Sentenza 23 aprile 2002, n.5684
Consiglio di Stato. Sezione IV. Sentenza 23 aprile 2002, n. 5684: “Perentorietà del termine di un anno di cui all’art. 21 della legge 31 maggio 1975, n. 191 per la chiamata al servizio di leva”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso nr.8071/1993, proposto da Ministero della difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e
domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi;
CONTRO
Vincenzo GUERRA, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Patarella ed elettivamente domiciliato in Roma
per la riforma della sentenza n.764/1992 del T.A.R. Puglia, Bari, prima sezione, del
25 luglio 1992.
Visto il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
All’udienza pubblica del 23 aprile 2002, relatore il consigliere Fabio Cintioli, e udito, altresì, per il Ministero appellante l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida.
Ritenuto che il presente giudizio può essere definito con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, così come novellato dall’art. 9, comma 1, primo periodo, della legge 21 luglio 2000, n.205;
Ritenuto che, quando il giudice ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso, è possibile pronunciare sentenza succintamente motivata anche quando si tratta di causa discussa in udienza pubblica (v. Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2001, n.268);
Considerato che in data 15.2.1990 Vincenzo Guerra ha presentato al Ministero della difesa domanda per prestare il servizio sostitutivo civile, ai sensi dell’art.3 della legge 15.12.1972, n.772, domanda pervenuta all’amministrazione il giorno successivo; che l’istanza è stata accolta con d.m. del 19.2.1991 e che la stessa amministrazione ha avviato questi al servizio sostitutivo con cartolina precetto del 14.5.1991;
Rilevato che il T.A.R. ha annullato l’atto di avviamento alla leva, perché pronunciato dopo la scadenza del termine annuale di cui all’art.21 della legge 31.5.1975, n.191;
Ritenuto che tale termine di un anno, decorrente dalla cessazione del titolo al ritardo e destinato a chiudersi con la tempestiva chiamata a rispondere all’obbligo di leva, pur essendo perentorio è comunque ampliato fino a 18 mesi nel caso di domanda di obiezione di coscienza volta a prestare il servizio civile, in applicazione dell’art.3 della legge n.772 del 1972;
Ritenuto che tale interpretazione risulta da una lettura combinata dell’art.21 della legge n.191 del 1975 con il detto art.3 della legge n.772 del 1972, il quale ultimo stabilisce tra l’altro che “il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda” e che “La presentazione alle armi è sospesa sino a quando il Ministro per la difesa non si sia pronunciato sulla domanda” (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, n.2189 del 2001; Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 1999, n.886; Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 1999, n.411).
Ritenuto, dunque, che il termine complessivo di 18 mesi non era scaduto alla data del 14.5.1991;
Considerato che l’appello deve accogliersi e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi il ricorso di primo grado;
Considerato che l’appellato, poiché soccombente, può essere come di regola condannato a rimborsare all’appellante amministrazione le spese dei due gradi del giudizio, liquidate in dispositivo.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quarta Sezione, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellato Vincenzo Guerra a rimborsare all’amministrazione appellante le spese dei due gradi del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500 (millecinquecento), di cui euro 500 (cinquecento) per il giudizio di primo grado ed euro 1.000 (mille) per il giudizio di secondo grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
Giovanni Paleologo Presidente
Costantino Salvatore Consigliere
Marcello Borioni Consigliere
Antonino Anastasi Consigliere
Fabio Cintioli Consigliere rel.-est.
Autore:
Consiglio di Stato
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Obiezione di coscienza, Servizio militare, Servizio civile, Chiamata alle armi, Avviamento alla leva, Obbligo di leva
Natura:
Sentenza