Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Aprile 2004

Sentenza 21 marzo 2003, n.11137

Cassazione Civile. Sezione Prima. Sentenza 21 marzo 2003, n. 11137.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati:
Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente
Dott. Vincenzo PROTO
Rel. Consigliere
Dott. Ugo VITRONE
Consigliere
Dott. Giuseppe V. A. MAGNO
Consigliere
Dott. Onofrio FITTIPALDI
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BONGIORNO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45,
presso l’avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCESCO MAGNANO DI SAN LIO, giusta mandato in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
CUPPARI LAURA, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO CATANIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 262/00 della Corte d’Appello di CATANIA,
depositata il 17/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/03/2003 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Orazio FRAZZINI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o,
in subordine, il suo rigetto.
Fatto
Con atto notificato il 30 settembre 1999 il sig. Giuseppe Bongiorno convenne in giudizio davanti alla Corte d’appello di Catania la sig.ra Laura Cuppari, esponendo che il 6 settembre 1990 aveva contratto matrimonio religioso con la convenuta nel Comune di Catania, ove il matrimonio era stato trascritto nel registro degli atti dI matrimonio, e che esso era stato dichiarato nullo, per esclusione della indissolubilità da parte di entrambi i coniugi, con sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo del 26 gennaio 1998, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano con decreto del 16 febbraio 1999, e dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Chiese, quindi, che, ai sensi dell’art. 8 n. 2 dell’accordo in data 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con legge n. 121 del 1985, fosse dichiarata l’efficacia, agli effetti civili, della pronuncia di nullità del matrimonio con l’annotazione a margine del relativo atto.
La convenuta non si costituì.
Il P.G. espresse parere favorevole all’accoglimento della domanda.
Con sentenza depositata il 17 aprile 2000 la Corte d’appello rigettò la domanda, e, premesso che nella specie si verteva in ipotesi di nullità di matrimonio canonico basata su una simulazione unilaterale, osservò che dalla sentenza ecclesiastica non era dato desumere che la Cuppari avesse mai avuto modo di dubitare delle intenzioni del Bongiorno nell’accingersi a celebrare il matrimonio religioso, e che non era configurabile al riguardo un addebito di negligenza a carico della stessa Cuppari.
Avverso questa sentenza il Bongiorno ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La Cuppari non ha svolto attività difensiva.

Diritto
Col primo motivo del ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme contenute nel concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, il ricorrente deduce che la Corte di merito avrebbe errato nel non considerare che anche la simulazione unilaterale del consenso potrebbe conseguire effetti civili nell’ordinamento statuale, quando dagli atti di causa consti che l’altra parte sia stata edotta della volontà del soggetto simulante e abbia avuto la possibilità nel processo canonico di contraddire e di difendersi.
Col secondo motivo, denunciando vizi di motivazione, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia esaminato le carte processuali, e non abbia colto il comportamento ambiguo della Cuppari, a conoscenza che anche l’ipotesi della simulazione del consenso ex una parte tantum potesse condurre alla nullità del matrimonio.
Le censure sono palesemente inconsistenti.
Secondo il risalente e consolidato orientamento di questa Corte, la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, postula che la divergenza tra volontà e dichiarazione, sottesa a tale esclusione, sia stata manifestata all’altro coniuge, ovvero che questi l’abbia in concreto conosciuta, oppure che non l’abbia potuta conoscere a cagione della propria negligenza, atteso che, ove la nullità sia fondata su una simulazione unilaterale non conosciuta, né conoscibile, la deliberazione della relativa pronunzia troverebbe ostacolo nella contrarietà con l’ordine pubblico italiano, nel cui ambito deve essere compreso l’essenziale principio di tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole (Cass. 8 gennaio 2001, n.198; Cass. 14 marzo 1996, n. 2138; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11951, ex plurimis),
Muovendo da tale premessa la sentenza impugnata – rilevato che nella fattispecie si verteva in ipotesi di matrimonio canonico fondato su una semplice simulazione unilaterale, in quanto il Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo (con decisione poi confermata dal Tribunale Campano d’appello) aveva ritenuto che la dedotta esclusione (boni sacramenti) era stata operata soltanto dal Bongiorno (tantum ex parte actoris) – ha basato il proprio decisum sul rilievo che dagli atti non risultava che la divergenza tra dichiarazione e volontà in ordine all’indissolubilità del vincolo matrimoniale fosse stata manifestata alla Cuppari, e che ciò rilevava ai fini della compatibilità della statuita nullità con l’ordine pubblico interno italiano, quanto al principio della tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole. Ha poi precisato che nella specie, alla stregua delle risultanze processuali, non si poneva un problema di conoscibilità di quella riserva mentale da parte della Cuppari, né, tanto meno, di negligenza a carico della stessa.
La Corte d’appello ha, dunque, esplicitamente escluso, sulla base degli atti del processo canonico, che la Cupparo fosse stata edotta della volontà effettiva del soggetto simulante. Ed il ricorrente non censura specificatamente le argomentazioni poste a base di tale affermazione. Anche il riferimento al comportamento processuale della Cupparo (contenuto nel secondo motivo) è del tutto generico. Né considera che, ai fini della esclusione della conoscenza e della conoscibilità da parte dell’altro coniuge della divergenza tra volontà e dichiarazione del coniuge simulante, non è sufficiente la mera non opposizione alla richiesta di delibazione proposta dall’altra parte, giacché la non opposizione deve risultare da un comportamento inequivocabilmente diretto a quell’effetto (cfr. Cass. 28 marzo 2001, n. 4457).
Nessun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in quanto la Cupparo non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso il 21 marzo 2003 nella camera di consiglio della prima Sezione civile.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 16 LUG. 2003