Sentenza 21 agosto 2018, n.9009/18
Fatto e diritto
Con atto n.113 del 25 giugno 2015, notificato il successivo 23 luglio 2015, l’AGCom irrogava a RAI spa la sanzione amministrativa pecuniaria di €25.000,00, per violazione dell’art.34, commi 2, 6 del D.Lgs. n.177 del 2005 e del §2.5b del Codice di autoregolamentazione tv e minori, avendo mandato in onda su RAI 1, nel corso della trasmissione “Uno mattina” del 18 ottobre 2014, alle ore 10:30, un’imprecazione, per due volte, contenuta in un pezzo preregistrato.
RAI spa impugnava la suddetta determina, censurandola per violazione dell’art.34, commi 2, 6 del D.Lgs. n.177 del 2005, dell’art.3 della Legge n.689 del 1981, dell’art.4 dell’all. A alla delibera n.410/14/Cons., del §2.5b del Codice di autoregolamentazione tv e minori, della delibera n. 165/06/CSP, del principio di ragionevolezza.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che nella motivazione del provvedimento non si dava conto della proposta dell’Ufficio competente (1); che in ogni caso l’evento occorso era stato accidentale, imprevedibile, senza responsabilità per l’emittente, nell’ambito di un programma come “Uno mattina” adatto a tutti (2); che in definitiva, essendo il fatto disceso da un caso fortuito, difettava l’elemento della colpevolezza (3).
L’AGCom si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con altra memoria l’interessata ribadiva i propri assunti.
Si costituivano in giudizio per il rigetto dell’impugnativa anche il Codacons e l’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi, deducendo in rito l’inammissibilità del ricorso per contraddittorietà e nel merito la sua infondatezza.
Nell’udienza del 9 maggio 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio tralascia l’esame della suindicata eccezione di rito per difetto di rilevanza, stante l’infondatezza nel merito del ricorso, che va pertanto respinto.
Invero, quanto al primo motivo di ricorso, va evidenziato che trattasi di censura meramente incentrata sulla procedura, inidonea per ciò solo a determinare, ex art.21 octies, comma 2 della Legge n. 241 del 1990, l’annullamento dell’atto impugnato, preceduto per giunta da contraddittorio procedimentale congruo e adeguato (cfr. all.1 al ricorso e, tra le ultime, TAR Lazio, III, n. 205 del 2018).
In relazione al secondo motivo occorre rilevare che si è senza alcun dubbio trattato, quale bestemmia/imprecazione, di contenuto lesivo dello sviluppo dei minori, mandato in onda per ben due volte e per giunta quale pezzo preregistrato, con condotta connotata da negligenza e imperizia.
Con riferimento in ultimo al terzo motivo, legato al secondo, non può non riconoscersi sussistente l’elemento della colpevolezza in capo all’emittente, ex art.3 della Legge n.689 del 1981, quanto meno sub specie di negligenza, trattandosi appunto di contenuto preregistrato, sul quale pertanto poteva essere effettuato un preventivo controllo prima della sua messa in onda, e di imperizia, essendo stato trasmesso per ben due volte.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.12630/2015 indicato in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in parti uguali, in favore dell’AGCom da un lato e del Codacons con l’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi dall’altro, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in €2.000,00 (Duemila/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Autore:
Tribunale Amministrativo
Dossier:
Libertà religiosa, Italia, Paesi Unione europea, Tutela penale
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Televisione, Bestemmia, Minori, Imperizia, Caso fortuito, Colpevolezza, Negligenza
Natura:
Sentenza