Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 5 Ottobre 2005

Sentenza 21 settembre 2005, n.15342

TAR Campania – Napoli Sez. II Sentenza 21 settembre 2005, n. 15342: “Procedura per la copertura di un posto di ricercatore universitario: criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati”.

(omissis)

PER L’ANNULLAMENTO

del decreto rettorale n.351 del 29.7.2004 di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice relativi alla valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare ICAR/18, presso la Facoltà di Lettere dell’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli nonché degli atti della stessa Commissione giudicatrice;

(omissis)

F A T T O

Con atto notificato il 13 novembre 2004 e depositato il successivo 3 dicembre, la dr. Maria Losito, laureata in Storia dell’Architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia ha premesso di aver partecipato al concorso per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Lettere dell’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli – settore disciplinare ICAR/18 – Storia dell’Architettura (Storia dei Giardini), indetto con decreto rettorale n.471 del 29 settembre 2003.
Al termine delle prove, con decreto rettorale n.351 del 29 luglio 2004, veniva proclamato vincitore il dr. Francesco Zecchino, odierno controinteressato.
Col ricorso in epigrafe l’istante ha chiesto l’annullamento degli atti della procedura di reclutamento in epigrafe specificati, deducendo a sostegno del gravame i seguenti motivi di diritto:
Violazione dell’art.4, commi 2, 3 e 4 del d.P.R. 23 marzo 2000 n.117 – Violazione dei principi generali che regolano l’azione amministrativa – Eccesso di potere per erronea presupposizione – Carenza di motivazione – Difetto di istruttoria – Ingiustizia manifesta – Illegittimità manifesta – Sviamento – in quanto la Commissione giudicatrice avrebbe disatteso i criteri di valutazione dei titoli scientifici, didattici e di servizio dei candidati; in particolare, nella redazione del curriculum sintetico riferito alla ricorrente, non sarebbero stati considerati la borsa di studio conseguita per attività di ricerca di post-dottorato, le sue numerose pubblicazioni, l’apporto individuale in copiosi lavori di collaborazione, la continuità temporale della produzione scientifica nello specifico settore disciplinare;
Violazione del d.P.R. 23 marzo 2000 n.117 – Carenza di motivazione – Eccesso di potere – Illogicità manifesta – Insufficiente e generica motivazione – Difetto di istruttoria – Travisamento ed erronea valutazione dei fatti – Genericità ed insufficienza dei criteri posti a base della valutazione comparativa – poiché, nonostante due giudizi positivi sull’attività di studio e di ricerca svolta dalla dr. Losito, inspegabilmente, nella formulazione del giudizio collegiale, sarebbe prevalso l’unico negativo espresso dal prof. Alfonso Gambardella ;
Violazione del d.P.R. 23 marzo 2000 n.117 – Disparità di trattamento – Eccesso di potere per sviamento – Insufficienza dei criteri posti a base della valutazione comparativa – atteso che, con riguardo alla valutazione del candidato risultato vincitore: – non sarebbe stata considerata la minore afferenza al settore disciplinare ICAR/18 della laurea in Conservazione dei Beni Culturali da lui posseduta; – il breve periodo di tempo trascorso, appena un anno, da quando è cultore della materia di storia dell’Architettura medievale; – il Master in Studi storico artistici e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, da lui frequentato presso la Lumsa di Roma, sarebbe destinato ad operatori del settore e non a ricercatori o professori universitari; – a differenza della ricorrente, non avrebbe conseguito il titolo di dottore di ricerca né borse di studio;
Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art.35 T.U. sul pubblico impiego – Violazione e falsa applicazione dei principi in materia concorsuale – Violazione e falsa applicazione dell’art.97 Cost. – per l’asserita violazione delle finalità di buon andamento e di imparzialità sottese al sistema di reclutamento mediante pubblico concorso.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, che ha difeso la legittimità della procedura concorsuale, concludendo con richiesta di reiezione della domanda.
Anche il controinteressato dr. Francesco Zecchino, vincitore del concorso, si è costituito con memoria difensiva in cui ha replicato alle contrarie deduzioni, contestando la fondatezza delle censure sollevate.
Con motivi aggiunti notificati il 13 aprile 2005, la ricorrente ha poi denunciato: Violazione dell’art.4, comma 2, lett. d) del d.P.R. 23 marzo 2000 n.117 – Violazione dei principi generali che regolano l’azione amministrativa – Eccesso di potere per erronea presupposizione – Carenza di motivazione – Difetto di istruttoria – Ingiustizia manifesta – Illegittimità manifesta – Sviamento – Difetto di imparzialità. L’esponente rileva che la monografia del dr. Zecchino, dal titolo “Pacello da Mercogliano giardiniere alla corte di Francia”, che avrebbe assunto valore decisivo nella valutazione compiuta dalla Commissione giudicatrice, sarebbe stata fornita del codice ISBN (International Standard Book Number) in epoca successiva alla conclusione della procedura concorsuale e sarebbe stata, dunque, priva dei requisiti della rilevanza scientifica e della diffusione all’interno della comunità scientifica, richiesti dalla richiamata disposizione normativa.
Su quest’ultimo punto hanno controdedotto sia il controinteressato che l’Amministrazione, da un lato, eccependo la tardività della censura, dall’altro, l’irrilevanza del suddetto codice ai fini considerati, essendo sufficiente l’adempimento degli obblighi di cui all’art.1 del D.L. Lgt. 31 agosto 1945 n.660, mediante deposito di copia della pubblicazione presso la Procura della Repubblica e la Prefettura territorialmente competenti.
Successivamente le parti hanno depositato memorie difensive.
Alla pubblica udienza del 30 giugno 2005, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.

D I R I T T O

1. Con il ricorso in trattazione la dr. Maria Losito ha impugnato gli atti della procedura comparativa, indetta con decreto rettorale n.471 del 29 settembre 2003, per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Lettere dell’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli – settore disciplinare ICAR/18 – Storia dell’Architettura (Storia dei Giardini), al termine della quale, con decreto rettorale n.351 del 29 luglio 2004, veniva indicato come vincitore il dr. Francesco Zecchino, odierno controinteressato.
Il ricorso è fondato entro i limiti di seguito precisati.
2. Con il primo, ed in parte, con il secondo mezzo d’impugnazione, la ricorrente si duole del fatto che la commissione giudicatrice avrebbe disatteso i criteri prefissati per la valutazione dei titoli scientifici, didattici e di servizio.
Il Collegio ritiene la censura meritevole di accoglimento limitatamente alla dedotta violazione dei criteri di cui all’art. 4, comma 4, lettere a) e d) del d.P.R. n. 117/2000. Il citato comma 4 così dispone: “Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: a) l’attività didattica svolta anche all’estero; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; c) l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
f) l’attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;
g) l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale”.
Osserva il Collegio che i titoli sopra elencati, come emerge chiaramente dal dettato normativo, si affiancano a quelli menzionati al comma secondo e, per espressa volontà del legislatore, ove fatti valere, devono formare oggetto di autonoma valutazione, che non è suscettibile, quindi, di essere assorbita dal giudizio sugli altri titoli (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, VI Sezione, 22 aprile 2004, n.2364).
Nel caso di specie, a fronte della documentazione esibita dalla candidata, l’attività didattica svolta e le diverse borse di studio fruite risultano solo succintamente richiamate nel curriculum sintetico predisposto dalla commissione, senza tuttavia essere espressamente ed adeguatamente prese in considerazione nei giudizi individuali e, soprattutto, in quello collegiale (cfr. allegato al verbale n.2).
Alla stregua di quanto osservato, appare, dunque, fondata la censura di omessa specifica valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e d) del quarto comma dell’art. 4 del d.P.R n. 117/2000, richiamati anche nell’art. 9 del bando di concorso e negli stessi criteri che la commissione si era dati nella seduta preliminare (cfr. allegato al verbale n.1). Né tale omissione è suscettibile di essere assorbita dal giudizio sugli altri titoli, avendo, come si è detto, il legislatore voluto che i titoli in questione dovessero essere valutati “in ogni caso” e “specificamente”, onde il giudizio riferito alla ricorrente, così come formulato, non può che essere considerato illegittimo.
3. La restante parte del secondo motivo si appunta su un’asserita contraddittorietà tra due giudizi individuali, ampiamente positivi circa l’attività di studio e di ricerca svolta dalla ricorrente, e il giudizio collegiale finale, che si esprime in termini meno lusinghieri.
La doglianza non può trovare favorevole considerazione.
Ed invero, nelle procedure di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari, i giudizi individuali sui singoli candidati espressi da ciascun membro della commissione costituiscono soltanto una fase propedeutica alla formulazione del giudizio conclusivo devoluto alla commissione stessa, in cui gli apprezzamenti dei commissari sono assorbiti nella valutazione di quest’ultima, costituente il risultato di una comparazione e composizione di detti giudizi individuali, non già una sommatoria delle posizioni di partenza.
