Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 5 Ottobre 2008

Sentenza 22 settembre 2008, n.1194

TAR Sicilia, Sentenza 22 settmbre 2008, n. 1194: “IRC: concorso riservato ed anzianità di servizio”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda,

con l’intervento dei sigg. magistrati:

– Nicolò Monteleone, Presidente,
– Calogero Ferlisi, Consigliere, relatore,
– Francesca Aprile, Referendario,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4441/2004, Sez. II^, proposto da L.D.G., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Tinaglia e Gabriella Deplano, presso il cui studio in Palermo, via Sant. Di Cruillas n. 8, è elettivamente domiciliata;

contro

– il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica, in persona del Ministro pro-tempore,
– il Dirigente generale p.t. dell’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia,
entrambi rappresentati e difesi, come per legge, dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ria;

per l’annullamento, previa sospensione,

del decreto prot. N. 14963 del 12.7.2004 adottato dal predetto Dirigente generale, con il quale l’odierna ricorrente è stata esclusa dal concorso riservato per esami e titoli a posti di insegnante di religione cattolica, indetto con DDG 2.2.2004, dell’art. 2 dello stesso DDG, richiamato nell’impugnato decreto di esclusione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione intimata, con le relative difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. Calogero Ferlisi;
Uditi, alla pubblica udienza del 14 luglio 2008, i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, L.D.G. impugna il provvedimento di cui in epigrafe chiedendone l’annullamento (unitamente all’art. 2 del DDG 2.2.2004), vinte le spese, deducendo “violazione per falsa applicazione dell’art. 5 della L. 18.7.2003, n. 186, nell’assunto che tale norma farebbe riferimento al servizio prestato negli ultimi dieci anni, senza specificare particolari “anni scolastici”, o la “data di entrata in vigore della legge”. Per l’effetto, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare anche il servizio dalla ricorrente svolto dopo quest’ultima data.

2. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che con rituale memoria difensiva ne contesta la fondatezza chiedendone il rigetto con ogni conseguente statuizione sulle spese.

3. All’udienza camerale del 7 settembre 2004, l’istanza cautelare è stata rinviata al merito su richieste della ricorrente.

4. Alla pubblica udienza del 14 luglio 2008, presenti i procuratori delle parti – che si sono riportati agli scritti difensivi insistendo nelle relative conclusioni – la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. La ricorrente si duole della propria esclusione dal concorso di insegnanti di religione indetto ai sensi dell’art. 5 della L. 18-7-2003, n. 186 (“Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”).

L’esclusione si basa sul riscontrato difetto del requisito del servizio continuativo per almeno quattro anni maturato alla data di entrata in vigore della legge n. 186 cit..

La ricorrente assume, viceversa, di essere in possesso del requisito di legge ed invoca principi di carattere generali, ripetutamente affermati dalla giurisprudenza, secondo cui i requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici debbono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, come fissata dal bando; sicché l’Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di valutare il servizio svolto dalla ricorrente dopo la data di entrata in vigore della L. 18-7-2003, n. 186.

2. I principi invocati in ricorso non si attagliano alla fattispecie in esame, stante che il Legislatore, con la speciale e derogatoria disciplina di cui all’art. 5 L. n. 186/2003 cit., ha chiaramente inteso riferirsi agli ultimi dieci anni anteriori alla data di entrata in vigore della medesima legge, stabilendo testualmente (in sede di “Disposizioni transitorie e finali”) che “Il primo concorso per titoli ed esami … che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 3 e 4”.

Tale conclusione appare l’unica ermeneuticamente aderente alla lettera ed alla “ratio” della norma che, sintatticamente e quindi logicamente, collega la locuzione “ultimi dieci anni” al termine (“post quem”) indicato in precedenza, ossia “la data di entrata in vigore della presente legge”.

Di conseguenza, legittimamente l’Amministrazione ha ritenuto irrilevanti i periodi di servizio maturati dalla ricorrente dopo l’entrata in vigore della legge 186, cit. .

Sul punto si è peraltro espresso il Consiglio di Stato (Sez. VI, dec. n. 31 del 07-01-2008) evidenziando che:

– “poiché le disposizioni dettate dall’art. 5 della L. n. 186/2003 (che reca una puntuale disciplina circa i tempi ed i modi per l’assunzione del primo contingente di insegnanti di religione cattolica da collocare nelle dotazioni organiche regionali istituite dalla stessa legge) si configurano, per le modalità di svolgimento del concorso e per la riserva ad una determinata categoria di partecipanti, come speciali ed eccezionali rispetto alle ordinarie regole di reclutamento del personale docente, esse vanno considerate norme di stretta interpretazione e, quindi, ai fini dell’individuazione della loro valenza precettiva, non possono soccorrere criteri ermeneutici analogici desunti da prassi amministrative (ed arresti giurisprudenziali) formatisi in sede di applicazione della normativa sul reclutamento di presidi in base a concorso riservato ad insegnanti che per due anni hanno espletato le relative funzioni”;

– “la previsione di cui di cui all’art. 5 della L. n. 186/2003 che richiede, ai fini della partecipazione al concorso per insegnanti di religione cattolica da collocare nelle dotazioni organiche regionali istituite dalla legge medesima, la prestazione del servizio di insegnamento per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni, non lascia spazio di discrezionalità all’Amministrazione circa il momento al quale radicare il possesso dei requisiti per l’ammissione alla suddetta procedura concorsuale (cfr. anche Sez. VI, dec. n. 6678 del 27-12-2007)”;

– “L’art. 5 della L. n. 186/2003 reca una puntuale disciplina circa i tempi ed i modi per l’assunzione del primo contingente di insegnanti di religione cattolica da collocare nelle dotazioni organiche regionali istituite dalla legge medesima; esso stabilisce che il primo concorso è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni, in tale specifica materia. Poiché tale norma, espressamente qualificata come transitoria, enuclea in via immediata la cerchia dei docenti che possono partecipare alla speciale sessione di reclutamento, esprimendo la “ratio” di recuperare con una prima tornata le posizioni degli insegnanti di religione cattolica che, nel periodo antecedente, avevano reso l’attività di insegnamento in condizioni di precarietà, si deve ritenere che il possesso dei requisiti di ammissione e, segnatamente, l’individuazione del decennio di insegnamento nel cui ambito devono essere prestati i quattro anni continuativi, vada necessariamente raccordato alla data di entrata in vigore della L. n. 186/2003. Ne consegue che va considerato corretto il comportamento dell’Amministrazione che, in sede di adozione del bando di concorso, abbia fatto riferimento al periodo di insegnamento che va dall’anno scolastico 1993/1994 all’anno scolastico 2002/2003”.

3. Per quanto sopra considerato, il ricorso dev’essere respinto siccome infondato.

Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura della controversia, per compensare tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 luglio 2008.