Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Dicembre 2016

Sentenza 23 novembre 2016, n.11961

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, sentenza 23 novembre 2016, n. 11961: "Esclusa l'applicabilità della l. 541/1971 in assenza del preliminare requisito della appartenenza alla razza ebraica dell'interessato all'epoca delle persecuzioni nei confronti degli israeliti".

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
II Sezione

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10969 del 2009, proposto da […], rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Rocco C.F. RCCFBA55R20H501R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia, 362;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Provvidenze Perseguitati Politici Antifascisti o Razziali, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

delle deliberazioni n. 090892 e n. 090893 del 22/9/2009 pos. n. 42503/PP della Commissione per le Provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali – agli ex internati civili in Germania e loro familiari superstiti, con le quali non sono state accolte le domande di […] presentate il 14/11/2007, tese ad ottenere, rispettivamente, la qualifica di perseguitato razziale a norma della legge 8 luglio 1971 n. 41, nonché il beneficio previsto dall'art. 2 della legge 22/12/1980 n. 932, quale perseguitato razziale; di ogni e qualsiasi altro provvedimento ed atto comunque connesso e conseguente a quelli indicati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.
Con domanda pervenuta il 14.11.2007 alla Commissione per le Provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali – agli ex internati civili in Germania e loro familiari superstiti, [..] ha chiesto la qualifica di perseguitato razziale a norma della legge 8/7/1971 n. 541, nonché il beneficio previsto dall'art. 2 della legge 22/12/1980 n. 932, quale perseguitato razziale, allegando la documentazione ritenuta pertinente.
La Commissione, con deliberazioni n. 090892 e n. 090893 del 22/9/2009, respingeva tali domande con la seguente motivazione: "Considerato che la succitata legge 16 gennaio 1978, autorizza questa Commissione a rilasciare l'attestazione di qualifica di perseguitato politico o razziale al fine dell'applicazione della legge 8 luglio 1971 n. 541; considerato che, nella specie non si riscontrano le condizioni per il riconoscimento del beneficio richiesto, in particolare non risulta comprovata l'appartenenza alla "razza ebraica" dell'istante all'epoca delle persecuzioni razziali".
La medesima Commissione, con delibera n. 090891 del 22/9/2009 (impugnata con ricorso alla competente Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti), respingeva la domanda del […] del 14/11/2007, tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 3 della legge 22/12/1980 n. 932.

2. Secondo il ricorrente, le contestate deliberazioni della Commissione del 22/9/2009 sarebbero da considerare illegittime per violazione di legge, eccesso di potere, manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti e carenza assoluta di motivazioni.
In sostanza, il ricorrente afferma di appartenere alla ‘razza ebraica’ e, quindi, sostiene che gli atti impugnati di basano su un presupposto di fatto errato dato, appunto, dall’assenza di tale requisito in capo all’interessato.
Il ricorrente afferma, infatti, di appartenere alla cosiddetta categoria "sangue misto" dell'epoca (come veniva definita tale genia in modo dispregiativo dalle leggi razziali nazi-fasciste), avendo un solo genitore di "razza ebraica" (la madre ebrea, Yvette Krieger, nata a Porto Said, Egitto, il 14/10/1910).
Proprio in quanto considerato ebreo, il ricorrente sostiene di essere stato costretto a lasciare la casa di Conegliano, a nascondersi con la di lui famiglia presso amici insospettabili di Padova, e ad abbandonare la scuola in quanto escluso per le leggi razziali, prima di espatriare in Svizzera e di essere ivi internato in diversi campi per rifugiati.

3. L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha affermato l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
A sostegno delle proprie ragioni, l’Amministrazione ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle censure proposte dal ricorrente.
All’udienza del 23 novembre 2016 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

4. Il Collegio osserva che le domande presentate da […] tese ad ottenere la qualifica di perseguitato razziale (a norma della legge 8 luglio 1971, n. 541) ed il beneficio di cui all'art. 2 della legge 22/12/1980 n. 932 (contributi figurativi) non sono state accolte dalla competente Commissione non risultando comprovato il preliminare requisito della appartenenza alla "razza ebraica" dell'interessato all'epoca delle persecuzioni razziali.
Dagli atti di causa risulta confermato quanto affermato dall’Amministrazione resistente circa la mancata dimostrazione del requisito dell'appartenenza alla "razza ebraica" dell’interessato, non avendo lo stesso fornito adeguati elementi di valutazione al riguardo.
Infatti, dall’atto di nascita del […] non si rinviene l'annotazione discriminatoria "di razza ebraica', né risulta la sua appartenenza alla religione ebraica o l'iscrizione ad una Comunità Ebraica.
Non appare condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo la quale l'interessato avrebbe dovuto essere considerato di "razza ebraica" perché lo era sua madre, posto che l'art. 8 del R.D.L. n. 1728 del 17.11.1938 (che disciplinava i casi in cui un soggetto poteva essere considerato di "razza ebraica") non appare applicabile al […] in quanto la madre dell'interessato era originariamente israelita ma si era sposata nel 1934, prima delle leggi razziali, con un cattolico, secondo il rito di Santa Romana Chiesa, e si era poi convertita al cristianesimo e, quindi, non poteva più considerarsi ebrea.
La mancanza del requisito in questione non ha consentito alla Commissione valutare la sussistenza del pregiudizio di cui alla citata legge n. 17/78, né all'accertamento della sussistenza dell'atto persecutorio ai fini della concessione del beneficio richiesto ai sensi dell'art.2 della legge 22/12/1980 n. 932. In sostanza, la Commissione, in assenza del requisito dell'ebraicità dell'interessato, non è entrata nel merito delle vicende accadute al […].
Ad ogni modo, tale beneficio (contributi figurativi) non spetta (a prescindere dal riconoscimento dell'appartenenza alla "razza ebraica") in assenza del requisito del compimento dell'età lavorativa che non è maturato nei confronti del […] il quale, essendo nato nel 1935, avrebbe compiuto 14 anni solo dopo la fine della guerra. Infatti, in relazione a questo beneficio, la Commissione ha ragionevolmente assunto l'età lavorativa (14 anni all'epoca delle leggi razziali) quale data iniziale agli effetti della contribuzione figurativa, non essendo possibile, ai fini pensionistici, computare i periodi utili prima del compimento dell'età minima fissata per l'ammissione al lavoro (cfr. sul punto, TAR Lazio sentenze n. 6582/2016 e n. 6592/2016, con le quali è stato affermato che la normativa prevista dal citato art. 2 della legge 22/12/1980 n. 932, attribuendo a coloro che hanno subito persecuzioni razziali il beneficio di una contribuzione figurativa a totale carico dello Stato, presuppone la possibilità che si tratti di un periodo per il quale sia comunque possibile una posizione previdenziale).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

6. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– lo respinge;
– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore