Sentenza 20 ottobre 1994, n.2359
Corte d’Appello civile di Napoli. Sentenza 20 ottobre 1994, n. 2359.
(De Giovanni; Perconte Licatese)
Motivi della decisione
(omissis)
Come è noto, la delibazione della sentenza ecclesiastica può trovare ostacolo nell’ordine pubblico solo quando l’esclusione da parte di uno solo dei coniugi, di uno dei “bona matrimonii” sia rimasta nella sfera psichica del suo autore, perché non manifestata né comunque conosciuta o conoscibile dall’altro coniuge con l’uso della normale diligenza, alla stregua del principio della buona fede e dell’affidamento incolpevole (cfr. in tal senso tra le piú recenti, Cass. 2 dicembre 1993, n 11951).
Poiché i sentimenti del Sarra contrari all’indissolubilità furono, prima del matrimonio, come s’è detto, partecipati alla sposa, la quale perciò contrasse il vincolo nella piena consapevolezza di essi nulla si oppone alla delibazione.
Bisogna adesso esaminare la domanda di “assegno” proposta, per il caso di riconoscimento della sentenza ecclesiastica, dalla Mesisca.
A norma dell’art. 8 n. 2 2º comma dell’Accordo cit. “la Corte d’Appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia”.
Data la completa parificazione tra matrimonio civile e matrimonio canonico, anche quanto agli effetti della dichiarazione di nullità, sono applicabili al matrimonio canonico dichiarato nullo le disposizioni degli artt. 129 (assegno periodico a favore di un coniuge, quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi) e 129-bis c.c. (corresponsione, al coniuge in buona fede, di un’indennità, anche in mancanza di prova del danno, a carico del coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio). Del resto già l’art 18 della l. matr. 27 maggio 1929, n. 847 è stato interpretato nel senso dell’applicabilità, al matrimonio religioso la cui sentenza di nullità sia stata resa esecutiva, delle norme degli artt. 128 e 129 c.c. del 1942 (cfr., per riferimenti, Cass. 25 novembre 1988, n. 6331).
Operando il dovuto collegamento tra la previsione dell’Accordo, non seguita da norme di attuazione, i citt. artt. 129 e 129-bis c.c., è facile constatare che i provvedimenti economici provvisori coincidono con quelli definitivi, nel senso che devono essere, salva per l’appunto la provvisorietà per ragioni d’urgenza, il medesimo contenuto di questi ultimi e che devono sottostare ai medesimi presupposti sostanziali.
Se questo è vero, è facile concludere che non possono emettersi a favore della Mesisca provvedimenti provvisori, così come non ne sarebbero possibili, innanzi al Tribunale, di definitivi, giacché nel caso di specie, come si è spiegato dianzi, entrambi i coniugi erano in mala fede, avendo la Mesisca contratto il vincolo nella piena consapevolezza del vizio che inficiava la volontà dell’altro nubendo.
Autore:
Corte d'Appello - Civile
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Ordine pubblico, Esclusione unilaterale, Normale diligenza, Riserva mentale, Indissolubilità del vincolo, Buona fede, Mala fede, Affidamento incolpevole, Domanda di assegno, Provvedimenti economici provvisori
Natura:
Sentenza