Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Luglio 2005

Sentenza 21 maggio 2002, n.4494

Consiglio di Stato. Sezione VI. Sentenza 21 maggio 2002, n. 4494: “Insegnamento presso un istituto di volontariato, mancato versamento dei contributi e sessione riservata degli esami di abilitazione”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 7503 del 2001, proposto dalla signora Emilia Blasi, rappresentata e difesa dall’avvocato Franco Carrozzo ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Giulio Cesare n. 95, presso lo studio dell’avvocato E. Bruno,

contro

il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro tempore, ed il Provveditorato agli studi di Lecce, in persona del provveditore pro tempore, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
Sezione di Lecce, 16 marzo 2001, n. 1161, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 723 del 2000;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Vista la memoria depositata dalla appellante in data 7 maggio 2002;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti all’udienza del 21 maggio 2002;
Udito l’avvocato Buccellato per l’appellante, su delega dell’avvocato Franco Carrozzo;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

1. La signora Emilia Blasi ha chiesto al Provveditore agli studi di Lecce di essere ammessa alla sessione riservata di esami di abilitazione (per l’insegnamento nella scuola materna), indetta con l’ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999.
Col decreto n. 10779/99/D9 del 19 gennaio 2000, il Provveditore ha disposto la sua esclusione dalla sessione riservata.
Col ricorso n. 723 del 2000, proposto al TAR per la Puglia (Sezione di Lecce), la signora Blasi ha impugnato il provvedimento di esclusione.
Il Ministero della pubblica istruzione, con la decisione n. 1153 del 6 marzo 2000, ha respinto il ricorso gerarchico, proposto dalla signora Blasi avverso il provvedimento di esclusione.
La signora Blasi, col ricorso n. 1289 del 2000, ha impugnato anche la decisione ministeriale ed il conseguente atto di comunicazione.
Il TAR, con la sentenza n. 1161 del 2001, ha riunito i ricorsi e li ha respinti, compensando tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
2. Con l’appello in esame, la signora Blasi ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, siano accolti i ricorsi di primo grado.
Le Amministrazioni si sono costituite in giudizio, per resistere
all’appello.
Con una memoria depositata in data 7 maggio 2002, l’appellante ha insistito nelle già formulate conclusioni.
3. All’udienza del 21 maggio 2002 la causa è stata trattenuta per la decisione.

1. Col provvedimento impugnato in primo grado (confermato dal Ministro della pubblica istruzione, che ha respinto il ricorso gerarchico proposto contro di esso), il Provveditore agli studi di Lecce ha escluso l’appellante d alla sessione riservata di esami di abilitazione (per l’insegnamento nella scuola materna), indetta con l’ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999.
Il TAR per la Puglia, Sezione di Lecce, con la sentenza impugnata ha respinto i ricorsi proposti dall’interessata avverso l’atto di esclusione e la decisione ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico.
2. Col gravame in esame, l’appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, siano accolti i ricorsi di primo grado.
Ella ha dedotto che:
– ha documentato in sede amministrativa lo svolgimento del servizio di insegnamento in una scuola materna privata autorizzata (reso continuativamente dall’anno scolastico 1992-93 all’anno scolastico 1997-98);
– non rileva la circostanza che il relativo certificato non abbia attestato il versamento dei contributi di assistenza e di previdenza,
– il Provveditore le avrebbe dovuto consentire l’integrazione della
documentazione (ai sensi dell’art. 6 della ordinanza ministeriale n. 153 del 1999), da cui sarebbe emersa la sua posizione di socia della società che ha gestito la scuola materna, per il periodo di riferimento.
3. L’appello risulta fondato e va accolto.
Con argomentazioni che il Collegio condivide e fa proprie (ed avverso le quali non sono state svolte deduzioni contrarie dalle appellate), la decisione della Sezione n. 1033 del 20 febbraio 2002 ha osservato che:
– dalla mancata certificazione del versamento dei contributi, il Provveditore non poteva evincere la mancata prestazione del servizio richiesto dagli articoli 2 e 4 dell’ordinanza ministeriale, né la mancata corrispondenza al servizio prestato in una corrispondente istituzione statale, giacché la certificazione del servizio (resa dal gestore della scuola), l’autorizzazione alla apertura della scuola e l’approvazione della sua nomina da parte del Provveditore rendono comprovata la circostanza dello svolgimento del servizio;
– in base all’art. 17, comma 4, dell’ordinanza ministeriale, il Provveditore non può escludere il docente dalla sessione riservata, quando risulti nel certificato la indicazione della normativa in base alla quale non sussistono obblighi contributivi;
– anche in considerazione dell’art. 12 del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, al servizio reso in scuole statali va assimilato il servizio di insegnamento prestato nella scuola materna nell’ambito di scuole autorizzate, col possesso di tutti i requisiti.
In applicazione di tali criteri, risultano fondate le censure formulate con i ricorsi di primo grado e riproposte con l’atto d’appello.
Nella specie, è pacifico che l’appellante ha prodotto in sede amministrativa la documentazione riguardante la scuola materna (formalmente autorizzata e controllata n ordine al possesso dei necessari requisiti e alle nomine del personale insegnante) e il suo svolgimento della attività lavorativa per i periodi presi in considerazione dagli articoli 2 e 4 della ordinanza ministeriale n. 153 del 1999, con la specifica annotazione della ragione che ha indotto la scuola a non corrispondere i contributi.
Pertanto, considerate le previsioni dell’ordinanza ministeriale sulla sufficienza della documentazione da produrre, gli atti impugnati in primo grado vanno annullati.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello n. 7503 del 2001 e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie i ricorsi di primo grado n. 723 del 2000 e n. 1289 del 2000 e annulla il decreto del Provveditore agli studi di Lecce n. 20779/99/D9 del 19 gennaio 2000, nonché la decisione del Ministero della pubblica istruzione n. 1153 del 6 marzo 2000.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sergio Santoro Consigliere
Luigi Maruotti Consigliere estensore
Pietro Falcone Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere