Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 15 Giugno 2005

Sentenza 24 febbraio 2005, n.1135

T.A.R. Puglia. Seconda sezione. Sentenza 24 febbraio 2005, n. 1135: “Valutazione dei titoli di qualificazione professionale nel concorso riservato per l’insegnamento della religione cattolica bandito con D.D.G.M. MIUR 2/2/04 in attuazione della L. 186/03”.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE
SECONDA SEZIONE

Registro Decis.: 1135/05
Registro Generale: 254/2005

nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref.
CLAUDIO CONTESSA Ref., relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso 254/2005 proposto da:
FRISOTTI MARIA ANTONIETTA
rappresentata e difesa da:
DE GIORGI LUIGI
CAPOCCIA ANTONIO
con domicilio eletto in LECCE
VIA N. FERRANDO 3
presso
CAPOCCIA ANTONIO
contro
PRESIDENTE COMM FORMAZIONE GRADUATORIA INCARICHI PRES CSA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI LECCE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
nonché contro
PECE MARIA GIOVANNA

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
· della graduatoria definitiva, formata dalla Commissione di cui all’art. 6 D.M. 2.2.2004, operante presso il CSA di Lecce, pubblicata il 22.11.2004, nella parte in cui non si valuta quale titolo di qualificazione professionale con voto più favorevole, il diploma di scienze religiose posseduto congiuntamente al diploma magistrale;
· della conseguente mancata attribuzione di ulteriore punteggio;
· di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI LECCE MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
PRESIDENTE COMM FORMAZIONE GRADUATORIA INCARICHI PRES CSA

Udito nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2005 il relatore Ref. CLAUDIO CONTESSA e udito, altresì, gli avvocati De Giorgi e Marzo rispettivamente per la parte ricorrente e per l’Avvocatura distrettuale dello Stato

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

· Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 186/2003; del punto 4 DPR 751/1985; del bando di concorso e della tabella di valutazione B.1, lett. c) all. 5 del bando di concorso;
· Eccesso di potere;
· Disparità di trattamento;
· Contraddittorietà;

Osservato quanto segue.

La ricorrente, insegnante di religione cattolica, in servizio nelle scuole elementari e materne, ha partecipato al concorso riservato per titoli ed esami per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari bandito con D.D.G. MIUR del 2.2.04, in attuazione della L.186/2003; la stessa, essendo in possesso del diploma magistrale congiunto al diploma di scienze religiose, all’atto della pubblicazione della graduatoria relativa al predetto concorso ha visto valutarsi il solo titolo relativo al diploma magistrale e non l’altro posseduto (diploma in scienze religiose), benché più favorevole.
Il ricorso è infondato.
Per dare conto di tale soluzione, tuttavia, non può prescindersi da una breve disamina delle regole concorsuali e della normativa richiamata nel ricorso.
In particolare, l’allegato 5 al bando di concorso, per quanto riguarda i titoli di qualificazione professionale per l’accesso all’Irc nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare prevede le seguenti ipotesi:

a. diploma di scuola magistrale(valido esclusivamente per l’accesso ai posti nella scuola dell’infanzia) fino ad un massimo di punti 4;
b. diploma di istituto magistrale o titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell’art.278 del D.legs 297/94 fino ad un massimo di punti 4;
c. Altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana o unito a diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o unito ad altro titolo di livello superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al Dm 15.7.87 e successive modificazioni e integrazioni: si calcola solo il punteggio del diploma di scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o dell’altro titolo superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al citato DM 15.7.87, fino ad un massimo di punti 4;
d. Diploma di scienze religiose o diploma di cultura teologica o attestato di corso equipollente, limitatamente ai casi previsti dalla lettera a) del punto 4.4. del DPR 751/85, si valutano solo i titoli che rechino un punteggio, fino ad un massimo di punti 4;
e. Diploma di istituto magistrale o diploma di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta ad uno dei precedenti titoli di qualificazione:punti 0,50;
f. Diploma di scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana o diploma accademico di magistero in Scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o altro titolo accademico in una delle discipline ecclesiastiche di cui al DM 15.7.1987, in aggiunta a uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50.

