Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 15 Settembre 2007

Sentenza 21 giugno 2007, n.2288

TAR Veneto. Sentenza 21 giugno 2007, n. 2288: “Scuola. Diploma di perfezionamento universitario in Islamistica e classe di concorso relativa a materie letterarie”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Rita De Piero Consigliere relatore

Angelo Gabbricci Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3353/04, proposto da C. T., rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Maria Mela, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., a tenore dell’art. 35 R.D. 26.6.24 n. 1054;

contro

il Centro Servizi Amministrativi di Treviso ed il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), quest’ultimo costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui ha domicilio legale in San Marco n. 63;

e nei confronti

di B. C., non costituita in giudizio;

per l’annullamento della graduatoria provinciale definitiva di III fascia del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 63,00; ed atti connessi.

Visto il ricorso, notificato il 13.11.04 e depositato presso la segreteria il 6.12.04, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del resistente Ministero, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi – alla pubblica udienza del 21.6.07 (relatore il cons. De Piero) – l’avv. Mela, per la ricorrente; e l’avv. dello Stato Gasparini, per l’Amministrazione;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – La ricorrente espone di aver partecipato al concorso per l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, per il biennio 2004 – 2006, allegando la prescritta documentazione e dichiarando, per quanto qui rileva, di essere in possesso del titolo rilasciato in esito al corso di perfezionamento universitario in “Islamistica”, rilasciato dall’Istituto Orientale di Napoli nell’anno 1999.

Nella graduatoria provvisoria la ricorrente si vedeva – correttamente – attribuiti tre punti per tale diploma, conseguendo così un punteggio complessivo di 66,00 con collocazione nella posizione n. 99.

Tuttavia, nella graduatoria definitiva, il punteggio per il diploma di perfezionamento non veniva più riconosciuto e, conseguentemente, l’istante si vedeva attribuiti solo punti 63,00 con collocazione al posto n. 108.

1.1. – Contro la graduatoria agisce l’istante, deducendone l’illegittimità sotto i seguenti profili:

1) violazione dell’art. 7 della L. 241/90. Contraddittorietà.

Non è stato comunicato l’avvio del procedimento sfociato nella rettifica della graduatoria provvisoria, e ciò ha impedito alla ricorrente di partecipare al procedimento esponendo le proprie ragioni.

2) Violazione dell’art. 3 della L. 241/90 e carenza di motivazione.

La rettifica del punteggio non è in alcun modo motivata.

3) Violazione del D.D. 21.4.04. Errore sui presupposti, illogicità e difetto di istruttoria.

La ricorrente ipotizza che la decurtazione del punteggio sia da attribuire alla mancata valutazione dell’attestato di perfezionamento in Islamistica e, sul punto, precisa che il D.D. 21.4.04, recante la tabella di valutazione dei titoli per il concorso all’esame, al punto 11, stabilisce che vengono attribuiti 3 punti “per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria”

Secondo la prospettazione dell’istante, il titolo di cui ha chiesto la valutazione rientra pienamente in tale prescrizione: infatti esso concerne l’approfondimento della storia del movimento islamico e della sua influenza sulla società occidentale ed è oggetto specifico di insegnamento nelle scuole medie secondarie di secondo grado, come risulta dai programmi ministeriali di storia di cui al D.M. 9.2.79. Tale titolo è quindi “coerente” con la “storia” che è uno degli insegnamenti della classe di concorso A050 (italiano e storia) per cui la ricorrente ha chiesto l’inserimento in graduatoria, e andava quindi congruamente valutato.

2. – L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

3. – Con memoria la ricorrente amplia e precisa le già rassegnate conclusioni.

4. – Il ricorso non è fondato.

4.1. – Per quanto concerne gli aspetti formali, si osserva che il procedimento di inserimento nelle graduatorie di insegnamento della scuola è caratterizzato da una procedura articolata e complessa, che comprende, principalmente, due fasi. Dapprima viene stilata una graduatoria provvisoria (atto infraprocedimentale), cui segue la graduatoria definitiva che è il risultato della revisione adottata sua sponte dall’Amministrazione, per correggere propri errori od omissioni di qualsivoglia genere, e delle eventuali rettifiche derivanti dall’accoglimento di istanze ed opposizioni presentate dai privati interessati.

Trattandosi di una procedura unitaria – articolata per fasi successive – non vi è necessità di comunicare alcunché ai partecipanti, posto che la “seconda” tranche non costituisce un procedimento autonomo, ma un semplice momento di un unico procedimento.

4.2. – Anche la carenza di motivazione non sussiste, poiché in tanto un titolo può essere valutato in quanto, come precisa che il D.D. 21.4.04, esso sia “coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria”.

All’evidenza, la P.A. ha dapprima (in sede di emanazione della graduatoria provvisoria) ritenuto il titolo “coerente” ma, re melius perpensa, è giunta ad una diversa conclusione. La motivazione, ancorché non espressa, è facilmente desumibile (e, infatti, la ricorrente dimostra di averla ben compresa).

4.3. – Nel merito comunque, ad avviso del Collegio, la prospettazione della ricorrente non può essere accolta.

Dalla documentazione dimessa (doc. n. 5 e 7) risulta che il titolo posseduto dalla ricorrente è stato conseguito alla conclusione di un corso – di durata annuale – articolato in tre unità didattiche aventi i seguenti contenuti: “Definizione dell’islam sua collocazione ed analisi comparativa con altre religioni”, “Studio del comportamento religioso nella pratica rituale che nell’atteggiamento etico proposto dall’Islam” e “Valori trasmessi dalla religione islamica alla cultura dei paesi mussulmani”, quindi risulta prevalentemente volto all’approfondimento degli aspetti religiosi dell’Islam e ai “riflessi del credo e della spiritualità islamiche nella cultura dei popoli musulmani”.

La ricorrente ha chiesto di essere inserita in graduatoria per la classe di concorso A050, materie letterarie, di cui l’insegnamento della storia è solo una delle componenti, e neppure la principale.

Dai programmi ministeriali, inoltre, si evince – oltre all’esiguità dello “spazio” dedicato, nell’ambito della materia “storia”, all’approfondimento della cultura islamica – che lo stesso è volto principalmente a fornire informazioni – limitatamente al periodo del Medio Evo e Rinascimento – sull’espansione dell’impero degli Arabi in Europa e sull’influsso da questi esercitato nella civiltà occidentale del tempo. Quindi, valorizza una prospettiva diversa da quella cui il corso seguito dalla ricorrente era diretto, dato che prevedeva, come precisato, approfondimento sull’aspetto squisitamente religioso dell’Islam e l’influenza della religione islamica sulla cultura dei popoli musulmani.

Ne deriva che, anche ad avviso del Collegio, ai fini del punteggio da attribuire per la classe di concorso A050, il titolo posseduto dalla ricorrente è privo della prescritta “coerenza” con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria.

In definitiva, il ricorso va respinto.

5. – Sussistono tuttavia le ragioni di legge per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camea di consiglio del 21 giugno 2007.