Ne deriva che, come affermato dalla pacifica giurisprudenza sul punto, la sola mancata coincidenza tra i giudizi individuali e quello collegiale, in difetto di ulteriori e concreti elementi sintomatici di illogicità e contraddittorietà, che nel caso di specie non risultano evidenziati, non costituisce di per sè un vizio di legittimità (cfr. Consiglio di Stato, VI Sezione, 3 novembre 1999, n.1702).
4. Come descritto nella narrativa in fatto, con il terzo motivo di gravame, la ricorrente contesta il giudizio formulato nei confronti dell’attività scientifica e del curriculum del candidato Zecchino, designato quale vincitore. La censura è stata poi sviluppata in sede di motivi aggiunti, ove è stata dedotta l’illegittimità della valutazione comparativa per essere stata ritenuta decisiva, nei suoi confronti, una pubblicazione scientifica non rilevante per la collocazione editoriale e per la diffusione all’interno della comunità scientifica, come prescritto, invece, dall’art. 4, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 117/2000 e dall’art. 9 del bando.
In particolare, la più rilevante monografia presentata dal dr. Zecchino, dal titolo “Pacello da Mercogliano giardiniere alla corte di Francia”, non sarebbe stata assistita dal requisito della diffusione, in quanto, oltre ad essere stata stampata in prossimità della scadenza del bando di concorso, sarebbe stata fornita del codice ISBN in epoca successiva alla conclusione della procedura.
Su quest’ultimo punto hanno replicato sia il controinteressato che l’Amministrazione, da un lato, eccependo la tardività della censura, dall’altro, l’irrilevanza del suddetto codice ai fini considerati, essendo sufficiente l’adempimento degli obblighi di cui all’art.1 del D.L. Lgt. 31 agosto 1945 n.660, mediante deposito di copia della pubblicazione presso la Procura della Repubblica e la Prefettura territorialmente competenti.
4.1. Osserva preliminarmente il Collegio, circa la dedotta eccezione in rito, che i motivi aggiunti – notificati il 13 aprile 2005 e depositati il successivo 20 aprile – risultano tempestivamente proposti, atteso che la certificazione esibita, posta a sostegno delle doglianze, è stata rilasciata dalla Biblioteca Nazionale di Bari in data 7 aprile 2005.
4.2. Nel merito la censura è anche fondata, nei termini di seguito precisati.
4.2.1. Giova chiarire che il sistema di codifica ISBN (International Standard Book Number) – utilizzato attualmente in un elevato numero di paesi e gestito, nell’ambito di ogni area nazionale, linguistica o geografica, da singole agenzie, con la supervisione dell’Agenzia internazionale dell’ISBN – è stato introdotto in Italia nel 1977 per iniziativa dell’Associazione Italiana Editori, che ha costituito l’Agenzia ISBN per l’area di lingua italiana.
L’impiego di tale sistema internazionale di codifica dei libri – che si sostanzia nell’assegnazione a ciascun volume di un numero formato da dieci cifre e suddiviso in quattro parti (stampato sulla parte inferiore della quarta di copertina) – corrisponde a un’esigenza avvertita dagli operatori del settore (editori, librai, distributori, bibliotecari, ecc.) di tutti i paesi, come conseguenza del costante aumento della produzione libraria mondiale e dello sviluppo degli scambi internazionali, consentendo infatti di individuare immediatamente e con sicurezza qualsiasi titolo degli editori che lo applicano e di evitare, quindi, la possibilità di errori sia nelle operazioni commerciali sia in quelle bibliografiche. Va aggiunto che il codice ISBN può essere collegato con il codice a barre EAN (European Article Numbering) con ulteriori notevoli vantaggi, in termini di risparmio di tempo e di costi, nel processo di commercializzazione del libro.
In definitiva, la presenza del numero di codice ISBN su di un libro attesta in pratica che l’opera è inserita nel circuito dell’editoria di tutto il mondo, venendo inclusa, tra l’altro, nel giornale della libreria – consultando il quale i librai trovano l’indirizzo dell’editore e dell’eventuale distributore dell’opera richiesta dal cliente – e nel catalogo generale annuale dei libri in commercio, consultabile nelle librerie e in molte biblioteche.
4.2.2. Premesso quanto sopra, va anche rammentato che in giurisprudenza si è avuto modo di chiarire – con argomentazioni che il Collegio condivide – che dalla lettera d) dell’art. 4, comma 2, del già menzionato d.P.R. n. 117 del 2000 può desumersi che per “pubblicazione scientifica” deve intendersi non già una qualsiasi riproduzione a stampa dei lavori del candidato, per la quale siano stati curati gli adempimenti di cui alla L. 2 febbraio 1939 n. 374, ma l’opera pubblicata da un editore, il quale, come è noto, è l’operatore il quale cura non soltanto la riproduzione a stampa di un’opera, ma la sua diffusione fra il pubblico (cfr. Consiglio di Stato, VI Sezione, 14 gennaio 2003 n. 116). Ciò in quanto, lo stesso legislatore nazionale (L. 2 febbraio 1939, n. 374, nel testo modificato dal D. Lgs. Lgt. 31 agosto 1945, n. 660) opera una netta distinzione fra “stampato” e “pubblicazione” (art. 1, comma 1), mostrando di accogliere il significato grammaticale della terminologia, che assegna allo “stampato” il solo significato di cosa impressa o riprodotta mediante un procedimento di stampa ed alla “pubblicazione” il più complesso significato di opera “edita”, ovvero di opera resa pubblica per mezzo dello stampa.
Allorché, dunque, la norma concorsuale individua fra gli oggetti di specifica valutazione le “pubblicazioni scientifiche”, essa richiede proprio che la produzione scientifica del candidato sia stata riversata in una “pubblicazione” ossia che sia stata “edita”, per essere resa pubblica, ovvero per essere “diffusa fra il pubblico” a mezzo della stampa.
4.3. Venendo alla fattispecie concreta, ritiene il Collegio che, al momento della presentazione della domanda di ammissione, la monografia del dott. Zecchino, pur essendo qualificabile come “pubblicazione” alla stregua della richiamata normativa, tuttavia, in quanto priva del suddetto codice ISBN, difettava di un sicuro ed oggettivo elemento indicatore della sua diffusione all’interno della comunità scientifica. La suddetta circostanza, invece, non è stata tenuta in alcuna considerazione dalla commissione giudicatrice nella valutazione del requisito di cui all’art. 4, comma 2, lett. d), del d.P.R. n.117/2000. Va rimarcato, poi, che il suddetto lavoro ha costituito elemento decisivo per la valutazione del candidato, in quanto ritenuto, dalla commissione, quello di maggior rilievo, come si evince chiaramente dalla lettura dei relativi giudizi (cfr. allegato al verbale n.2).
5. Le considerazioni fin qui svolte conducono all’accoglimento del ricorso e all’annullamento degli atti della procedura impugnati.
Sussistono sufficienti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione Seconda – accoglie il ricorso in epigrafe n. 13071/2004 R.G. e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.