Sentenza 22 gennaio 2009, n.985
TAR Veneto. Sentenza 22 gennaio 2009, n. 985: “Pagamento dei contributi concessori per la ralizzazione di edificio destinato ad ospitare la sede di una associazione religiosa”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Italo Franco Consigliere
Domenico Landi Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2405/94, proposto dall’ASSOCIAZIONE TESTIMONI DI GEOVA DI (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ivone Cacciavillani e Raffaella Rampazzo con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054
CONTRO
il Comune di C., in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Sala e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Mestre, Via Cavallotti 22, come da mandato
PER
l’annullamento della concessione edilizia, rilasciata dal Sindaco del Comune di C. il 16/5/1994, relativamente alla parte in cui determina il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per la realizzazione della sede dell’Ente Religioso Testimoni di Geova.
Visto il ricorso, notificato il 4/7/1994 e depositato presso la Segreteria il 13/7/1994, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di C., depositato il 24/2/1994;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 22/1/2009 – relatore il Consigliere Domenico Landi – l’avv. Quarneti in sostituzione dell’avv. Cacciavillani per la parte ricorrente e l’avv. Goternuti in sostituzione dell’avv. Sala per il Comune intimato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato il 6 luglio 1994, depositato nei termini, l’Associazione Testimoni di Geova di …, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha chiesto l’annullamento della concessione edilizia, rilasciata dal Sindaco del Comune di C. il 16/5/1994, relativamente alla parte in cui determina il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per la realizzazione della sede dell’Ente Religioso Testimoni di Geova, oltre che per l’accertamento che la ricorrente nulla deve a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per il rilascio della concessione edilizia, con conseguente condanna del Comune di C. alla restituzione delle somme pagate a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, non dovute, con rivalutazione e interessi.
L’Associazione ricorrente fa presente di aver presentato al Sindaco del Comune di C. istanza di concessione edilizia per realizzare la sede religiosa della stessa Associazione ma ne contesta la onerosità.
A sostegno del gravame vene dedotta la seguente censura:
Violazione di legge: art. 9 lett. f) della legge 28 gennaio 1977 n. 10; erronea applicazione dell’art. 3 della legge n. 10 del 1977 e dell’art. 81 della L.R. 26 giugno 1985 n. 61, eccesso di potere per difetto di presupposto.
Si sostiene che essendo classificata la costruzione de quo quale opera di urbanizzazione secondaria,la concessione edilizia non poteva essere soggetta al pagamento di alcun onere o contributo, e pertanto illegittimamente il Comune di C. ha previsto il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, la cui difesa contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
L’oggetto della presente impugnativa è la concessione edilizia rilasciata dal Sindaco di C. in data 16 maggio 1994 per la realizzazione della sede dell’Associazione ricorrente, nella parte in cui dispone il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, con la conseguente restituzione delle somme pagate a tale titolo.
Il ricorso non si appalesa fondato.
Va premesso che l’art. 4, secondo comma, lettera e) della legge 29 settembre 1964 n. 847 individua come opere di urbanizzazione secondaria le “chiese ed altri edifici religiosi” per le quali la successiva legge n. 10 del 1977 prevede, secondo determinate condizioni, l’esonero dal pagamento dei contributi.
Occorre, pertanto, verificare se la costruzione della sede della Associazione ricorrente, oggetto della concessione edilizia impugnata in parte qua, possa rientrare tra quelle opere di carattere religioso, ossia destinate all’esercizio del culto, per le quali la norma prevede l’esenzione dal pagamento dei contributi concessori.
La risposta a tale quesito non può che essere negativa, solo si si consideri che la sede della Associazione dei Testimoni di Geova non può certo qualificarsi quale luogo di culto o edificio religioso, ma ha prettamente una destinazione di carattere direzionale dal punto di vista urbanistico. Pertanto, trattandosi nel caso in esame della costruzione di un edificio non destinato all’esercizio del culto, bensì destinato ad ospitare la sede di una associazione religiosa, non può ritenersi che tale opera rientri tra quelle qualificate come opere di urbanizzazione secondaria, per cui legittimamente il Comune di C. ha assoggettato la sua realizzazione al pagamento degli oneri concessori.
Conclusivamente, il ricorso va respinto mentre si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 22 gennaio 2009.
Autore:
Tribunale Amministrativo
Dossier:
Confessioni religiose, Testimoni di Geova, Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Edifici di culto, Oneri di urbanizzazione, Testimoni di Geova, Concessione edilizia, Urbanistica
Natura:
Sentenza