Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Ottobre 2003

Sentenza 21 luglio 1993, n.657

Corte d’Appello civile di Bari. Sentenza 21 luglio 1993, n. 657.

Motivi della decisione

(omissis)

Non si può infine fondatamente sostenere, come fa la convenuta, che la pronunzia contenga disposizioni contrarie – o sia comunque contraria all’ordine pubblico italiano (n. 7).

Va ricordato in proposito l’orientamento che si andato consolidando in giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 2824/1985; 4875/1988; 188/1991), secondo cui nel giudizio di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di matrimonio concordatario per esclusione unilaterale di uno dei “bona matrimonii”, l’indagine sul limite di compatibilità con l’ordine pubblico interno, poiché questo consiste – per quanto qui interessa – nell’inderogabile esigenza di “tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole dell’altro coniuge”, non può arrestarsi alla verifica della mancanza di una manifestazione espressa della riserva, ma deve spingersi ad accertare se questa fosse o potesse essere dall’altro coniuge conosciuta con l’uso della normale diligenza (della diligenza ordinaria, cio, che ad avviso della Corte può pretendersi da chi, credendo in quei principi e in quei “bona” e perciò condividendo la scelta del matrimonio ecclesiastico, – come si afferma nella conclusionale della stessa convenuta del 30/4/1993 -, deve suonarsi che pretenda – o che si attenda -, dall’altra parte, la condivisione dei convincimenti e dei principi in materia).

Di tale indirizzo, cui la Corte ritiene di dovere prestare adesione per l’autorità e correttezza dell’insegnamento, si mostra edotta la convenuta, allorché incentra le sue difese sulla addotta “mancanza di esteriorità apprezzabile o percepibile” (vale a dire “conoscibile”) della simulazione e delle riserve del Cutolo, e afferma (contraddicendosi però poi con la pretesa che la verifica debba riguardare il solo “dispositivo”: v. replica del 7/5/93), che ciò emergerebbe dall’istruttoria condotta nel processo canonico (cfr. comparsa di risposta e conclusionale).

Con quest’ultima affermazione essa mostra, però, per un verso di non ignorare e per altro verso di non correttamente interpretare (o di non volersi adeguare ad) un altro fermo, ma altresì inequivoco principio giurisprudenziale in materia, secondo cui la precisata verifica di compatibilità con l’ordine pubblico “deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronunzia delibanda (intesa come comprensiva delle due sentenze rese nel giudizio ecclesiastico – e quindi non del solo conciso dispositivo -) e agli atti del processo canonico eventualmente prodotti” (Cass. 188/1991, cit.), ma “con la possibilità di utilizzare tali atti al solo scopo di superare eventuali dubbi di interpretazione della pronunzia medesima” (Cass. 3779/1988, pure sopra cit.), (e non dunque con ulteriori accertamenti, che non rientrano nella funzione della delibazione).

In base a tali principi si deve dar atto che la sentenza delibanda – unico referente valutativo, cui si rimenano in definitiva concordemente le parti – non presta il fianco a dubbi interpretativi di sorta.

Essa ha motivato non solo sul convincimento di sussistenza della causa di nullità, ma anche, quasi per necessaria connessione probatoria, della sua evidenza esterna, soprattutto nel periodo piú prossimo alla data delle nozze, quando palesi dovevano apparire la sempre piú accentuata freddezza del giovane, la mancanza di gesti affettuosi, la rarefazione degli incontri, non giustificata dalla diversità di residenza. Tali atteggiamenti che avevano suscitato le meraviglie delle stesse amiche della Checchia (v. pp. 18-21-22), e che si risolvevano talora in aperti “segni di reciproca intolleranza” (fol. 4), non potevano non indurre in ragionevole allarme e preoccupazione la giovane (la quale per di più era a conoscenza – come ha ammesso – del rapporto affettivo insorto proprio in quel periodo tra il Cutolo e altra donna (fol. 15), cui anzi ha attribuito la causa della crisi dei suoi rapporti con lui: (- cfr. in proposito la sentenza ecclesiastica di appello -), giacché apparivano palesemente e obiettivamente incompatibili con la consapevolezza e la volontà dell’uomo di assumere un vincolo stabile, responsabile e duraturo.

La sentenza ha spiegato peraltro come le dichiarazioni della Cutolo e dei testimoni da lei addotti, benché comprensibilmente negative o reticenti sull’esteriorizzazione di riserve relativamente alla durevolezza del matrimonio, non risultassero credibili a causa delle numerose imprecisioni e contraddizioni. Né ha trascurato altri elementi considerati sintomatici: il minor numero di esami universitari dichiarati dalla Checchia, alla cui laurea i genitori del Cutolo avevano inizialmente condizionato le nozze; le ripetute interruzioni del rapporto e la conseguente iniziativa della giovane nel sottolineare il matrimonio e l’adempimento dell’impegno morale assunto dal padre del Cutolo, benché ella sapesse della relazione affettiva di quest’ultimo; la mancanza di figli, a riscontro della dichiarata refrattarietà dell’uomo al rapporto coniugale con la moglie fin dall’inizio della convivenza; lo stesso rapido dissolvimento del vincolo (separazione dopo pochi mesi e successivo divorzio); nonché, infine, gli accenni a pretese economiche della Checchia (adombrate come possibile spiegazione di una strumentale resistenza nel giudizio per declaratoria di una inequivoca nullità).

Non trova quindi ragione la Corte, conformemente del resto alle conclusioni del Procuratore Generale, per negare la domandata efficacia in Italia della chiara pronunzia ecclesiastica.

Deve invece dichiararsi inammissibile la domanda riconvenzionale del danno ex art. 129 C.C., (dei cui presupposti non può però disputarsi in questa sede), perché la speciale competenza per materia della Corte in unico grado in tema di delibazione non può attrarre quella sulle questioni patrimoniali anche eventualmente connesse, come la risarcitoria qui proposta, che, in mancanza di apposita disposizione normativa, non possono essere evidentemente sottratte al doppio grado di giurisdizione.

é appena da aggiungere che la detta domanda non può essere giuridicamente qualificata, diversamente – dalla chiara ed inequivoca prospettazione della parte, come di assegno provvisorio ex art. 8 n. 2 della l. 25/3/1985 n. 121 (Accordo di modificazione del Concordato, del 18 febbraio 1984), non come tale specificamente proposta.

(omissis)