Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Giugno 2006

Sentenza 20 giugno 2006, n.3668

Consiglio di Stato, Sezione VI. Sentenza 20 giugno 2006, n. 3668: “Difetto di istruttoria nella correzione degli elaborati scritti in concorso riservato a posti di insegnante di religione”

(Omissis)

FATTO E DIRITTO

1. Parte istante partecipava al concorso riservato a posti di insegnante di religione per titoli ed esami – articolati su prova scritta ed orale – indetto con d.d.g. 02.02.2004 in attuazione della l. 18 luglio 2003, recante norme sullo stato giuridico dei predetti docenti ed istitutiva di dotazioni di organico su base regionale.

A conclusione della prova scritta l’interessato non conseguiva un punteggio utile all’ammissione agli orali.

Avverso il giudizio di segno negativo proponeva ricorso avanti al T.A.R. Veneto, deducendo articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Contro la decisione di rigetto è stato proposto ricorso in appello, con il quale sono state confutate le conclusioni del giudice di prime cure e sono stati rinnovati i motivi di legittimità formulati avverso gli atti della procedura concorsuale, sottolineando in particolare l’esiguità del tempo dedicato dalla Commissione esaminatrice alla correzione degli elaborati.

In sede di note conclusive l’appellante ha insistito nelle proprie tesi difensive.

L’amministrazione intimata si è costituita in resistenza.

2. L’appello è fondato in relazione all’assorbente motivo con il quale si censura, sotto il profilo del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, l’operato della commissione esaminatrice per aver dedicato alla correzione degli elaborati un lasso temporale assolutamente non congruo per la corretta percezione del contenuto degli stessi e per la conseguente formulazione del giudizio di merito

2.1. Non è contrastato l’assunto della parte istante che – in base alla durata della riunione della Commissione ed al numero degli esiti della prova scritta in tale sede oggetto di correzione – individua in quattro minuti il tempo medio dedicato all’esame ed alla valutazione degli elaborati di ciascun candidato.

In relazione ad identica fattispecie con sentenza n. 2421 del 13 maggio 2005 la Sezione si è espressa in senso conforme alle deduzioni dell’appellante e non ravvisa ragioni per doversi discostarsi dall’orientamento ivi espresso.

Se invero il giudizio negativo o positivo di una prova scritta può emergere all’evidenza dalla mera lettura di un elaborato che viene fatta da soggetti (i commissari d’esame), che, in virtù della loro competenza specifica, sono chiamati a selezionare i candidati, resta il fatto che l’operazione di correzione dei tre elaborati del ricorrente, che la Commissione era chiamata a valutare, richiedeva una serie di modalità, alle quali ogni commissario si doveva attenere. È stata, infatti, predisposta “una griglia di valutazione” con i seguenti “indicatori”: “correttezza e proprietà linguistica; pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne; conoscenza dei contenuti; capacità organizzative e rielaborazione personale”, e la valutazione di ogni quesito doveva essere fatta in base alla media risultante dalla somma dei punteggi di ogni singolo criterio, con il risultato che la valutazione globale è data dalla somma delle valutazioni dei quesiti divisa per tre.

Ora, è chiaro che non si tratta di operazioni particolarmente complesse, specie se tutti i commissari si trovano d’accordo sulla valutazione dell’elaborato da cui emerga all’evidenza l’eccellenza o l’assoluta negatività, ma per ipotesi intermedie il tempo che l’istante indica in quattro minuti per la correzione della prova, articolata nella risposta ancorché in forma breve a tre distinti quesiti (la commissione avrebbe esaminato gli elaborati di oltre 50 candidati in quattro ore), pare eccessivamente ridotto, ed è tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della prova scritta sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso. D’altra parte proprio la griglia di valutazione predisposta dalla commissione imponeva a quest’ultima di dover valutare il prodotto intellettuale del candidato sotto quattro distinti profili con un’operazione logica che, in base a comune regola di esperienza, richiede un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti.

Una maggiore e più prudente ponderazione veniva, nella specie, a collegarsi al tipo di esame (concorso riservato per titoli ed esami), al quale partecipavano candidati, la cui valutazione (da svolgersi in modo serio e selettivo) era chiamata a tener conto della pluriennale esperienza acquisita da ognuno di essi nello specifico insegnamento della religione cattolica.

L’appello va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato fondato il ricorso di primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, la quale dovrà procedere alla riconvocazione della Commissione esaminatrice per procedere alla correzione della prova scritta del ricorrente.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti con esso impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.