Le disposizioni concorsuali risultano aderenti alle disposizioni normative inserite nell’art. 4 del DPR 751 del 16.12.1985, richiamato dalla successiva L.n.186/03, il quale al punto 4.4 prevede che, nella scuola materna ed elementare l’insegnamento della religione cattolica possa essere impartito, dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari l’insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano oppure, nel caso in cui l’insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato a sacerdoti e diaconi o,comunque, religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana, oppure a chi fornito di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del punto 4.4.(cioè dell’idoneità ritenuta dall’ordinario diocesano) od a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma di Istituto in Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiano.
La lettura combinata di tali disposizioni permette di dimostrare l’infondatezza della affermazione delle ricorrenti a dire delle quali i candidati in possesso del diploma magistrale e di quello in scienze religiose devono essere giudicati sulla base del titolo specialistico attestante la conoscenza della specifica materia religiosa.
Difatti, presupposto indefettibile per l’accesso al concorso in oggetto è il possesso del diploma magistrale, o comunque di altro titolo che abbia la stessa valenza, laddove il possesso del diploma di scienze religiose permette esclusivamente di dimostrare la conoscenza della religione cattolica, con la conseguenza che non può attribuirsi valore equipollente al diploma magistrale ed a quello di scienze religiose riguardando gli stessi due fattispecie diverse, sia in termini di ”peso concorsuale”, sia in termini di conoscenze presupposte.
Del resto, l’art.4 del DPR 751/1985 prevede espressamente che l’insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro della finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline e deve essere impartito in conformità della dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica ed in possesso di qualificazione professionale adeguata.
Tali norme, che costituiscono la premessa necessaria di quelle surriportate specificanti la qualificazione professionale, permettono di chiarire quale debba essere il presupposto indefettibile per l’insegnamento della religione cattolica, ossia il possesso del titolo di qualificazione professionale necessario per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari congiunto a titolo di idoneità all’insegnamento della religione cattolica.
L’ordito normativo non consente affatto l’insegnamento della religione cattolica in assenza del titolo di qualificazione professionale presupponente la possibilità di insegnare.
Difatti la “pari” dignità formativa e culturale dell’insegnamento della religione cattolica rispetto a quella delle altre discipline, non consentirebbe l’assenza del presupposto del titolo di qualificazione professionale necessario per l’insegnamento nelle altre discipline, salvo che per sacerdoti e diaconi, o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del codice del diritto canonico e attestata dall’ordinario diocesano, dato che il percorso di studi di questi ultimi risulta espressamente riconosciuto avente la qualificazione necessaria.
La sezione ha gia avuto modo di affermare la legittimità dei criteri di valutazione dei titoli di qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica, “nella parte in cui stabiliscono che ai docenti di Religione Cattolica in possesso del diploma di Istituto Magistrale e riconosciuti idonei dall’Ordinario Diocesano viene valutato soltanto il voto conseguito con la maturità magistrale, in quanto tali docenti hanno insegnato la Religione Cattolica sul presupposto del solo requisito del possesso del Diploma di Istituto Magistrale, unitamente al riconoscimento dell’idoneità da parte dell’Ordinario Diocesano”, affermandosi, altresì la legittimità degli stessi criteri anche ” nella parte in cui prescrivono la valutazione soltanto del voto riportato con il diploma di Scienze Religiose con riferimento ai docenti in possesso di un altro diploma di Scuola Media Superiore (diverso dal diploma di Istituto Magistrale), in quanto tali persone, per poter insegnare la Religione Cattolica, dovevano essere in possesso del diploma di Scienze Religiose, per cui quest’ultimo diploma costituisce l’unico titolo di qualificazione professionale valutabile nei confronti di quest’ultima categoria di persone” ( TAR Lecce sez.II n.6856/04).
