Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 15 Gennaio 2007

Sentenza 23 ottobre 2006, n.3728

TAR Piemonte. Sentenza 23 ottobre 2006, n. 3728: “Permesso di soggiorno e mancata trascrizione del matrimonio celebrato con rito islamico nei registri dello stato civile”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2319/1995, proposto da A. L. L., rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Trucco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 82,

contro

– il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale è domiciliato in corso Stati Uniti n. 45,

– la Questura della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore,

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Torino in data 2.10.1995, notificato in data 21.10.1995, di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 1034/1995 del 12 dicembre 1995 con cui è stata rigettata l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato;

Visti il rapporto e i documenti depositati dall’Amministrazione;

Relatrice alla pubblica udienza dell’8 giugno 2006 la dott.ssa Emanuela Loria, nessuno presente per la parte ricorrente, presente l’Avvocato dello Stato per l’amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

La ricorrente, cittadina marocchina munita di visto d’ingresso in Italia per motivi di turismo, chiedeva in data 23.8.1994 il permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare con il coniuge, cittadino italiano, con il quale aveva contratto matrimonio con rito islamico.

Il Questore di Torino, rilevando che il Ministero dell’Interno con la nota ministeriale nr. 559/443/1503257/A16/92/3° in data 13.9.1995, non aveva accolto l’istanza della ricorrente a causa della mancata trascrizione del matrimonio islamico presso l’Ufficio Anagrafe e tenuto conto del fatto che la ricorrente non aveva altro titolo per soggiornare in Italia, rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno.

Avverso tale provvedimento la ricorrente presentava ricorso deducendo la sua illegittimità per il fatto che esso sarebbe stato viziato per violazione di legge, per carenza di assoluta motivazione, per disparità di trattamento e per ingiustizia manifesta.

Tuttavia non vengono indicate nel ricorso le disposizioni che si assumono violate; pertanto sotto tale profilo il motivo di ricorso appare generico ed inammissibile.

Sotto altro profilo, il ricorso rileva che il matrimonio religioso di rito islamico, effettuato presso la Moschea di Torino e registrato anche presso il Consolato Generale del Marocco, avrebbe piena validità in tale paese e poiché tale tipo di matrimonio è ritenuto valido in caso di richiesta di ricongiungimento familiare tra due cittadini extracomunitari uniti dal vincolo del coniugio, dovrebbe essere ritenuto valido ed utilizzabile ai fini del ricongiungimento familiare anche quando esso sia contratto tra un cittadino italiano e d un cittadino extracomunitario, anche se non trascritto presso l’Ufficio Anagrafe.

Pertanto, in assenza di specifica e puntuale regolamentazione, ad opinione della ricorrente, sarebbe stato necessario tenere conto dei principi costituzionali in materia di unità familiare e accogliere la richiesta della ricorrente.

Il motivo di ricorso è infondato, atteso che la Questura di Torino ha operato in ottemperanza a quanto stabilito con riferimento al caso specifico nella nota ministeriale nr. 559/443/1503257/A16/92/3° in data 13.9.1995 ed in generale nella circolare ministeriale nr. 559/443/186378/5/11/3/1/2/1° Div., in cui si precisa che “il matrimonio contratto da un cittadino extracomunitario, presente illegittimamente sul territorio nazionale, con un cittadino italiano non sana la condizione di illegalità dello straniero che deve abbandonare il territorio nazionale …”.

La stessa circolare precisa inoltre che nel caso in cui venga presentata istanza di coesione familiare si dovrà diffidare lo straniero a lasciare il territorio nazionale e, se lo stesso non ottempererà spontaneamente, si dovrà adottare nei suoi confronti un provvedimento di espulsione.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene che non essendo state impugnate né la nota citata nel provvedimento né la circolare citata, l’amministrazione abbia legittimamente fatto applicazione di tali atti.

Si precisa, inoltre, che la disciplina italiana dettata dalla legge 24 giugno 1929 n. 1159 prevede che l’ufficiale di stato civile trascriva il matrimonio celebrato dai ministri di culto nei registri dello stato civile perché esso possa produrre effetti civili (articoli 7 e 10).

Pertanto, non appare corretta l’asserzione contenuta nel ricorso in base alla quale non vi sarebbe una specifica disciplina sul punto poiché le note ministeriali citate hanno coerentemente interpretato le citate disposizioni presenti nell’ordinamento statale, adattandole alla disciplina in materia di immigrazione e di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare.

Si ritiene che, per queste ragioni, il ricorso debba essere respinto.

Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sezione 2^, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio dell’8 giugno 2006, con l’intervento dei sigg. magistrati:

Giuseppe Calvo Presidente

Antonio Plaisant Referendario

Emanuela Loria Referendario, estensore