Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 29 Aprile 2007

Sentenza 23 febbraio 2007, n.1368

Consiglio di Stato. Sentenza 23 febbraio 2007, n. 1368: “Titoli di qualificazione professionale richiesti per l’insegnamento della religione cattolica”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3525/2006 proposto dalla sig.ra A. I. P., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Michetti e Cesare Novelliere e presso il primo elettivamente domiciliata in Roma, via G. Nicotera 29,

contro

il Ministero della PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., il CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI per la PROVINCIA di CATANZARO, l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE della CALABRIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi 12,

e

il PRESIDENTE p.t. della COMMISSIONE FORMAZIONE GRADUATORIA del CONCORSO per la SCUOLA dell’INFANZIA ed ELEMENTARE ex art. 6 D.D.G. 2 febbraio 2004, non costituitosi in giudizio,

per la riforma

della sentenza del TAR della Calabria, sede di Catanzaro, 27 dicembre 2005, n. 2574,

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

vista la memoria di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

visti gli atti tutti di causa;

relatore, alla pubblica udienza del 23 gennaio 2007, il Cons. Paolo Buonvino;

udito l’avv. Novelliere per l’appellante e, per l’appellata, l’Avvocato dello Stato Maddalo.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

1) – La ricorrente in primo grado, insegnante di religione cattolica nell’ambito della Diocesi di Mileto – Nicotera – Tropea, ha partecipato al concorso riservato per titoli ed esami nella scuola dell’infanzia e primaria, dichiarando di essere in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito con punti 36/60 e del diploma di scienze religiose conseguito con punti 98/110.

Con il ricorso di primo grado la stessa ha lamentato il fatto che, nella determinazione del punteggio ai fini dell’inserimento nella graduatoria definitiva relativa al concorso le sia stato considerato il diploma magistrale alla stregua di titolo di accesso al concorso, per il quale il D.D.G. del M.I.U.R. del 2 febbraio 2004 ha previsto, in relazione al voto conseguito, una graduazione da un minimo di punti 0,80 ad un massimo di 4, mentre l’altro diploma posseduto (scienze religiose) le è stato valutato solo quale titolo aggiuntivo, con la corresponsione di soli punti 0,50.

Il TAR ha ritenuto corretto, al riguardo, l’operato dell’Amministrazione e, per l’effetto, ha respinto il ricorso.

Per l’originaria ricorrente e odierna appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto la corretta interpretazione della disciplina normativa di settore (art. 3 della legge n. 186/2003, art. 4 del D.P.R. n. 751/1985, art. 191 del d.lgs. n. 297/1994) avrebbe dovuto portare all’accoglimento del gravame, anche in contrasto (all’occorrenza) con le previsioni del bando della cui impugnativa, pure gradatamente operata, si assume, con l’originario ricorso, il TAR non avrebbe, in effetti, inammissibilmente tenuto alcun conto.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni appellate che insistono per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

2) – L’appello è infondato.

Come più volte rilevato dalla Sezione con decisioni dalle quali non vi è ragione di discostarsi (cfr., tra le altre, le decisioni 7 luglio 2006, n. 4310; 31 gennaio 2006, nn. 333 e 334; 26 gennaio 2006, nn. 223 e 226), le contestate disposizioni del bando di concorso non si prestano all’interpretazione sottoposta dall’appellante all’attenzione del Collegio e neppure possono essere considerate illegittime in relazione alla mancata previsione della opzione tra i due titoli (diploma magistrale e diploma di Scienze Religiose), dalla stessa posseduti, ai fini della attribuzione del punteggio; né possono ritenersi contrastanti con la disciplina primaria di settore.

Al riguardo può rilevarsi, invero, che il bando di concorso è stato correttamente interpretato dalla Commissione e che, in particolare, sono prive di pregio le doglianze che mirano a far constare un’asserita disparità di trattamento che la contestata interpretazione del bando produrrebbe in danno di chi, come la deducente, è in possesso sia del diploma magistrale che del titolo in scienze religiose di cui si è detto.

In sostanza, la situazione dell’appellante, che ha insegnato religione cattolica in virtù del diploma magistrale e dell’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano, è diversa da chi, in possesso di altro diploma di istruzione secondaria, deve essere necessariamente munito del diploma di scienze religiose per poter insegnare religione cattolica.

Nel primo caso, il diploma di scienze religiose è titolo aggiuntivo, (volutamente) conseguito dalla ricorrente, sebbene “non tenuta”, che non è necessario per l’insegnamento della religione cattolica, essendo sufficiente il possesso del diploma magistrale unitamente all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano; nel secondo caso, invece, il diploma di scienze religiose abilita all’insegnamento della religione cattolica se posseduto con altro titolo di istruzione secondaria che, di per sé (e da solo), non consente l’insegnamento nella scuola materna ed elementare.

La dedotta disparità di trattamento si sarebbe, quindi, potuta verificare solo nell’ipotesi in cui al titolo che abilita all’insegnamento della religione cattolica fosse stato riservato un trattamento diverso; ma così non è, dal momento che sia il diploma magistrale, sia il diploma di scienze religiose (ambedue titoli necessari per insegnare la religione cattolica) sono trattati alla stessa maniera, essendo prevista l’attribuzione del medesimo punteggio, cioè sino a punti 4.

