Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Luglio 2005

Sentenza 21 maggio 2002, n.4423

Consiglio di Stato. Sezione VI. Sentenza 21 maggio 2002, n. 4423: “Insegnamento dell’educazione fisica e scuola materna”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Magoni Carlotta, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaello Cecchetti e Rossella Sclavi ed elettivamente domiciliata presso quest’ultima in Roma, Via Crescenzio n. 19 (studio legale avv. Annalisa Perrini);

contro

il Ministero della Pubblica Istruzione, nella persona del Ministro pro – tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
– Sez. I – n. 6642 del 19 settembre/8 ottobre 2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura generale dello Stato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 21 maggio 2001 relatore il Consigliere Guido Salemi;
Udito nei preliminari l’avvocato dello Stato Spina.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

1. Con sentenza n. 6642 dell’ottobre 2001, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. I, respingeva il ricorso proposto dalla sig.ra Carlotta Magoni avverso il provvedimento, datato 17 maggio 2001, con cui era stata esclusa dalla sessione riservata di esame di cui all’art. 2, L. n. 124 del 1999, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per l’ambito disciplinare K02A (educazione fisica).
Nella sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205, il T.A.R. osservava che, ai fini del raggiungimento dei 360 giorni previsti per la partecipazione all’esame di abilitazione, il servizio prestato come insegnante di educazione fisica presso le scuole materne statali e non statali autorizzate non poteva essere considerato utile, “poiché svolto su disciplina non costituente per la scuola materna posto in ruolo o classe di concorso, come invece disposto dall’O.M. cit.”.
La ricorrente ha proposto appello avverso la summenzionata sentenza deducendo le censure di violazione dell’art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999, dell’art. 4, punto 17, dell’Ordinanza ministeriale 153/1999 e di eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà e dell’illogicità manifesta.
Si è costituito in giudizio l’appellato Ministero della pubblica istruzione.
All’udienza del 21 maggio 2002, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Il ricorso in appello è infondato.
L’art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, dispone: “Contemporaneamente all’indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l’entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità richiesta per l’insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all’inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico – pratici, d’arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all’estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzioni secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989 – 1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994 – 1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto”.
Col primo motivo di censura, l’appellante sostiene che, se è vero che i posti di ruolo per insegnante di scuola materna non sono riferibili a singole materie, nondimeno le singole scuole stipulano validamente contratti per l’insegnamento di materie quali, appunto, l’educazione fisica, con insegnanti in possesso del diploma rilasciato dall’Isef, le cui ore sono programmate ed inserite all’interno del normale orario scolastico. Sempre a suo avviso, la distinzione fra posti di ruolo e classi di concorso risiede nella circostanza che l’insegnamento relativo ad una classe di concorso ben individuata (come quella in esame) viene reso su posti non curricolari e, perciò, non di ruolo (in caso contrario, la distinzione non avrebbe alcun senso ed il legislatore si sarebbe limitato a dire che il servizio doveva essere prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo).
Tale assunto non può essere condiviso.
Il termine “insegnamenti… riferiti a classi di concorso” comprende gli insegnamenti istituzionalmente impartiti nelle scuole o istituti, ivi compresi quelli per i quali, in relazione al numero di ore disponibili, non si è verificato il presupposto necessario per l’istituzione del posto di ruolo.
Nella specie, relativamente alla scuola materna, non è previsto in via istituzionale l’insegnamento dell’educazione fisica, essendovi un’unica insegnante di ruolo per gli orientamenti educativi propri di tale tipo di scuola (cfr. art. 2, l. 18.3.1968, n. 444), con la conseguenza che l’insegnamento di tale disciplina nella scuola materna, anche se deliberato dagli organi direttivi delle singole scuole nell’ambito della potestà discrezionale agli stessi riconosciuta, non può essere considerato utile ai fini del raggiungimento del periodo di 360 giorni di insegnamento previsto dall’art. 2 della legge n. 124/1999.
Siffatta interpretazione è stata recepita e fatta propria nell’ordinanza ministeriale n. 152 del 15 giugno 1999, che, all’art. 2, comma 1, lett. A), ha richiesto che la prestazione di servizio sia relativa a insegnamento corrispondente a posto di ruolo, come osservato dal giudice di prime cure.
Si può prescindere dall’esaminare gli altri motivi di censura, stante la loro estraneità alla ragione che ha determinato l’esclusione dell’appellante dalla sessione riservata di esami.
3. In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto, ma si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez. VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI – Presidente
Sergio SANTORO – Consigliere
Luigi MARUOTTI – Consigliere
Pietro FALCONE – Consigliere
Guido SALEMI – Consigliere Est.