Sentenza 23 aprile 2002, n.6103
Consiglio di Stato. Sezione IV. Sentenza 23 aprile 2002, n. 6103: “Termine di nove mesi, chiamata alle armi e servizio civile sostitutivo”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente:
DECISIONE
sul ricorso in appello nr. 2169 del 2002, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del consiglio dei ministri in carica, e del Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,n.12,
CONTRO
il sig. Roberto Blandamura, non costituito;
per la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. I/bis, 25 febbraio 2002, n.1325.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 23 aprile 2002, relatore il consigliere Marcello Borioni, udito l’Avv. dello Stato Maria Letizia Guida;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Considerato che
– ai sensi dell’art.21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall’art. 3 comma 1, della legge 21 luglio 2000, n.205, il Consiglio di Stato, in sede di decisione della domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio, può, sentite sul punto le parti costituite, definire il giudizio nel merito;
– ai sensi dell’art.26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall’art.9, comma 1, della legge 21 luglio 2000. n.205, il Consiglio di Stato può, nel caso si ravvisi la manifesta infondatezza del ricorso, “decidere con sentenza succintamente motivata”;
– nel corso dell’udienza camerale fissata per la discussione dell’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, il Collegio ha comunicato di riservarsi la definizione immediata del giudizio con sentenza abbreviata;
– la sentenza appellata ha accolto il ricorso dell’attuale appellato avverso il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio nazionale per il servizio civile, in data 11 dicembre 2000, con il quale è stato chiamato a prestare servizio sostitutivo civile dal giorno 28 dicembre 2000 presso il Consiglio di Stato – T.A.R. del Lazio;
– il T.A.R., rilevato che l’interessato aveva presentato domanda di ammissione al servizio civile in data 10 dicembre 1999, ha considerato fondata la censura intesa a sostenere la tardività della precettazione, rispetto al termine di nove mesi stabilito dall’art.1 del D. Lgs. n. 30 dicembre 1997, n.504;
– questa stessa Sezione ha, invece, più volte affermato che il termine di nove mesi vale per le domande presentate dal 1 gennaio 2000, mentre, per le domande presentate in data anteriore, il termine concernente l’avviamento al servizio civile resta quello di un anno, previsto dall’art. 9 della legge 8 luglio 1998,n.230/1998, decorrente dalla scadenza del termine di sei mesi fissati per l’adozione del provvedimento di riconoscimento (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 2 luglio 2001, n.3619);
– alla luce di tale affermato indirizzo, che il Collegio condivide, la censura predetta è priva di fondamento;
– pertanto, l’appello dell’amministrazione va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso originario va rigettato,
– le spese dei due gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso originario.
Condanna il sig. Roberto Blandamura a rimborsare all’amministrazione appellante la somma di 500 euro per il primo grado di giudizio e l’ulteriore somma di 1000 euro per il secondo grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio con l’intervento dei sigg.ri
Giovanni Paleologo
presidente
Costantino Salvatore
consigliere
Marcello Borioni
consigliere estensore
Antonino Anastasi
consigliere
Fabio Cintioli
consigliere
Autore:
Consiglio di Stato
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Obiezione di coscienza, Servizio militare, Servizio civile, Chiamata alle armi, Domanda di ammissione, Precettazione, Termine di nove mesi, Decorrenza dei termini
Natura:
Sentenza