Non vi è alcun dubbio, poi, che la Commissione si è attenuta, nella specie, alla previsione dell’allegato 5 del bando di concorso (tabella di valutazione dei titoli), il quale specifica i titoli di qualificazione professionale utili per l’attribuzione del punteggio a seconda del voto conseguito, assegnando (B1, titoli per l’accesso all’Irc nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare) per quel che interessa nella specie: lett. a) diploma di scuola magistrale (valido esclusivamente per l’accesso ai posti nella scuola dell’infanzia): fino ad un massimo di 4 punti; lett. b) diploma di istituto magistrale o titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell’art. 278 del D. Lgs. n. 297/1994: sino ad un massimo di 4 punti; lett. c) altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di Scienze Religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana o unito a diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede o unito ad altro titolo di livello superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al DM 15.7.1987 e successive modificazioni e integrazioni: si valuta solo il punteggio di diploma di Scienze Religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana o del diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede o dell’altro titolo superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al citato DM 15.7.1987 fino ad un massimo di 4 punti; lett. e) diploma di istituto magistrale o diploma di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta ad uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50; lett. f) diploma di scienze religiose….., in aggiunta a uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50.

La Commissione ha correttamente interpretato la disciplina del bando avanti riportata, dal momento che ha proceduto alla valutazione del diploma magistrale, posseduto dalla ricorrente, considerandolo quale titolo di accesso, e del diploma di scienze religiose nei limiti del punteggio aggiuntivo di 0,50.

La pretesa della deducente di vedersi valutato il diploma di scienze religiose, quale titolo di accesso, con l’aggiunta del punteggio per il diploma di istituto magistrale, non è fondata, quindi, alla stregua della previsione del bando di concorso avanti riportata.

La problematica sulla diversità di trattamento del diploma di scienze religiose, considerato quale titolo di accesso se posseduto in aggiunta di altro diploma di scuola secondaria superiore, rispetto al diploma magistrale con l’aggiunta del diploma di scienze religiose ha, a ben guardare, un’origine contingente; e questo conferma che, alla stessa, non può essere data la soluzione prospettata dall’appellante.

Tale problematica è sorta, invero, perché la ricorrente in primo grado ha avuto una votazione migliore nel diploma di scienze religiose e, quindi, pretende che a questa votazione debba essere assegnato il punteggio proporzionalmente più elevato (correlato ad un massimo di punti 4) e che, invece, al diploma magistrale debba essere attribuito il punteggio aggiuntivo di 0,5, in analogia a quanto avviene per ogni “altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di scienze religiose”; ma, la normativa del bando, che è comunque “coerente con la normativa di riferimento”, non può essere interpretata a seconda delle contingenze e del risultato più favorevole che si spera di poter ottenere.

La previsione del bando (allegato 5) – si ripete – è chiara nel senso di assegnare al diploma magistrale, se posseduto e fatto valere con l’aggiunta del diploma di scienze religiose, il punteggio massimo sino a 4 punti; e nel caso in cui il diploma di scienze religiose sia fatto valere unitamente ad altro diploma di scuola secondaria superiore, al primo va attribuito il punteggio massimo sino a 4 punti.

A quanto precede va aggiunto che la previsione del bando, di cui qui si discute, è pienamente giustificata dal fatto che, ai sensi del d.p.r. 16 dicembre 1985, n. 751 (punto 4.4 lett. b), il titolo specifico per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e elementari è il diploma di istituto magistrale “unito all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”, e che, inoltre, tale insegnamento può essere impartito da “chi fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana”.

In questo secondo caso – dove, a differenza del primo (nel quale il docente di religione cattolica ha insegnato in virtù del diploma magistrale, unitamente all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano), il titolo che abilita all’insegnamento è il diploma di scienze religiose, in aggiunta ad altro diploma di scuola media superiore – appare legittima la previsione di dare una valutazione sino a 4 punti al solo diploma di scienze religiose, con un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro diploma di istruzione secondaria superiore, giacché tale diploma di scienze religiose costituisce il titolo per potere insegnare religione cattolica.

Donde anche l’infondatezza delle doglianze che investono la legittimità del bando perché asseritamente contrastante con le disciplina primaria di settore che, al contrario, la lex specialis del concorso rispetta puntualmente.

3) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e, per l’effetto, deve essere respinto.

Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato, Sezione sesta, respinge l’appello in epigrafe.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 gennaio 2007 con l’intervento dei sigg.ri:
Gaetano TROTTA Presidente

Sabino LUCE Consigliere

Paolo BUONVINO Consigliere est.

Domenico CAFINI Consigliere

Aldo SCOLA Consigliere

Presidente

GAETANO TROTTA

Consigliere Segretario

PAOLO BUONVINO GLAUCO SIMONINI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il….22/03/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero………………………………………………………………………………….

a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria

N.R.G. 3525/2006

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