Può aggiungersi che solo nel caso in cui il candidato risulti in possesso di altro diploma di Scuola Media superiore diverso dal Diploma Magistrale, può giustificarsi la valutazione del solo diploma di scienze religiose, dato che in tal caso la c.d. idoneità all’insegnamento religioso non risulta derivante dal presupposto del possesso del diploma magistrale con il conseguimento della idoneità religiosa, ma da altro titolo di per sé non abilitante all’insegnamento nella scuola materna ed elementare che, purtuttavia, lo diventa, quanto all’insegnamento della Religione, perchè unito al diploma in scienze religiose.
In sintesi le norme di legge e regolamentari prevedono, con un iter compiutamente logico (sicchè non sussistono sospetti di illegittimità costituzionale ), due titoli di accesso all’insegnamento religioso: l’uno è articolato in due segmenti (diploma di istituto magistrale, necessariamente unito all’attestato di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano, atteso che il concorso de quo è riservato a chi abbia già insegnato religione) che comprovano la qualificazione professionale sotto il profilo generale e quello speciale; così pure l’altro, articolato nel diploma di scuola media superiore e nel diploma di scienze religiose.
Sono quindi previsti due titoli di accesso, fra i quali non è possibile operare commistioni.
E’ peraltro possibile che sia valutato come titolo di accesso quello che comporta la valutazione più favorevole (per chi, ad esempio, sia in possesso di un diploma di scuola media superiore e del diploma in scienze religiose, nonché del diploma di istituto magistrale), secondo il generale favor nei confronti di chi sia in possesso di più titoli di accesso, favor esplicitato in una specifica previsione dalla Commissione; in tale ipotesi si avrà poi la attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui alle lettere e) ed f) della elencazione di cui infra.
L’estraneità alla disciplina illustrata della commistione fra i due titoli di accesso indicati viene contestata nel ricorso in quanto il diploma di istituto magistrale è pur sempre un diploma di scuola media superiore,sicchè il possesso di questo titolo e del diploma di Scienze religiose integrerebbe la previsione di cui alla precedente lettera c),con l’attribuzione del punteggio in relazione al voto con il quale è stato conseguito il diploma di Scienze religiose..
Tale interpretazione non può essere condivisa atteso che il D.P.R. n.751 del 1985,nel punto 4.4 lett.b), stabilisce che l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari può essere impartito da chi sia in possesso di titolo valido per l’insegnamento in tali scuole (cioè,per quel che qui rileva,del diploma di istituto magistrale) unito all’ attestato di idoneità dell’ordinario diocesano o da chi “fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore ,abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana”;l’espresso riferimento ad “altro” diploma di scuola secondaria superiore,cioè ad un diploma diverso da quello rilasciato dagli istituti magistrali,ha un preciso ed ineludibile significato dato che il punto 4.6 del citato decreto presidenziale subordina l’accesso all’insegnamento della religione cattolica a chi sia in possesso dei titoli indicati a decorrere dall’anno scolastico 1990-1991.Anche dopo l’anno scolastico 1989-1990 ,quindi,il soggetto in possesso del diploma di istituto magistrale (E dell’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano) ha potuto impartire l’insegnamento della religione cattolica,mentre dopo tale anno scolastico ciò non è stato consentito a chi fosse solo in possesso di un altro diploma di scuola secondaria superiore;questo fino a quando il soggetto non ha conseguito il diploma in Scienze religiose. La diversa utilità dei due titoli,il diverso percorso che gli stessi hanno consentito determinando l’acquisizione di diversi titoli di servizio (utili ai fini del collocamento nella graduatoria del concorso) giustificano quindi il collegamento fra il diploma di Scienze religiose ed un diploma di scuola media superiore diverso dal diploma di istituto magistrale,l’impossibilità di operare commistioni fra gli elementi nei quali si articolano i titoli di qualificazione professionale in questione.
Non vi è, pertanto, nessuna illogica ed irrazionalità nelle norme richiamate e correttamente applicate dall’Amm.ne resistente.
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce
respinge il ricorso indicato in epigrafe
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2005

Dott. Antonio Cavallari – Presidente
Dott. Claudio Contessa – Estensore

Pubblicata il 4 marzo 2005