsi riservati a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi, l’uno nella scuola dell’infanzia e in quella elementare, l’altro nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il ricorrente inoltrava, all’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, domanda di partecipazione al concorso per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Con nota del 14 giugno 2004 la Direzione regionale del Ministero dell’istruzione comunicava al ricorrente l’esito positivo della prova scritta da lui sostenuta e lo convocava, con riserva, per sostenere la prova orale, poi ugualmente superata in data 17 luglio 2004.

Peraltro, il ricorrente non veniva collocato nella graduatoria di merito provvisoria redatta dall’Ufficio scolastico regionale della Toscana.

Nonostante il reclamo inoltrato per via gerarchica, con decreto n. 166 del 13 agosto 2004 del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana venivano pubblicate le graduatorie definitive di merito distinte per ciascuna diocesi dalla quale era espunto il nominativo del ricorrente.

Contro tale atto ricorre il sig. U. chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

– Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della l. 18 luglio 2003 n. 186. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del bando di concorso. Violazione e falsa applicazione dei principi fondanti il sistema introdotto dal bando. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità dell’interpretazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 1243 depositata l’1 dicembre 2004 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 28 marzo 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

D I R I T T O

Con il ricorso in esame vengono impugnati gli atti, in epigrafe specificati, relativi alla procedura selettiva per esami e per titoli a posti di insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado che hanno determinato l’esclusione del ricorrente dal concorso, nonché, per quanto occorrer possa, dello stesso bando di concorso, approvato in data 2 febbraio 2004 con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il ricorso non può essere accolto.

Lamenta il ricorrente con l’unico, articolato motivo di ricorso, l’eccesso di potere per illogicità e irrazionalità dell’interpretazione fornita dall’Amministrazione alle indicazioni contenute nel bando di concorso, in relazione alla sussistenza dei presupposti asseritamente posseduti dall’interessato per l’accesso alla procedura de quo.

L’affermazione non può essere condivisa.

Dispone l’art. 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, che “il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d’obbligo, anche in ordini e gradi scolastici diversi, che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3., commi 3 e 4”.

Tale norma viene ripresa dall’articolo 2 del bando di concorso, nel quale si precisa che, ai fini della determinazione del periodo utile, “il servizio è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Il servizio è utile anche se prestato in ordini dei gradi diversi purché con il possesso dei titoli o in condizioni personali prescritti e per un orario mediamente non inferiore, nel quadriennio continuativo, alla metà di quello d’obbligo”.

Orbene, come già si è avuto modo di precisare nella fase cautelare del giudizio, la norma del bando di concorso non può che essere interpretata nel senso che è necessario che il candidato possegga entrambi i requisiti ivi stabiliti, ossia abbia prestato servizio continuativamente, nel quadriennio di interesse, per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale e “per un orario mediamente non inferiore alla metà di quello d’obbligo”.

Come risulta dagli atti di causa, il ricorrente non possedeva tale essenziale requisito, avendo prestato nell’anno scolastico 1999/2000 solo 93 giorni di servizio, anche se con un orario mediamente pari a 18 ore settimanali.

Invero, come rilevato dall’Amministrazione resistente l’aver svolto il servizio per un numero di ore superiore a quello minimo indicato dal bando non può compensare la circostanza che il numero di giorni in cui il servizio è stato svolto in tale anno scolastico sia inferiore a 180 giorni.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 28 marzo 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

dott. Giovanni VACIRCA – Presidente

dott. Saverio ROMANO – Consigliere

dott. Bernardo MASSARI – Consigliere, est.

F.to Giovanni Vacirca

F.to Bernardo Massari

F.to Mario Uffreduzzi – Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 MAGGIO 2007

Firenze, lì 24 MAGGIO 2007