Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Dicembre 2010

Sentenza 23 settembre 2010, n.6415

T.A.R. Milano Lombardia sez. II. Sentenza 23 settembre 2010, n. 6415: "Edifici di culto: rilascio del permesso di costruire e cambio di destinazione d'uso dell'immobile".

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia  (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 227 del 2010, proposto da:  Centro Culturale …, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi
Sangiorgio, domiciliato ex lege presso la segreteria del Tar, in Milano, via Corridoni, n. 39;

contro

Comune di Macherio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Locati, presso il cui studio, in Milano, via dei Pellegrini, 24, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento  del provvedimento del 12.11.2009 con cui il Comune di Macherio ha negato il rilascio di permesso di costruire in sanatoria nonché la realizzazione di nuove opere edilizie di cui alla pratica edilizia n. 25/2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Macherio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2010 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti gli avv. Luigi Sangiorgio, Marco Locati e Valeria Catalano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO E DIRITTO

Considerato che:
– l'istanza presentata dalla ricorrente, volta ad ottenere il rilascio di un permesso di costruire, parzialmente in sanatoria, ha ad oggetto la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria del magazzino/deposito e cambio di destinazione d'uso in sede del "Centro Culturale …";
– tali opere consistono, principalmente, nel rifacimento della pavimentazione, nel ripristino degli intonaci, nel rivestimento dei pilastri con cartongesso, nella imbiancatura dei locali, nella realizzazione di impianti igienico – sanitari ed elettrici;
– di per sé le opere oggetto dell'istanza non rivelano, in alcun modo, la volontà dell'associazione ricorrente di attuare una destinazione del fabbricato ad "attrezzatura di interesse comune per servizi religiosi", ai sensi dell'art. 71, l. Regione Lombardia n. 12/2005, piuttosto che a propria sede.
Il fabbricato non può, difatti, essere qualificato, per effetto di tali interventi, quale immobile destinato al culto, all'abitazione dei ministri del culto o del personale di servizio, ovvero ad attività di formazione religiosa.
La fattispecie non rientra neppure nell'ipotesi di cui all'art. 71, c. 1 lett. c della l. Regione Lombardia n. 12/2005: in essa sono, difatti, ricompresi "gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro" unicamente se tali attività vengano svolte "nell'esercizio del ministero pastorale".
Il rifacimento di coperture di pavimentazione, il ripristino di intonaci, la sistemazione di pilastri in cartongesso, l'imbiancatura dei locali, la realizzazione di impianti igienico – sanitari ed elettrici non palesano, di per sé, in alcun modo, la volontà di realizzare un luogo di culto né di esercitare nell'immobile un'attività connessa all'esercizio del ministero pastorale, attività che, oltretutto, non rientra tra quelle indicate nello statuto dell'associazione "Centro Culturale …";
– né quanto sostenuto dall'amministrazione circa l'essere il Centro Culturale "emanazione di una confessione religiosa" assume alcun rilievo, non potendo dedursi dalla natura e dall'orientamento religioso del proprietario di un immobile la volontà di imprimere ad esso una particolare destinazione d'uso.
La stessa difesa dell'amministrazione comunale ammette che l'immobile non è una moschea ma "un luogo di riunione ed assistenza riservato alla comunità religiosa islamica": il fatto che i servizi prestati dall'associazione siano rivolti ad una comunità appartenente ad una determinata confessione religiosa, ma dichiaratamente erogati al solo scopo di promuoverne l'integrazione e l'inserimento nella società, non rivela affatto la volontà di destinare i locali in cui essa ha la propria sede a luogo di culto o comunque ad attività connesse all'esercizio del ministero pastorale, come richiede l'art. 71 della l. Regione Lombardia n. 12/2005;
– parimenti, la circostanza che vi possa essere stato, in passato, un uso di fatto dell'immobile anche quale luogo di culto e di preghiera, non è indicativa di un intento di modificare la funzione originaria dell'immobile, al fine di adibirlo, in via permanente, ad una funzione diversa rispetto a quella di sede del Centro Culturale;
– la volontà di attuare una particolare destinazione d'uso – nel caso di specie ad "attrezzatura di interesse comune per servizi religiosi" – deve, invero, trovare una corrispondenza nella natura e nella tipologia di opere realizzate e non può essere inferita dall'uso di fatto che possa, in precedenza, essere stato posto in essere (cfr. Tar Lombardia, Milano, 17 settembre 2009, n. 4665), tanto più quando l'istanza di sanatoria non faccia riferimento alcuno ad una destinazione di tipo religioso.
Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, fondato e va pertanto accolto.
In considerazione della novità della questione esaminata, il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Maria Spadavecchia, Presidente FF
Giovanni Zucchini, Primo Referendario
Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 SET. 2010.